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Sentenza

Sentenza n. 1899/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione del pagamento di euro 4.743,54 per il rimborso dei costi dell’accoglienza asseritamente fruita indebitamente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 14 agosto 2026 che, ritenendo che disponesse di mezzi economici sufficienti, aveva revocato le misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. 142/2015 e gli aveva ingiunto il pagamento di euro 4.743,54 per i costi sostenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ha chiesto il riesame e la Prefettura, a seguito di ulteriori istruttorie, ha riconosciuto che era privo di mezzi economici sufficienti e ha disposto il ripristino dell’accoglienza, dichiarando cessata a ogni effetto di legge l’efficacia della revoca. Il ricorrente ha quindi rappresentato la cessazione della materia del contendere quanto al ripristino, chiedendo di valutare anche il venir meno dell’ingiunzione, non espressamente menzionata nel nuovo decreto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere: il successivo provvedimento prefettizio ha fatto cessare la revoca delle misure di accoglienza e, quale conseguenza, è venuta meno anche l’ingiunzione di pagamento prevista dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. 142/2015. La conclusione è stata confermata dalla relazione dell’Amministrazione, che ha dichiarato di aver revocato il provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate per il contegno collaborativo della PA. In ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale è stato liquidato in euro 2.045,50, oltre spese generali e oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lettera d), d.lgs. 142/2015

    essendo stata disposta la cessazione del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza (che era stato reso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. “d”, D. Lgs. n. 142/2015), sia corrispondentemente caducata l’ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 23, comma 6, D. Lgs. n. 142/2015

    La cessazione della revoca adottata per la disponibilità di mezzi economici sufficienti comporta, nel caso esaminato, la caducazione della conseguente ingiunzione di pagamento.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015

    essendo stata disposta la cessazione del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza (che era stato reso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. “d”, D. Lgs. n. 142/2015), sia corrispondentemente caducata l’ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 23, comma 6, D. Lgs. n. 142/2015

    L’ingiunzione di restituzione dei costi dell’accoglienza è consequenziale alla revoca e viene meno quando cessa l’efficacia del provvedimento di revoca.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la relazione difensiva della P.A., nella quale, anche ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., l’Amministrazione dichiara di aver revocato il provvedimento impugnato

    La dichiarazione dell’Amministrazione di aver revocato il provvedimento impugnato è stata considerata dal giudice nel valutare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che l’onorario va quantificato nella metà di 4.091,00 euro, cioè in complessivi euro 2.045,50 (duemilaquarantacinque/50), cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.

    Il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è stato ridotto della metà, con liquidazione di euro 2.045,50 oltre spese generali e oneri accessori.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione fa cessare l’efficacia di un provvedimento che revoca le misure di accoglienza per la disponibilità di mezzi economici, viene meno anche la conseguente ingiunzione di pagamento dei costi dell’accoglienza prevista dall’art. 23, comma 6, del d.lgs. 142/2015; in tale situazione può essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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