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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-530/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 8 maggio 2025. — K.P contro Prokurator Rejonowy we Włocławku. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy we Włocławku. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/1919 – Patrocinio a spese dello Stato – Direttiva 2013/48/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Garanzie procedurali per le persone vulnerabili – Determinazione della vulnerabilità di tali persone – Assenza di presunzione legale – Effetto diretto – Interrogatorio di un indagato in assenza di un difensore – Ammissibilità delle prove ottenute in violazione dei diritti procedurali. — Causa C-530/23

Giurisprudenza europea62023CJ0530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il diritto al difensore e il patrocinio a spese dello Stato devono essere garantiti tempestivamente anche alle persone vulnerabili, prima dell’interrogatorio o di atti investigativi specifici. Le disposizioni rilevanti delle direttive 2013/48/UE e 2016/1919 sono direttamente efficaci e vincolano non solo i giudici ma tutte le autorità statali, inclusi polizia e pubblici ministeri. Invece, il diritto dell’Unione non esige di per sé l’automatica inammissibilità delle prove raccolte in violazione di tali diritti, se il giudice può comunque controllarne il valore probatorio e la correttezza del processo.

Rinvio pregiudiziale su diritto al difensore e patrocinio a spese dello Stato per indagati/imputati vulnerabili, con effetti su interrogatorio e prove raccolte in violazione delle direttive 2013/48/UE e 2016/1919

La questione giuridica

Se, e in quale misura, le direttive 2013/48/UE e 2016/1919 impongano di individuare tempestivamente la vulnerabilità dell’indagato/imputato, garantirgli l’accesso a un difensore con patrocinio a spese dello Stato prima dell’interrogatorio o di specifici atti istruttori, prevedere un mezzo di ricorso effettivo e, invece, se il diritto dell’Unione imponga l’inammissibilità automatica delle prove raccolte in violazione di tali diritti; inoltre, se fossero ricevibili le questioni su trattamento inumano e indipendenza della procura.

Principio di diritto

Gli Stati membri devono assicurare che la vulnerabilità di indagati e imputati sia individuata e riconosciuta prima dell’interrogatorio o di atti investigativi specifici e che, a tali soggetti, sia garantito senza indebito ritardo l’accesso a un difensore con patrocinio a spese dello Stato, comunque non oltre il primo interrogatorio o il primo atto istruttorio rilevante. Le norme delle direttive 2013/48/UE e 2016/1919 sono direttamente efficaci in quanto fissano obblighi incondizionati e sufficientemente precisi; i giudici e tutte le autorità nazionali devono, se necessario, disapplicare la normativa interna incompatibile. Tuttavia, il diritto dell’Unione non impone l’inammissibilità automatica delle prove ottenute in violazione di tali direttive, purché il giudice possa verificare il rispetto dei diritti di difesa e trarne le conseguenze sulla valutazione probatoria; le questioni sul trattamento inumano e sull’indipendenza della procura sono state dichiarate irricevibili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articoli 4, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2013/48/UE
  • Direttiva (UE) 2016/1919
  • Raccomandazione della Commissione 2013/C 378/02
  • CEDU (articolo 3)
  • Principi e orientamenti delle Nazioni Unite sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali

Diritto al difensore e patrocinio a spese dello Stato per persone vulnerabili

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy we Włocławku in un procedimento penale a carico di K.P., sospettato di detenzione di stupefacenti e guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il giudice polacco chiede alla Corte come debbano operare, nei confronti di un indagato potenzialmente vulnerabile, il diritto di avvalersi di un difensore, il patrocinio a spese dello Stato, il controllo della vulnerabilità e i rimedi contro la violazione di tali diritti.

Fatti del procedimento principale

Secondo il rinvio, K.P. è stato fermato dalla polizia dopo un incidente stradale; presentava comportamento confuso e incoerente. Durante gli accertamenti sono state rinvenute sostanze che si sono rivelate anfetamina e marijuana, ed egli è stato successivamente accusato anche di guida sotto l’effetto di droga. Il giudice del rinvio evidenzia che K.P. era stato interrogato senza difensore, senza che fosse richiesta la nomina di un difensore d’ufficio, e che vi erano elementi medici indicativi di una grave patologia psichiatrica (schizofrenia e disturbi schizo-affettivi).

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama principalmente:

  • la direttiva 2013/48/UE, in particolare gli articoli 2, 3, 12 e 13;
  • la direttiva (UE) 2016/1919, in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9 e 11;
  • gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
  • la raccomandazione della Commissione 2013/C 378/02 sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili.

