Corte di giustizia, Sentenza C-581/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 8 maggio 2025. — Beevers Kaas BV contro Albert Heijn België NV e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van beroep te Antwerpen. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Divieto – Accordi verticali – Articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (UE) n. 330/2010 – Esenzione per categoria – Articolo 4, lettera b), i) – Restrizione fondamentale che elimina il beneficio di tale esenzione – Eccezione – Accordi di distribuzione esclusiva – Restrizione delle vendite attive in un territorio esclusivo – Nozione di “accordo” – Comune volontà del fornitore e dei suoi acquirenti – Prova – Territorio esclusivo attribuito ad un acquirente – Assenza di vendite attive da parte di altri acquirenti in tale territorio». — Causa C-581/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l'eccezione per le vendite attive in territori esclusivi prevista dal regolamento n. 330/2010 in materia di accordi verticali. Stabilisce che non è sufficiente, per dimostrare un accordo tra fornitore e altri acquirenti, il solo fatto che questi ultimi non vendano attivamente nel territorio esclusivo di un distributore. Serve invece la prova di un invito del fornitore e dell'assenso, anche tacito, degli altri acquirenti. L'esenzione opera solo per il periodo in cui tale assenso risulti provato.
Accordi verticali e distribuzione esclusiva: la mera assenza di vendite attive nel territorio esclusivo non basta a provare un "accordo" ai fini dell'esenzione per categoria del regolamento n. 330/2010.
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010, la condizione relativa alla protezione del distributore esclusivo dalle vendite attive degli altri acquirenti del fornitore possa ritenersi soddisfatta e l'esistenza di un accordo sul divieto di vendite attive possa desumersi dalla sola circostanza che gli altri acquirenti non vendono attivamente nel territorio esclusivo; e, in caso contrario, se il beneficio dell'eccezione operi solo per il periodo in cui sia provato l'assenso degli altri acquirenti all'invito del fornitore a non effettuare tali vendite.
Principio di diritto
L'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010 va interpretato nel senso che, quando un fornitore attribuisce un territorio in esclusiva a un acquirente, la sola constatazione che gli altri acquirenti non effettuano vendite attive in tale territorio non basta a provare l'esistenza di un "accordo" sul divieto di tali vendite: occorre dimostrare che il fornitore abbia effettivamente invitato gli altri acquirenti a non vendere attivamente in quel territorio e che questi vi abbiano aderito, anche tacitamente, sulla base di elementi oggettivi e concordanti. Il beneficio dell'eccezione spetta solo per il periodo in cui tale comune volontà sia provata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 101, paragrafo 3, TFUE
- Regolamento (UE) n. 330/2010
- Articolo 2 del regolamento (UE) n. 330/2010
- Articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010
- Regolamento (UE) 2022/720
- Articolo VI.104 del Wetboek van economisch recht
Accordi verticali e territorio esclusivo: prova dell'"accordo" ai fini dell'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello hof van beroep te Antwerpen in una controversia tra Beevers Kaas BV e le società Albert Heijn, relativa alla distribuzione esclusiva del formaggio Beemster in Belgio e Lussemburgo. Il nucleo del contrasto concerneva la possibilità di qualificare come lecita, ai fini dell'esenzione per categoria, la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo attribuito a un distributore.
Fatti e procedimento principale
Beevers Kaas era il distributore esclusivo in Belgio del formaggio Beemster, acquistato dal produttore Cono. Le società Albert Heijn acquistavano lo stesso prodotto per mercati diversi da Belgio e Lussemburgo e Beevers Kaas le accusava di avere partecipato, come terzi, alla violazione dell'accordo di distribuzione esclusiva, in contrasto con l'articolo VI.104 del codice di diritto economico belga. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, osservando che dall'accordo non risultava un obbligo per gli altri acquirenti di astenersi dalle vendite in Belgio, ma solo un vincolo per Cono a non vendere direttamente a distributori belgi. In appello, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte come interpretare l'articolo 4, lettera b), i), del regolamento n. 330/2010.
Normativa rilevante
La Corte richiama l'articolo 101 TFUE, in particolare il paragrafo 3, e il regolamento (UE) n. 330/2010, che prevede un'esenzione per categoria per taluni accordi verticali. In particolare, l'articolo 4, lettera b), i) esclude dal beneficio dell'esenzione gli accordi che restringono le vendite nel territorio o alla clientela assegnati, salvo la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo riservato al fornitore o attribuito ad un altro acquirente, purché non siano limitate le vendite dei clienti dell'acquirente. Sono richiamati anche gli orientamenti del 2010 sulle restrizioni verticali, specie il punto 25 sulla nozione di accordo e il punto 51 sulla nozione di territorio esclusivo e protezione dalle vendite attive degli altri acquirenti.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che l'esenzione per categoria si applica solo agli accordi verticali che rispettano le condizioni del regolamento, mentre l'articolo 4 individua le restrizioni fondamentali che la fanno venir meno. L'eccezione dell'articolo 4, lettera b), i) presuppone che la restrizione delle vendite attive in un territorio esclusivo sia effettivamente convenuta tra le parti nell'ambito di un "accordo" ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Riprendendo la propria giurisprudenza, la Corte afferma che un accordo esiste quando vi è una comune volontà delle imprese di comportarsi sul mercato in un certo modo; tale volontà può risultare da clausole contrattuali oppure da un comportamento esplicito o tacito, purché siano presenti indizi oggettivi e concordanti. Di conseguenza, la sola circostanza che gli altri acquirenti del fornitore non effettuino vendite attive nel territorio esclusivo non basta a provare l'accordo. Tale circostanza può essere un elemento utile, ma non consente da sola di dedurre né che il fornitore abbia formulato un invito a non vendere attivamente in quel territorio, né che gli altri acquirenti abbiano aderito a tale invito.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte precisa che il beneficio dell'eccezione prevista dall'articolo 4, lettera b), i) opera solo se è dimostrato, eventualmente tramite indizi oggettivi e concordanti, sia l'invito del fornitore a non effettuare vendite attive nel territorio esclusivo, sia l'assenso degli acquirenti a tale invito. L'esenzione si applica quindi solo per il periodo in cui tale prova sia stata fornita.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la mera assenza di vendite attive degli altri acquirenti nel territorio esclusivo non basta a dimostrare un accordo tra fornitore e acquirenti sul divieto di vendite attive;
- il beneficio dell'eccezione spetta soltanto per il periodo in cui sia provato l'assenso degli acquirenti all'invito del fornitore a non effettuare vendite attive nel territorio esclusivo attribuito a un altro acquirente.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici e i professionisti che strutturano reti distributive selettive o esclusive, la pronuncia conferma che la protezione territoriale non può essere ricavata automaticamente dal comportamento di fatto degli altri distributori. È necessario documentare in modo chiaro l'invito del fornitore e l'adesione dei distributori, altrimenti la restrizione rischia di restare fuori dall'esenzione per categoria e di essere valutata come restrizione fondamentale ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione.
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