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Sentenza

Sentenza n. 879/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari - della graduatoria approvata con decreto prot. n. 38847 del 24.07.2025, di rettifica della graduatoria del 15.07.2025, all’esito della procedura di cui all’«Avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni» indetta da Indire in data 24.07.2025, relativamente ai docenti della scuola secondaria di I grado; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202502571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria rettificata relativa alla procedura di ammissione ai percorsi di formazione per la specializzazione sul sostegno, nella parte in cui la candidata non risultava collocata in posizione utile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente candidata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva partecipato alla procedura indetta da Indire per l’ammissione ai percorsi di formazione destinati alla specializzazione sul sostegno didattico, dichiarando di possedere il requisito di almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni. Pur essendo stata ammessa alla procedura, era stata collocata in posizione non utile nella graduatoria, lamentando la mancata considerazione del quarto anno di servizio svolto su posto di sostegno. Dopo una prima ammissione cautelare disposta dal TAR Lazio e la successiva riassunzione del giudizio davanti al TAR Toscana per declinatoria di competenza, la ricorrente è stata ammessa con riserva alla prosecuzione del percorso formativo. Nelle more ha frequentato il corso, superato l’esame finale con votazione di 30/30 e conseguito la specializzazione; ha inoltre superato le prove scritta e orale di un successivo concorso per docenti utilizzando il titolo conseguito. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sostanziale dell’interesse azionato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha ritenuto applicabile alla fattispecie il meccanismo di consolidamento processuale previsto dall’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 115/2005, poiché la ricorrente possedeva i titoli per partecipare alla procedura, era stata ammessa con riserva al percorso, il percorso era finalizzato al conseguimento di una specializzazione professionale e l’esame finale era stato superato con esito positivo. La realizzazione dell’esigenza formativa mediante la frequenza proficua del corso e il conseguimento del titolo ha determinato il soddisfacimento sostanziale dell’interesse perseguito con il ricorso. La cessazione è stata qualificata come atipica, in quanto derivante da una fattispecie complessa composta dall’ammissione cautelare, dalla proficua frequenza del corso e dal superamento dell’esame, con la concorrente considerazione dell’interesse pubblico a non vanificare l’esperienza formativa compiuta. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024

    La procedura era finalizzata all’ammissione ai percorsi di formazione per la specializzazione sul sostegno didattico degli alunni con disabilità.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, convertito in legge

    Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

    Il meccanismo di consolidamento processuale è stato ritenuto applicabile quando il candidato possiede i titoli per partecipare, è stato ammesso in forza di un provvedimento cautelare e ha proficuamente frequentato il percorso finalizzato al conseguimento di una specializzazione professionale, superando l’esame finale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando un candidato, in possesso dei requisiti per partecipare a una procedura di ammissione a un percorso formativo professionalizzante, sia stato ammesso con riserva in forza di un provvedimento cautelare, abbia frequentato proficuamente il percorso e abbia superato l’esame finale conseguendo il titolo, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere per soddisfacimento sostanziale dell’interesse azionato.
  • La cessazione della materia del contendere può derivare da una fattispecie complessa e atipica, non necessariamente da un singolo fatto sopravvenuto, quando l’ammissione cautelare, la frequenza proficua del corso e il conseguimento del titolo rendano concretamente soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
  • Il meccanismo di consolidamento processuale previsto dall’art. 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 può trovare applicazione per percorsi finalizzati al conseguimento di un’abilitazione o specializzazione professionale, purché il candidato possieda i titoli di partecipazione e abbia superato positivamente il percorso formativo.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è giustificata anche dall’interesse pubblico a non vanificare un’esperienza formativa impegnativa, completata con esito positivo a seguito dell’ammissione cautelare, quando il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente sia stato ormai conseguito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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