Corte di giustizia, Sentenza C-615/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2025. — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej contro P. S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CEE – Articolo 73 – Base imponibile – Corrispettivo – Sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di un’operazione imponibile – Servizi di trasporto pubblico collettivo – Compensazione versata da un ente locale al prestatore di servizi per coprire i costi sostenuti – Nesso diretto tra la compensazione e i servizi forniti. — Causa C-615/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la compensazione corrisposta da un ente locale a un operatore di trasporto pubblico, finalizzata a coprire il deficit di esercizio, integri la base imponibile IVA. Secondo la Corte, manca il nesso diretto con il prezzo del servizio richiesto dalla direttiva IVA, poiché il contributo non è pagato per uno specifico servizio reso a destinatari determinati e non fa diminuire in modo proporzionale il prezzo dei titoli di trasporto. La pronuncia conferma quindi che un sussidio di copertura perdite, in assenza di collegamento diretto col prezzo, resta fuori dal perimetro impositivo.
Base imponibile IVA e compensazione forfettaria versata da un ente locale a un operatore del trasporto pubblico collettivo per coprire le perdite di gestione
La questione giuridica
Se l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che una compensazione forfettaria versata da un ente locale a un'impresa di trasporto pubblico collettivo, destinata a coprire le perdite derivanti dalla prestazione del servizio, costituisca corrispettivo imponibile e rientri quindi nella base imponibile IVA; in particolare, se possa qualificarsi come sovvenzione direttamente connessa al prezzo o come corrispettivo ricevuto da un terzo.
Principio di diritto
La compensazione forfettaria versata da un ente locale a un operatore del trasporto pubblico collettivo, quando è destinata a coprire le perdite di esercizio e non è specificamente collegata al prezzo dei singoli titoli di trasporto né riduce proporzionalmente il prezzo pagato dagli utenti, non costituisce una "sovvenzione direttamente connessa con il prezzo" ai sensi dell'articolo 73 della direttiva IVA e non rientra nella base imponibile dell'IVA dell'operatore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
Base imponibile IVA e compensazione forfettaria nel trasporto pubblico collettivo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA e, più precisamente, la qualificazione di una compensazione versata da un ente locale a un operatore di trasporto pubblico collettivo. La Corte è chiamata a stabilire se tale compensazione, destinata a coprire le perdite di esercizio, entri nella base imponibile ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE.
Fatti e procedimento principale
La società P.S.A. opera nel settore del trasporto passeggeri e intende concludere contratti per la prestazione di servizi di trasporto pubblico collettivo ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 e della normativa polacca. Il corrispettivo dell'attività sarebbe costituito, da un lato, dal prezzo dei titoli di trasporto fissato dall'organizzatore del servizio e, dall'altro, da una compensazione pubblica destinata a coprire il risultato finanziario negativo dell'attività. L'autorità tributaria ha ritenuto che tale compensazione facesse parte del fatturato soggetto a IVA; la decisione è stata annullata in primo grado e il ricorso per cassazione ha portato il giudice nazionale a investire la Corte.
Quadro normativo
La Corte richiama anzitutto l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al prestatore, compresi i sussidi direttamente connessi con il prezzo delle operazioni. Nel diritto polacco, l'articolo 29a della legge sull'imposta sui beni e sui servizi riproduce sostanzialmente tale impostazione; inoltre, l'articolo 50 della legge sul trasporto pubblico collettivo prevede espressamente una compensazione per coprire i costi sostenuti per la fornitura del servizio.
Ragionamento della Corte: sovvenzione direttamente connessa con il prezzo
La Corte ribadisce che l'articolo 73 mira ad assoggettare a IVA l'intero valore dell'operazione ed evita che una sovvenzione riduca indebitamente il gettito. Tuttavia, perché una sovvenzione sia imponibile, deve essere specificamente destinata a finanziare una determinata operazione e il suo versamento deve consentire al prestatore di offrire il servizio a un prezzo inferiore, in modo che il prezzo pagato dall'utente diminuisca proporzionalmente al sussidio ricevuto.
Nel caso concreto, la compensazione:
- è versata dall'ente locale in qualità di terzo;
- è calcolata come copertura del risultato finanziario negativo;
- è fissata con un tetto massimo per periodo;
- è erogata a posteriori e dipende dai veicoli/km, non dall'utilizzo concreto da parte di singoli utenti;
- non incide direttamente sul prezzo del titolo di trasporto, fissato dall'organizzatore.
Per questo la Corte conclude che non si tratta di una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo, ma di un contributo alla copertura delle perdite di esercizio.
Distinzione dalla sentenza Le Rayon d'Or
Il giudice del rinvio aveva richiamato la sentenza Le Rayon d'Or, nella quale la Corte aveva riconosciuto la natura di corrispettivo imponibile a un forfait versato da un ente assicurativo a una struttura per anziani, poiché vi era un nesso diretto tra il pagamento e le cure rese ai residenti. La Corte chiarisce che quella situazione non è comparabile: nel caso odierno i servizi di trasporto pubblico non sono prestati a destinatari chiaramente identificabili e la compensazione non è calcolata in funzione dell'identità o del numero degli utenti. Non basta, dunque, che una sovvenzione possa influire indirettamente sul livello generale dei prezzi del servizio.
Decisione
La Corte risponde che l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale a un'impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo, destinata a coprire le perdite subite nell'ambito della fornitura di tali servizi, non è compresa nella base imponibile dell'impresa.
Principio affermato
Ai fini dell'IVA, una compensazione pubblica destinata a coprire il deficit di un servizio di trasporto pubblico collettivo non è imponibile come sovvenzione direttamente connessa al prezzo se manca un nesso diretto con il prezzo dei singoli servizi e con il corrispettivo dovuto dagli utenti. Il solo effetto indiretto sul livello delle tariffe non è sufficiente a integrare la base imponibile.
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