Corte di giustizia, Sentenza C-410/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell' 8 maggio 2025. — I. SA contro S. J. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di “consumatore” – Contratto con duplice scopo – Agricoltore che ha stipulato un contratto di acquisto di un bene destinato sia alla sua azienda agricola sia al suo uso domestico – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 7 – Allegato I, paragrafo 1, lettera a) – Cliente civile – Contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso – Penale contrattuale per recesso anticipato – Normativa nazionale che limita l’importo di tale penale ai “costi e indennità risultanti dal contenuto del contratto”. — Causa C-410/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un rinvio del giudice polacco su due profili: la qualifica di consumatore di un agricoltore che acquista energia per uso promiscuo e la legittimità, alla luce della direttiva 2009/72, di una penale per recesso anticipato da un contratto di fornitura elettrica a prezzo fisso. La Corte adotta un’interpretazione estensiva della nozione di consumatore nei contratti a duplice scopo, ma rimette al giudice nazionale la verifica della prevalenza dello scopo professionale. Sul versante energetico, ammette la penale in sé, purché vi siano trasparenza, proporzionalità e controllo effettivo sull’importo.
Nozione di consumatore per un contratto a duplice scopo e compatibilità con il diritto UE di una penale per recesso anticipato da un contratto elettrico a tempo determinato e prezzo fisso
La questione giuridica
1) Se un imprenditore agricolo che stipula un contratto di fornitura di energia elettrica destinata sia alla propria azienda agricola sia all’uso domestico rientri nella nozione di "consumatore" ai sensi della direttiva 93/13, specie nei contratti con duplice scopo. 2) Se l’articolo 3, paragrafo 7, e l’allegato I, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72, letti alla luce del considerando 51, ostino a una normativa nazionale che consenta di imporre una penale contrattuale in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, in particolare in assenza di criteri legali di proporzionalità dell’importo.
Principio di diritto
Un imprenditore agricolo che conclude un contratto di energia elettrica destinato sia all’azienda agricola sia all’uso domestico può essere qualificato come consumatore ai sensi della direttiva 93/13 se lo scopo professionale del contratto non è predominante nel contesto complessivo; spetta al giudice nazionale verificarlo sulla base di tutte le circostanze. Quanto alla direttiva 2009/72, essa non osta in linea di principio a una norma nazionale che consenta una penale per recesso anticipato da un contratto elettrico a tempo determinato e prezzo fisso, purché la penale sia equa, chiara, comunicata in anticipo, liberamente accettata e soggetta a un controllo amministrativo o giurisdizionale sulla proporzionalità, con possibilità di riduzione o eliminazione; resta salvo l’eventuale applicazione della direttiva 93/13.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2009/72/CE
- Direttiva 2011/83/UE
- Direttiva (UE) 2019/944
- Legge polacca sull'energia, articolo 4j, paragrafo 3a
- Codice civile polacco, articolo 483, paragrafo 1
Nozione di consumatore, penale per recesso anticipato e contratto elettrico a duplice scopo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) in una controversia tra un fornitore di energia elettrica e un imprenditore agricolo. Il nodo centrale è, da un lato, la qualificazione dell’agricoltore come consumatore ai sensi della direttiva 93/13 in presenza di un contratto destinato sia all’azienda agricola sia all’uso domestico e, dall’altro, la compatibilità con il diritto UE di una penale contrattuale prevista per il recesso anticipato da un contratto di fornitura elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso.
Fatti e procedimento principale
S.J. aveva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con durata determinata fino al 31 dicembre 2021 e prezzo fisso. Il contratto prevedeva una penale in caso di recesso anticipato, calcolata sulla base dell’energia non utilizzata e di un prezzo unitario prefissato. Dopo aver comunicato il recesso nel 2017, S.J. ha contestato la validità del contratto e il fornitore ha chiesto in giudizio il pagamento della penale e di alcune somme per l’energia fornita. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, ritenendo S.J. non consumatore e, inoltre, non applicabile la penale per ragioni di diritto interno; il fornitore ha proposto appello.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, che definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per fini estranei alla propria attività professionale. Richiama poi la direttiva 2009/72, in particolare l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, l’articolo 33, l’articolo 37, paragrafo 1, lettera l), e l’allegato I, paragrafo 1, lettere a) ed e), relativi alla tutela dei clienti finali e dei clienti civili nel mercato elettrico. Sono inoltre menzionati il considerando 17 della direttiva 2011/83 e la direttiva (UE) 2019/944, che ha rifuso e sostituito la direttiva 2009/72 dal 1o gennaio 2021.
