Cassazione Penale, Sentenza n. 17949/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 02/12/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Brescia (18/02/2021) per truffa aggravata. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) nullità della sentenza per omissione di pronuncia sulla istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, presentata via PEC il 17/02/2021 alle ore 20:08; si sosteneva che l'istanza era tempestiva e adeguatamente motivata; 2) vizio di motivazione nella dichiarazione di responsabilità, con la tesi che i fatti sarebbero riconducibili a un soggetto di sesso maschile (identificato in Gaetano Crisafulli) e che mancavano prove certe a carico della Catania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: l'istanza di rinvio è stata considerata tardiva (presentata la sera prima dell'udienza) e priva di idonea documentazione comprovante l'effettivo impegno professionale (mancavano nominativi, numeri di ruolo certificati e atti processuali utili); pertanto il Tribunale poteva legittimamente rigettare la richiesta. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la censura era una mera reiterazione della valutazione dei fatti già compiuta in grado di merito e, in ogni caso, manifestamente infondata: la Catania risultava intestataria della carta Postepay su cui era confluita la somma provento del reato, senza denuncia di furto o smarrimento, il che rende plausibile un accordo tra lei e Crisafulli; la ricostruzione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Consente al Procuratore Generale di formulare conclusioni scritte nel procedimento; nel caso il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: violazione di legge e vizio di motivazione (per la nullità procedurale lamentata e per la contestazione dell'apprezzamento probatorio).
art. 420 ter cod. proc. pen., comma 5
Stabilisce i requisiti del legittimo impedimento del difensore (tempi, motivazione specifica, assenza di codifensore, impossibilità di sostituto). La Corte ha verificato tali criteri e ritenuto l'istanza tardiva e non adeguatamente documentata.
art. 102 cod. proc. pen.
Riguarda la figura del difensore sostituto; la Corte ha considerato rilevante la mancata rappresentazione dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto, elemento richiesto per valutare il legittimo impedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, inclusa la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000.
Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio)
Giurisprudenza richiamata per i criteri applicativi del legittimo impedimento del difensore; utilizzata come parametro di riferimento per valutare la completezza e tempestività della richiesta.
Massime di principio
- Una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere tempestiva e documentalmente provata: indicare nomi, numeri di ruolo, atti processuali o certificazioni della cancelleria che dimostrino la contemporaneità degli impegni.
- La presentazione tardiva (es. la sera prima dell'udienza) e la mancanza di documentazione idonea rendono legittimo il rigetto dell'istanza da parte del giudice e difficilmente saranno ritenute fondate in sede di legittimità.
- Non incombe sul giudice di merito l'onere di reperire autonomamente documenti su siti esterni; la difesa deve allegare gli atti utili a comprovare l'impedimento.
- In sede di Cassazione è inammissibile ribadire semplicemente una differente valutazione delle prove già esaminate in grado di merito: le censure devono rilevare vizio di diritto o illogicità/mancanza di motivazione nel giudizio di merito per essere accolte.
- Il fatto che l'autore materiale di contatti fraudolenti sia un terzo (es. un uomo identificato) non esclude la responsabilità di chi era titolare del conto o della carta su cui sono confluiti i proventi, specie in assenza di denuncia di furto o smarrimento; la circostanza può rafforzare l'ipotesi di un accordo preesistente.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare l'onere di pagare le spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende; valutare con attenzione la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17616/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17618/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17620/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17622/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17623/2023 del 28/04/2023
- Sentenza penale · 28 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17624/2023 del 28/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →