Corte di giustizia, Sentenza C-662/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell' 8 maggio 2025. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro X. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) – Procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale – Proroga del termine di sei mesi per l’esame da parte dell’autorità accertante – Numero elevato di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente – Nozione – Presa in considerazione di altre circostanze. — Causa C-662/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta restrittivamente la clausola che consente di prorogare il termine ordinario di 6 mesi per l’esame delle domande di asilo. La proroga è possibile solo in presenza di un improvviso e significativo aumento delle domande, non quando il carico cresca gradualmente nel tempo. Inoltre, arretrato e carenza di organico non bastano da soli a giustificare la proroga, perché gli Stati membri devono organizzare l’autorità accertante in modo da far fronte ai flussi prevedibili.
Proroga del termine di 6 mesi per decidere domande di asilo: la nozione di "gran numero di domande presentate contemporaneamente" e i limiti delle circostanze valutabili.
La questione giuridica
Se l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 consenta di prorogare di 9 mesi il termine di 6 mesi quando l’aumento delle domande di asilo sia progressivo su un periodo lungo, come debbano intendersi i concetti di "contemporaneamente" e di "gran numero", se esista un limite temporale entro cui l’aumento deve verificarsi e se, per valutare la difficoltà pratica di concludere l’esame entro 6 mesi, possano contare anche ritardi preesistenti, arretrato o carenza di personale dell’autorità accertante.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che la proroga di nove mesi prevista dall’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 è ammessa solo se si verifica un aumento significativo, in un breve lasso di tempo, del numero di domande di protezione internazionale rispetto alla tendenza abituale e prevedibile nello Stato membro interessato; non è invece sufficiente un aumento progressivo e prolungato nel tempo. La nozione di "gran numero" va valutata in modo comparativo rispetto ai flussi ordinari e prevedibili di domande nello Stato membro, mentre la difficoltà pratica non può dipendere da arretrati preesistenti o da insufficienza di personale, poiché tali elementi rientrano negli obblighi organizzativi posti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafi 2 e 3, terzo comma, lettera b), direttiva 2013/32/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Direttiva 2011/95/UE
Proroga del termine di decisione nelle domande di asilo e nozione di "gran numero di domande presentate contemporaneamente"
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in materia di procedure di protezione internazionale. Al centro vi è l’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, con riferimento alla possibilità per l’autorità accertante di prorogare il termine ordinario di sei mesi per decidere una domanda di asilo.
Fatti e procedimento principale
Il cittadino turco X aveva presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi il 10 aprile 2022. In seguito, il Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza ha adottato il WBV 2022/22, prorogando di nove mesi il termine di sei mesi previsto per l’esame delle domande di asilo. X ha impugnato il mancato rispetto del termine; il rechtbank Den Haag ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la proroga e ordinando all’amministrazione di decidere in tempi brevi, con penalità di mora.
Il Segretario di Stato ha proposto appello sostenendo che la proroga fosse legittima anche in caso di aumento graduale delle domande e che, nel valutare la difficoltà pratica di concludere le procedure, potessero considerarsi anche l’arretrato già esistente e la carenza di personale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2013/32/UE, in particolare i considerando 3 e 18;
- l’articolo 4, paragrafo 1, sulla designazione dell’autorità accertante e sulla necessità che disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente;
- l’articolo 31, paragrafi 2 e 3, che impone l’esame quanto prima possibile, ma consente una proroga fino a nove mesi in caso di un gran numero di domande presentate contemporaneamente che renda molto difficile concludere la procedura entro sei mesi;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ricevibilità
La Corte respinge il dubbio di irricevibilità sollevato dal governo francese, osservando che il procedimento principale era ancora pendente dinanzi al giudice del rinvio. Il fatto che a X fosse poi stato rilasciato un permesso di soggiorno e pagata la penalità non faceva venir meno l’interesse a decidere sulla legittimità della proroga, questione ancora rilevante per il giudizio nazionale.
Ragionamento della Corte sulle prime due questioni
La Corte interpreta la disposizione in modo letterale, sistematico e teleologico. Sottolinea che la proroga di nove mesi è subordinata a tre condizioni cumulative e strettamente connesse:
- presentazione di domande "contemporaneamente";
- da parte di "un gran numero" di cittadini di paesi terzi o apolidi;
- tale da rendere molto difficile, in pratica, concludere la procedura entro sei mesi.
Quanto al termine "contemporaneamente", la Corte rileva che, pur significando in via ordinaria "simultaneamente", deve essere letto come presentazione in un breve lasso di tempo, per evitare che la norma resti priva di effetto utile. Ciò però esclude l’ipotesi di un aumento progressivo e prolungato delle domande.
Sul concetto di "gran numero", la Corte afferma che la valutazione va fatta in rapporto al flusso abituale e prevedibile di domande nello Stato membro interessato, sulla base di dati attuali e storici. Occorre quindi verificare, con un’analisi comparativa, se vi sia stato un aumento significativo e repentino rispetto alla tendenza normale.
Infine, la difficoltà pratica di rispettare il termine di sei mesi va letta alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1: lo Stato membro deve dotare l’autorità accertante di mezzi adeguati per far fronte ai flussi prevedibili. La proroga è quindi giustificata solo da un aumento improvviso, non da un incremento progressivo che lo Stato avrebbe il tempo di assorbire rafforzando l’amministrazione.
Ragionamento sulla terza questione
La Corte esclude che la proroga possa essere giustificata da circostanze diverse dal gran numero di domande presentate contemporaneamente. In particolare, non possono essere invocati:
- un arretrato preesistente di domande non trattate;
- l’insufficienza di personale dell’autorità accertante.
Tali fattori rientrano nella responsabilità organizzativa dello Stato membro, che deve assicurare all’autorità accertante i mezzi necessari per far fronte al volume ordinario e prevedibile delle domande. Solo eventi improvvisi e non prevedibili possono fondare la deroga.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che:
- il termine di sei mesi può essere prorogato di nove mesi solo se vi è un aumento significativo, in un breve lasso di tempo, del numero delle domande rispetto alla tendenza abituale e prevedibile nello Stato membro;
- è quindi esclusa l’ipotesi di un aumento progressivo su un lungo periodo;
- la difficoltà pratica di concludere la procedura entro sei mesi non può derivare da arretrati o carenza di personale.
Principio affermato
La direttiva 2013/32 ammette una proroga del termine di esame delle domande di asilo solo in presenza di un evento eccezionale e repentino che provochi un forte afflusso di domande; non consente invece di sanare carenze strutturali o ritardi organizzativi dell’amministrazione mediante una proroga generalizzata dei termini.
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