Prima questione: consumatore e contratto con duplice scopo
La Corte conferma che la nozione di consumatore della direttiva 93/13 ha natura oggettiva e si determina con criterio funzionale. Nei contratti con duplice scopo, una persona fisica può essere considerata consumatore se lo scopo professionale del contratto non è predominante nel contesto complessivo. Il riferimento al considerando 17 della direttiva 2011/83 rafforza tale lettura, poiché esso include espressamente i contratti con finalità mista quando lo scopo commerciale è solo marginale.
La verifica concreta spetta al giudice nazionale, che deve valutare tutte le circostanze, compresa la natura del bene o del servizio e i termini del contratto. Nel caso dell’energia elettrica, l’entità del consumo annuo stimato può essere un indice utile per capire se prevalga l’uso professionale o quello domestico. La Corte conclude quindi che un imprenditore agricolo può rientrare nella nozione di consumatore se lo scopo professionale è non predominante.
Seconda questione: penale per recesso anticipato e direttiva 2009/72
Quanto alla disciplina del mercato elettrico, la Corte osserva che le disposizioni invocate dal giudice del rinvio non vietano, in linea di principio, l’imposizione di una penale per il recesso anticipato da un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso. La direttiva 2009/72 tutela il diritto del cliente a cambiare fornitore, ma non esclude ogni onere derivante dalla rottura anticipata di un contratto che comporti specifici costi per il fornitore.
La Corte distingue tra spese di cambio fornitore e oneri di recesso: l’allegato I, paragrafo 1, lettera e), riguarda le prime, mentre la lettera a) contempla la possibilità che il contratto indichi se il recesso senza oneri sia consentito. Da ciò non deriva un divieto assoluto di penali. Tuttavia, la normativa nazionale deve garantire trasparenza, equità delle clausole e un meccanismo di ricorso amministrativo o giurisdizionale che consenta di controllare la proporzionalità della penale e, se necessario, ridurla o eliminarla.
Coordinamento con il diritto dei consumatori e con la direttiva 2019/944
La Corte sottolinea che la direttiva 2009/72 deve essere interpretata in modo da preservarne l’effetto utile: una penale eccessiva potrebbe scoraggiare il recesso e impedire ai clienti di beneficiare pienamente di un mercato liberalizzato e competitivo. In questo quadro, il rinvio alla direttiva 2019/944 conferma l’orientamento del legislatore UE, poiché l’articolo 12, paragrafi 2 e 3, ammette espressamente gli oneri di risoluzione anticipata per i contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, purché siano proporzionati e limitati alla perdita economica diretta del fornitore.
La Corte precisa infine che questa interpretazione non pregiudica gli eventuali diritti del cliente derivanti dalla direttiva 93/13, qualora egli sia anche consumatore.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- un imprenditore agricolo che stipula un contratto di energia elettrica per azienda agricola e uso domestico rientra nella nozione di consumatore se lo scopo professionale non è predominante;
- la direttiva 2009/72 non osta a una normativa nazionale che consenta una penale contrattuale per il recesso anticipato da un contratto elettrico a tempo determinato e a prezzo fisso, purché la penale sia trasparente, equa e soggetta a controllo sulla proporzionalità.
Principi di diritto ricavabili
La pronuncia conferma un’interpretazione ampia della nozione di consumatore nei contratti a uso misto, valorizzando la finalità predominante del contratto più che la sola qualità soggettiva del contraente. In materia energetica, la Corte ammette la libertà contrattuale e la penale di uscita, ma la subordina a limiti di trasparenza e proporzionalità, così da evitare che il costo del recesso diventi uno strumento di fatto impeditivo del cambio fornitore.
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