Cassazione Civile, Ordinanza n. 11309/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agenzia pubblica)
La controversia
La controversia trae origine da contributi comunitari erogati, sin dal 1996, nell’ambito di un regime UE volto a incentivare il ritiro dei terreni seminativi dalla produzione per finalità ambientali. Anni dopo, la Regione Basilicata ha accertato che le superfici dichiarate per il beneficio erano inferiori a quelle effettive e ha disposto la decadenza dal beneficio, notificando il provvedimento agli eredi del beneficiario, deceduto nel 2017. Parallelamente, gli eredi hanno promosso davanti al Tribunale di Potenza un giudizio di accertamento contro la Regione per far dichiarare che il de cuius aveva diritto al contributo e possedeva i requisiti di fatto, contestando gli accertamenti sulle superfici. Successivamente AGEA ha emesso ordinanza-ingiunzione per il recupero di circa 141.000 euro, assumendo che i pagamenti fossero indebitamente percepiti sin dalla prima annualità. Gli eredi hanno proposto opposizione al Tribunale di Roma chiedendo, in via preliminare, la sospensione del processo per pregiudizialità rispetto al giudizio pendente a Potenza. Il Tribunale di Roma ha accolto l’istanza e sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c., ritenendo che l’accertamento di Potenza fosse pregiudiziale. AGEA ha quindi proposto regolamento di competenza sostenendo che non vi fosse alcun rapporto di pregiudizialità, perché il credito restitutorio spettava ad AGEA e non alla Regione, sicché il giudizio di Potenza era rivolto contro un soggetto privo di legittimazione passiva e non poteva incidere sulla controversia romana.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza di AGEA, ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente a Potenza e l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione a Roma, ha cassato l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva sospeso il processo e ha ordinato la prosecuzione del giudizio. La Corte ha affermato che, fuori dall’ipotesi in cui il recupero dei contributi sia stato devoluto con apposito provvedimento a un organismo pagatore regionale, AGEA è il soggetto legittimato a richiedere la restituzione degli aiuti comunitari indebitamente versati e a resistere alle contestazioni sull’obbligo restitutorio. Ne deriva che la domanda proposta contro la Regione per l’accertamento dell’illegittimità della revoca o dell’inesistenza dell’indebito, essendo rivolta contro un soggetto privo di legittimazione passiva sostanziale, non è pregiudiziale rispetto all’opposizione al provvedimento recuperatorio emesso da AGEA. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei controricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
la sospensione per pregiudizialità è illegittima quando il giudizio asseritamente pregiudicante non è idoneo a incidere in senso giuridico sulla decisione della causa sospesa; il rapporto va verificato anche d’ufficio nel regolamento di competenza
art. 385, comma 1, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
art. 7 Regolamento (UE) 1306/2013
l’organismo pagatore è il soggetto incaricato di gestire e controllare le erogazioni comunitarie e di richiedere il recupero dei pagamenti indebiti
art. 54 Regolamento (UE) 1306/2013
l’organismo pagatore deve domandare la restituzione di qualsiasi pagamento indebito per irregolarità o negligenza
art. 58, primo paragrafo, lettera e), Regolamento (UE) 1306/2013
l’organismo pagatore avvia, se necessario, procedimenti giudiziari per il recupero
art. 9 Regolamento (UE) 2021/2116
norma attuale corrispondente al precedente art. 7 del regolamento del 2013, senza mutamento della disciplina sostanziale rilevante
art. 59, primo paragrafo, lettera d), Regolamento (UE) 2021/2116
conferma il potere/dovere dell’organismo pagatore di attivare il recupero delle somme indebite
art. 4, comma 2, d.lgs. 74/2018
AGEA può avvalersi degli uffici regionali, ma ciò non ne muta la titolarità del credito restitutorio
art. 7 d.m. 159/98
gli accertamenti e i controlli spettano agli organi competenti secondo la normativa regionale
artt. 3 e 7 d.m. 159/98
distinguono l’attività di controllo dall’attività di recupero del credito
r.d. n. 639 del 1910
il provvedimento di recupero emesso da AGEA è ricondotto alla disciplina della riscossione coattiva della pubblica amministrazione
Regolamento (CE) n. 2078/1992
ha istituito il regime di aiuti agricoli oggetto della controversia
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce a un determinato soggetto la titolarità del credito restitutorio, ogni contestazione dell’obbligo di restituzione deve essere rivolta a quel soggetto, anche se l’accertamento amministrativo presupposto sia stato svolto da un diverso ente.
- Il giudizio instaurato contro un soggetto privo di legittimazione passiva sostanziale non può essere considerato pregiudiziale rispetto al giudizio promosso dal vero titolare del credito per il recupero delle somme.
- Nel regolamento di competenza avverso un’ordinanza di sospensione per pregiudizialità, la Corte può e deve verificare d’ufficio l’effettivo rapporto tra i giudizi, non essendo vincolata alla sola qualificazione data dalla parte ricorrente.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. presuppone un rapporto di pregiudizialità in senso giuridico, cioè la possibilità che la decisione dell’altro giudizio condizioni direttamente la definizione della causa sospesa; tale presupposto manca se il giudizio parallelo è rivolto contro un soggetto non legittimato passivamente.
- In materia di recupero di aiuti comunitari agricoli, gli organi regionali possono svolgere accertamenti e controlli, ma la domanda di restituzione e la relativa azione giudiziaria spettano, in via ordinaria, all’organismo pagatore nazionale, salvo specifica devoluzione regionale.
- Se un aiuto è stato percepito indebitamente nell’ambito della PAC, il recupero opera nei confronti del beneficiario o dei suoi aventi causa secondo la disciplina del soggetto titolare del credito, non secondo la mera provenienza dell’atto di revoca o accertamento regionale.
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