Cassazione Civile, Sentenza n. 3882/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di plurimi avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, emessi dall'Ufficio nei confronti delle cessate società (ritenute emittenti fatture per operazioni inesistenti con ricavi non dichiarati e costi indeducibili) e notificati ai soci (Zaniolo 95% e Ongaro 5%), al liquidatore (Zaniolo) e a un amministratore di fatto. Contestazioni principali: illegittimità della qualificazione delle operazioni come fittizie; illegittima applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci per ristretta base sociale; responsabilità del liquidatore e del socio per i debiti tributari e per sanzioni amministrative; illegittima estensione delle pretese fiscali (IRPEF/IRAP) e mancata prova della percezione di somme in sede di liquidazione.
La decisione
La Corte ha deciso così: il primo motivo (sulle censure di motivazione) è dichiarato inammissibile; il secondo, terzo, quarto e settimo motivo sono rigettati (cioè le censure sull'attribuzione agli soci tramite la presunzione per ristretta base sociale e sulla relativa quantificazione sono confermate infondate). Sono invece accolti in parte il quinto e il sesto motivo: - V è accolto il motivo relativo alla trasmissibilità delle sanzioni amministrative: la Corte rammenta e applica il principio secondo cui le sanzioni tributarie non sono trasmissibili ai soci e al liquidatore in caso di estinzione della società (richiamo agli artt. dei d.lgs. citati) e, pertanto, la sentenza viene cassata su questo punto e rinviata alla CTR per nuovo esame secondo tali principi. - È accolto altresì il motivo in parte relativo alla responsabilità del liquidatore: la Corte distingue la responsabilità dei soci (presunzione di attribuzione utili per ristretta base sociale) dalla responsabilità civile del liquidatore ex art. 36 DPR 602/1973; osserva che, per i periodi 2006-2007, la responsabilità del liquidatore può trovare applicazione solo in relazione all'IRES (poiché l'estensione ad altre imposte è avvenuta dopo il 2014) e che il liquidatore non subentra automaticamente alla società per tutte le obbligazioni tributarie. Sulla base di ciò la sentenza di merito è cassata limitatamente ai profili indicati e la causa è rimessa al giudice d'appello per nuovo esame conforme ai principi esposti. In conclusione: parziale accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo esame sui profili di sanzioni e responsabilità del liquidatore; per il resto, confermata la legittimità degli accertamenti e della presunzione di attribuzione degli utili ai soci.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
Disciplina la responsabilità dei soci (e del liquidatore) per le obbligazioni tributarie della società: la Corte ricorda che la responsabilità dei soci per presenza di ristretta base sociale opera come presunzione di attribuzione degli utili extracontabili; la responsabilità del liquidatore ha natura civilistica 'ex lege' e richiede condizioni specifiche (debito definitivo, attività di liquidazione, distrazione di beni, percezione da parte dei soci). Inoltre, per i periodi 2006-2007 la responsabilità del liquidatore è riferibile all'IRES e non alle altre imposte estese solo successivamente
Codice civile, art. 2495
Rilevante nella ricostruzione della responsabilità per i debiti sociali post-estinzione; la Corte precisa che il limite di responsabilità stabilito dal codice non esclude l'interesse dell'Amministrazione ad agire contro i soci quando sussistano elementi che giustificano la pretesa
Codice civile, art. 2697
Norma sull'onere della prova: la Corte richiama che una volta operante la presunzione (ristretta base sociale) incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
Richiamato nei motivi di impugnazione in relazione alle fattispecie IVA connesse alle presunte operazioni inesistenti; la Corte tuttavia non ha accolto le censure che lamentavano errata applicazione delle disposizioni IVA nei rilievi confermati
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 115, 116, 47
Riferiti con riguardo al principio di trasparenza fiscale e alla disciplina degli utili non contabilizzati; la Corte afferma che, nel caso di società a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado e che non opera la presunzione di cui all'art. 47 TUIR quando si tratta di utili non contabilizzati
d.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norme procedurali e difensive richiamate nei motivi di impugnazione; la Corte valuta le censure relative alla motivazione e alla corretta applicazione delle norme di merito ritenendo alcune inammissibili o infondate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiamata in relazione a principi di legalità e garanzie processuali; le doglianze basate su tale norma non hanno ottenuto accoglimento sul punto della motivazione
d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 8
Articolo richiamato dalla Corte per il principio dell'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative ai successori/eredi: la Corte riconosce che le sanzioni tributarie non sono trasmissibili e tale principio impone che la CTR riesamini il caso alla luce dell'intrasmissibilità
d.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. n. 326/2003), art. 7
Norma citata che conferma la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie; la Corte la applica per escludere la trasferibilità delle sanzioni ai soci/liquidatore dopo la cancellazione della società
d.lgs. 23 giugno 2014, n. 175, art. 28 (modifiche normative)
Riferimento storico: la Corte segnala che prima del 13/12/2014 l'art.36 era limitato all'imposta sui redditi (IRES) e che l'estensione della responsabilità a tutte le imposte è avvenuta dopo tale data, per cui per i periodi oggetto del contenzioso (2006-2007) la responsabilità del liquidatore si limita all'IRES
Massime di principio
- In presenza di società a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione che utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci; tale presunzione grava sul socio l'onere di fornire la prova contraria.
- La responsabilità del liquidatore è distinta da quella dei soci: è una responsabilità civile 'ex lege' ex art. 36 DPR 602/1973 che richiede condizioni specifiche (debito tributario definitivo, attività di liquidazione, distrazione di beni, percezione/assegnazione) e non determina automaticamente successione nei debiti tributari della società.
- Per periodi anteriori all'estensione normativa del 2014, la responsabilità del liquidatore riguarda primariamente l'IRES; l'estensione ad altre imposte è posteriore e non può essere retroattivamente applicata.
- Le sanzioni amministrative tributarie non sono trasmissibili ai soci o al liquidatore dopo l'estinzione della società: il giudice deve rilevare d'ufficio l'inapplicabilità della trasmissione delle sanzioni e riesaminare la posizione conformemente a questo principio.
- L'interesse dell'Amministrazione ad agire contro gli ex soci non è escluso dal fatto che nel bilancio di liquidazione non risultino riparti: la mancanza di riparto non impedisce in assoluto l'azione dell'Erario, ma non legittima altresì l'automatica applicazione di sanzioni trasmissibili.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione delle decisioni di merito è limitato al 'minimo costituzionale': l'atto di impugnazione per Cassazione non può più rimettere genericamente censure di insufficiente o contraddittoria motivazione se non quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o incomprensibile.
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