Articolazione tra direttiva 2013/48 e direttiva 2016/1919

La Corte afferma che la direttiva 2016/1919 completa la direttiva 2013/48: il patrocinio a spese dello Stato serve a rendere effettivo il diritto di avvalersi di un difensore. Ne consegue che, quando il diritto al difensore sorge ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/48, scatta anche l’applicabilità della direttiva 2016/1919, che impone la concessione del patrocinio a spese dello Stato senza indebito ritardo e comunque prima dell’interrogatorio o degli atti investigativi rilevanti.

Vulnerabilità: obbligo di individuazione tempestiva, ma nessuna presunzione automatica

La Corte distingue chiaramente tra l’obbligo di prendere in considerazione la vulnerabilità e una presunzione legale di vulnerabilità. Le direttive impongono agli Stati membri di tener conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili, ma non impongono di introdurre una presunzione legale generale di vulnerabilità. La raccomandazione della Commissione, pur incoraggiando una simile presunzione, non è vincolante.

Tuttavia, la Corte precisa che le autorità inquirenti e tutte le autorità incaricate dell’applicazione della legge devono individuare e riconoscere la vulnerabilità dell’indagato o imputato prima dell’interrogatorio o di specifici atti istruttori, così da consentire un esercizio concreto ed effettivo dei diritti di difesa.

Tempestività del difensore e del patrocinio a spese dello Stato

La Corte ribadisce che il diritto di avvalersi di un difensore deve essere garantito senza indebito ritardo e, in ogni caso, prima:

  • dell’interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente;
  • di specifici atti investigativi o di raccolta delle prove;
  • della privazione della libertà personale;
  • della comparizione davanti a un giudice competente.

Per una persona vulnerabile, il patrocinio a spese dello Stato deve essere concesso nello stesso arco temporale, senza che la valutazione delle risorse possa posticiparne l’effettività. Se necessario, deve essere concesso anche in via provvisoria o di emergenza.

Effetto diretto e obbligo di disapplicazione

La Corte riconosce l’efficacia diretta dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/48, dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 9 della direttiva 2016/1919. Tali disposizioni contengono obblighi incondizionati e sufficientemente precisi: i giudici nazionali e, in generale, tutti gli organi dello Stato, comprese polizia e procura, devono applicarle e, se necessario, disapplicare la normativa interna incompatibile, senza attendere una modifica legislativa.

Mezzi di ricorso e prove raccolte in violazione dei diritti di difesa

Quanto ai rimedi, la Corte interpreta l’articolo 12 della direttiva 2013/48 e l’articolo 8 della direttiva 2016/1919 nel senso che le decisioni relative:

  • alla valutazione della vulnerabilità,
  • al diniego del patrocinio a spese dello Stato,
  • e alla scelta di interrogare la persona vulnerabile senza difensore devono essere motivate e devono poter essere oggetto di un ricorso effettivo.

Per contro, il diritto dell’Unione non impone che le prove raccolte in violazione di tali diritti siano automaticamente dichiarate inammissibili. È però necessario che il giudice nazionale possa verificare il rispetto dei diritti della difesa e dell’equità del procedimento, alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, e trarre le conseguenze sulla valutazione del materiale probatorio.

Questioni dichiarate irricevibili

La dodicesima questione, relativa alla qualificazione come trattamento inumano dell’interrogatorio in ospedale psichiatrico senza difensore, è dichiarata irricevibile per difetto di elementi sufficienti sul contesto fattuale e sulla sua rilevanza per la decisione. Irricevibile anche la quindicesima questione sull’indipendenza della procura e sulla dipendenza dal potere esecutivo, perché non necessaria alla soluzione della controversia principale ed eccessivamente teorica.

Dispositivo e portata pratica

La Corte afferma che, nei procedimenti penali, la vulnerabilità deve essere verificata tempestivamente e il difensore con patrocinio deve essere garantito prima degli snodi procedurali decisivi. Per i professionisti, la sentenza conferma che la mancata attivazione del patrocinio d’ufficio o la conduzione di un interrogatorio senza difensore possono costituire violazioni direttamente invocabili del diritto dell’Unione, ma non comportano automaticamente l’espunzione delle prove raccolte; sarà il giudice nazionale a dover valutare l’impatto concreto sulla regolarità del processo e sul valore probatorio.

Come è indicizzato

Materieprocedura penalediritto al difensorepatrocinio a spese dello statopersone vulnerabiliammissibilità delle prove

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