Cassazione Civile, Ordinanza n. 01102/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento per credito industriale concesso nel 1978 da una banca a una società poi fallita. La debitrice ha contestato il computo degli interessi, deducendo applicazione di interessi oltre soglia e di interessi anatocistici, oltre a contestare la cessione del credito a una società cessionaria. In primo grado il tribunale ha riconosciuto l’illegittimità del calcolo degli interessi moratori sulla rata comprensiva di interessi corrispettivi e ha determinato il residuo debito. In appello la società fallita ha chiesto di ricalcolare il credito tenendo conto di una transazione intervenuta nel 2001; banca e cessionaria hanno eccepito l’inammissibilità della nuova domanda, hanno proposto appello incidentale sulla natura anatocistica degli interessi moratori e, in subordine, la prescrizione della pretesa restitutoria. La corte d’appello ha accolto parzialmente l’appello principale, ricalcolando il credito residuo secondo la transazione del 2001, ha escluso la novazione della transazione, ha confermato l’illegittimità della clausola sugli interessi moratori e ha rigettato gli appelli incidentali. In cassazione la società cessionaria ha proposto ricorso principale con sette motivi e la banca ricorso incidentale con cinque motivi; il fallimento ha resistito a entrambi. Prima della decisione, però, le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione per intervenuta soluzione transattiva e rinuncia congiunta al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia congiunta al ricorso, ritenendo integrati i requisiti degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. Ha escluso la pronuncia sulle spese e ha negato il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura è prevista solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e che si tratta di misura eccezionale di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
“non erano stati alterati né il petitum né la causa petendi”
La Corte d’appello ha escluso che il motivo svolto in appello integrasse una domanda nuova, perché diretto solo alla determinazione dell’effettivo ammontare del credito originario senza mutare oggetto e causa petendi.
art. 54 legge fallimentare
La Corte d’appello ha riconosciuto gli interessi fino alla data della dichiarazione di fallimento.
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia congiunta al ricorso è stata ritenuta idonea a integrare i requisiti formali per la declaratoria di estinzione del processo.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Sulla base della rinuncia congiunta, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 2948 c.c.
Era stata invocata in via subordinata dalle parti ricorrenti incidentali come eccezione di prescrizione del credito in restituzione.
art. 2946 c.c.
Era stata invocata in via subordinata dalle parti ricorrenti incidentali come eccezione di prescrizione del credito in restituzione.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso, quando rispetta i requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di pronuncia sul merito.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non si applica fuori dai casi tipici espressamente previsti, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- In appello non integra domanda nuova la richiesta che incida solo sulla quantificazione del credito originario, se restano immutati petitum e causa petendi.
- La determinazione del residuo debito può avvenire tenendo conto di una transazione pregressa, se la sua esistenza e il suo contenuto risultano comunque provati nel processo e non è richiesto di introdurre un diverso titolo della pretesa.
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