Corte di giustizia, Sentenza C-324/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell' 8 maggio 2025. — OF e a. contro M.K., in qualità di curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A., in liquidazione (già Getin Noble Bank S.A.). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Domanda giudiziale del consumatore diretta a far dichiarare la nullità del contratto – Domanda di concessione di provvedimenti cautelari consistenti nella sospensione dell’esecuzione del contratto – Direttiva 2014/59/UE – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Banca soggetta a risoluzione – Articolo 1, paragrafo 2 – Facoltà degli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle di tale direttiva – Norma nazionale che impone il rigetto delle domande di provvedimenti cautelari nei confronti di un ente soggetto a una procedura di risoluzione in corso. — Causa C-324/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la protezione effettiva del consumatore contro le clausole abusive non può essere sacrificata da una disciplina nazionale che escluda in radice i provvedimenti cautelari nei confronti di una banca in risoluzione. Nel caso di mutuo ipotecario, il giudice deve poter sospendere temporaneamente i pagamenti se ciò è necessario per preservare l’effetto utile della futura decisione sulla nullità del contratto. Le regole della direttiva 2014/59 sulla risoluzione bancaria non impediscono tale tutela quando il contratto controverso è rimasto nell’ente residuo dopo il trasferimento di gran parte delle attività a una bridge bank.
Clausole abusive in un mutuo ipotecario e sospensione cautelare dei pagamenti: la normativa nazionale che vieta tali provvedimenti contro una banca in risoluzione è compatibile con il diritto UE?
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività e in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2014/59, ostino a una normativa nazionale che impone al giudice di respingere una domanda di provvedimenti cautelari del consumatore, diretta alla sospensione del pagamento delle rate di un mutuo contestato per clausole abusive, per il solo fatto che la banca è sottoposta a risoluzione con strumento dell’ente-ponte e il contratto è rimasto nell’ente residuo.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività e in combinato disposto con la direttiva 2014/59, ostano a una norma nazionale che vieti al giudice di concedere a un consumatore un provvedimento cautelare di sospensione dei pagamenti del mutuo quando tale misura sia necessaria a garantire l’effettività della futura decisione sul carattere abusivo delle clausole, anche se la banca è in risoluzione e si è fatto ricorso allo strumento dell’ente-ponte, purché il contratto resti nell’ente residuo. Il giudice nazionale deve valutare la necessità della misura tenendo conto, in particolare, del fatto che il consumatore ha già pagato o rischia di pagare più di quanto sarebbe dovuto in caso di nullità del contratto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2014/59/UE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), direttiva 2014/59/UE
- Articolo 37, paragrafo 6, direttiva 2014/59/UE
- Articolo 70, paragrafi 1 e 4, direttiva 2014/59/UE
- Articoli 73, 74 e 75 direttiva 2014/59/UE
- Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Clausole abusive in un mutuo ipotecario e provvedimenti cautelari contro banca in risoluzione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) in una controversia tra consumatori e la curatela fallimentare di una banca polacca soggetta a risoluzione. Il nodo è la compatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che impedisce di concedere provvedimenti cautelari di sospensione dei pagamenti di un mutuo contestato per clausole abusive, solo perché la banca è stata sottoposta a risoluzione.
Fatti e procedimento principale
Nel 2007 i ricorrenti avevano stipulato con Getin Noble Bank un mutuo ipotecario di lunga durata, indicizzato in franchi svizzeri, con clausole di conversione e tassi fissati unilateralmente dalla banca. Essi hanno agito in giudizio chiedendo, in via principale, la nullità del contratto per abusività di alcune clausole e la restituzione delle somme pagate; in via cautelare hanno chiesto la sospensione dell’obbligo di pagare le rate mensili fino alla definizione del giudizio di merito.
Nel frattempo, il 29 settembre 2022, il Fondo bancario di garanzia polacco, quale autorità nazionale di risoluzione, ha avviato la risoluzione della banca, ricorrendo allo strumento dell’ente-ponte: una nuova banca (VELO Bank S.A.) ha ricevuto la quasi totalità delle attività, dei diritti e delle passività, ma non i diritti patrimoniali relativi ai contratti di credito e mutuo in franchi svizzeri o indicizzati a tale valuta, né le pretese connesse. Il contratto litigioso è rimasto nel patrimonio dell’ente residuo.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività e in combinato disposto con la direttiva 2014/59, osti a una normativa nazionale che impone di respingere la domanda cautelare di sospensione dei pagamenti solo perché la banca è in risoluzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- la direttiva 2014/59, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, sull’adozione di misure nazionali più rigorose o aggiuntive, l’articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e g), nonché gli articoli 37, 73, 74 e 75, relativi alla logica della risoluzione e alla salvaguardia del principio di assenza di perdite maggiori rispetto alla liquidazione ordinaria.
