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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-6/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell' 8 maggio 2025. — Abanca Corporación Bancaria, SA contro WE e VX. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Juzgado de Primera Instancia de La Coruña. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1 – Clausola di decadenza dal beneficio del termine – Sindacato giurisdizionale – Assenza di normativa nazionale che disciplini la clausola di decadenza dal termine – Criteri di valutazione dell’abusività. — Cause riunite C-6/24 e C-231/24

Giurisprudenza europea62024CJ0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nel controllo di abusività di una clausola di decadenza dal beneficio del termine in un prestito personale, non è necessario che il meccanismo di "rimedio" sia imposto da una norma nazionale speciale. È invece decisivo che la clausola offra al consumatore un mezzo adeguato ed efficace per evitare l’esigibilità anticipata, valutando in concreto la sufficienza del termine concesso. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto rilevante il termine di un mese previsto dalla clausola e la sua analogia con la disciplina dei mutui ipotecari.

Clausola di decadenza dal beneficio del termine in un prestito personale: ai fini del controllo di abusività rileva anche la possibilità contrattuale di rimediare al mancato pagamento entro un termine, senza che essa debba essere prevista da una norma nazionale speciale.

La questione giuridica

Nei rinvii pregiudiziali si chiedeva, in sostanza, se, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola di decadenza dal beneficio del termine contenuta in un contratto di prestito personale sia compatibile con la direttiva quando consente al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata o di ovviarvi, anche se tale possibilità non è prevista da una specifica norma nazionale; e, in caso affermativo, quale termine possa considerarsi ragionevole per esercitare tale possibilità.

Principio di diritto

Ai fini del controllo di abusività ex articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, il giudice nazionale può prendere in considerazione il fatto che una clausola di decadenza dal beneficio del termine attribuisca al consumatore un mezzo per evitare l’esigibilità anticipata del prestito o per eliminarne gli effetti, senza che tale meccanismo debba essere previsto da una norma nazionale specificamente applicabile ai prestiti personali. Il giudice deve verificare, caso per caso, se il mezzo offerto sia adeguato ed efficace, valutando in particolare se il termine concesso per pagare il debito residuo sia materialmente sufficiente; la presenza di termini analoghi nella normativa nazionale relativa a rapporti contrattuali simili è un elemento particolarmente rilevante.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Clausola di decadenza dal beneficio del termine nei prestiti personali

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dallo Juzgado de Primera Instancia n. 8 de A Coruña nell’ambito di controversie tra Abanca Corporación Bancaria SA e due consumatori, WE e VX, relative all’asserito carattere abusivo di una clausola di decadenza dal beneficio del termine inserita in contratti di prestito personale.

Fatti e procedimento principale

I consumatori avevano concluso con la banca due contratti di prestito personale. Le condizioni generali prevedevano che, in caso di mancato pagamento, l’istituto potesse dichiarare il prestito immediatamente esigibile. La clausola contestata subordinava tale effetto a tre condizioni cumulative: ritardo nel pagamento di capitale o interessi; superamento di una certa soglia delle rate scadute e non pagate; diffida al debitore con termine di un mese per pagare le somme dovute. Dopo aver dichiarato la scadenza anticipata dei prestiti, la banca ha promosso procedimenti ingiuntivi. Il giudice spagnolo ha dubitato della compatibilità della clausola con la direttiva 93/13, anche perché nel diritto spagnolo la disciplina speciale della decadenza dal termine riguarda i mutui ipotecari e non i prestiti personali.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto:

  • se una clausola di esigibilità anticipata che consenta al consumatore di evitare o neutralizzare tale effetto entro un certo termine sia compatibile con gli articoli 3, paragrafo 1, e 7 della direttiva 93/13, oppure se tale facoltà debba essere prevista da una norma nazionale specifica;
  • in caso di risposta positiva, quale debba essere un termine ragionevole. La Corte ha riformulato la prima questione alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, poiché il giudice del rinvio stava effettuando un controllo d’ufficio sull’eventuale abusività della clausola.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che definisce la clausola abusiva;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, sui criteri di valutazione;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sul carattere non vincolante della clausola abusiva;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sugli strumenti idonei a far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali, quale parametro di elevata tutela del consumatore;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio. Richiama inoltre la normativa spagnola citata dal giudice del rinvio, in particolare l’articolo 24 della Ley 5/2019 per i mutui ipotecari.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che il sistema di tutela della direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista. La valutazione dell’abusività deve avvenire alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, considerando tutte le circostanze della conclusione del contratto. Richiamando la giurisprudenza Banco Primus, la Corte ricorda che, per valutare se una clausola di decadenza dal termine produca un significativo squilibrio, il giudice nazionale deve esaminare, tra l’altro, se il consumatore disponga di mezzi adeguati ed efficaci per evitare l’esigibilità anticipata o per ovviarvi. Tuttavia, tali elementi non sono criteri cumulativi né alternativi, ma fanno parte dell’insieme delle circostanze da esaminare globalmente. Nel caso concreto, la Corte osserva che la clausola controversa prevede essa stessa un meccanismo di regolarizzazione: il debitore può evitare l’esigibilità anticipata pagando entro un mese dalla diffida. Il fatto che questo mezzo derivi dalla clausola contrattuale e non da una norma nazionale specifica è irrilevante ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1. È invece importante verificare se il termine sia materialmente sufficiente e quindi effettivamente idoneo a consentire il pagamento. La Corte evidenzia anche che l’esistenza, nell’ordinamento nazionale, di termini analoghi previsti per rapporti contrattuali simili costituisce un elemento particolarmente rilevante nella valutazione dell’adeguatezza ed efficacia del mezzo offerto al consumatore.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • ai fini della valutazione dell’eventuale abusività di una clausola di decadenza dal beneficio del termine in un contratto di prestito personale, si può tener conto del fatto che la clausola consenta al consumatore di evitare l’esigibilità anticipata o di ovviarvi, senza che ciò debba essere previsto da una norma nazionale specificamente applicabile;
  • il giudice nazionale deve verificare l’adeguatezza e l’efficacia di tali mezzi, considerando in particolare se il termine concesso per pagare il residuo debito sia materialmente sufficiente. La Corte precisa che un termine di un mese può, in linea di principio, essere considerato un elemento idoneo, ma la valutazione concreta spetta al giudice nazionale alla luce delle circostanze del caso.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoricontratti di credito al consumoclausole abusivediritto bancario

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