Ragionamento della Corte sulla direttiva 93/13
La Corte ribadisce che la direttiva 93/13 mira a garantire un livello elevato di tutela del consumatore. L’articolo 6, paragrafo 1, impone ai giudici nazionali di non applicare le clausole abusive, così da ripristinare la situazione giuridica e fattuale che sarebbe esistita senza tali clausole; ciò include, in linea di principio, un effetto restitutorio. L’articolo 7, paragrafo 1, richiede mezzi effettivi per far cessare l’uso di clausole abusive.
In questo quadro, la Corte ricorda che il diritto UE non armonizza le procedure nazionali, ma esse devono rispettare il principio di effettività. Ne deriva che, se esistono indizi sufficienti di abusività tali da rendere probabile un rimborso totale o parziale delle somme versate, il giudice nazionale deve poter adottare misure cautelari adeguate quando ciò sia necessario per garantire la piena efficacia della futura decisione sul merito. In particolare, la possibilità di sospendere i pagamenti durante il processo può essere indispensabile per evitare che il consumatore paghi importi superiori a quelli dovuti se il contratto fosse dichiarato nullo.
Incidenza della direttiva 2014/59 sulla tutela cautelare
La Corte esclude che l’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59 sia rilevante: esso disciplina soltanto l’ordine di assorbimento delle perdite nella risoluzione. Esclude anche la pertinenza dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera g), perché la regola del "nessun creditore subisca perdite maggiori" opera a posteriori, tramite i meccanismi di salvaguardia degli articoli 73-75, e non disciplina la concessione di misure cautelari nel corso del giudizio.
La Corte osserva inoltre che l’articolo 70 della direttiva 2014/59 riguarda i soli diritti di garanzia dei creditori garantiti e non i consumatori che agiscono per far dichiarare abusività e nullità di un contratto di mutuo; in ogni caso, la norma nazionale polacca che vieta i provvedimenti cautelari in generale non trova copertura in tale disposizione. Pertanto, una disciplina come quella nazionale controversa rientra, semmai, nella facoltà degli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose o aggiuntive prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/59, purché non contrasti con quest’ultima.
Rapporto tra tutela del consumatore e risoluzione bancaria
La Corte precisa che il contesto della risoluzione bancaria non consente di svuotare la tutela prevista dalla direttiva 93/13. Nel caso concreto, lo strumento dell’ente-ponte aveva già prodotto i suoi effetti essenziali con il trasferimento delle principali attività a una nuova banca; il contratto controverso era rimasto nell’ente residuo, destinato poi alla liquidazione ordinaria. In tale situazione, l’eventuale concessione di misure cautelari non compromette l’effetto utile della procedura di risoluzione.
La Corte aggiunge che il giudice del rinvio deve considerare, nel valutare la necessità della misura, se il consumatore abbia già pagato o rischi di pagare più del dovuto in caso di invalidazione del contratto. Proprio per evitare che il consumatore versi somme ulteriori nel corso di un procedimento potenzialmente lungo, il giudice deve poter sospendere l’obbligo di pagamento.
Decisione
La Corte dichiara che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività e in combinato disposto con la direttiva 2014/59, ostano a una normativa nazionale che imponga al giudice di respingere la domanda cautelare del consumatore solo perché la banca è soggetta a risoluzione, quando la sospensione dei pagamenti è necessaria a garantire la piena efficacia della futura decisione sulla nullità del mutuo per clausole abusive.
Principio affermato
Nei giudizi fondati sulla direttiva 93/13, il giudice nazionale deve poter adottare provvedimenti cautelari, incluso la sospensione dei pagamenti di un mutuo, se ciò è necessario per rendere effettiva la futura decisione sul carattere abusivo delle clausole; una normativa nazionale che escluda in modo assoluto tale tutela per il solo fatto che la banca è in risoluzione è incompatibile con il diritto UE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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