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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21398/2021 del 26/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore servizi)

La controversia

L'utente aveva convenuto in giudizio la società telefonica deducendo che questa avesse sospeso per dodici giorni l'erogazione del servizio, nonostante la presenza di un reclamo dell'utente che, secondo le condizioni generali di abbonamento, avrebbe impedito la sospensione. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo Euro 800,00 a titolo di risarcimento del danno da temporaneo disagio psichico, escludendo invece l'indennizzo contrattuale previsto dalla clausola penale, pari al 50% del canone mensile moltiplicato per i giorni di sospensione. In appello l'attore aveva chiesto anche il riconoscimento di tale indennizzo, ma la Corte territoriale aveva rigettato il punto e compensato le spese del grado, salvo porre a carico della società le spese di CTU. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione dell'art. 27 delle condizioni generali di abbonamento e degli artt. 1382, 1218, 1223, 1226 e 2059 c.c., sostenendo che l'indennizzo contrattuale fosse cumulabile con il risarcimento del danno biologico/non patrimoniale; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte d'appello nonostante l'accoglimento parziale del gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato integralmente. Ha affermato che la clausola penale prevista per la temporanea sospensione del servizio opera come liquidazione forfettaria del danno da ritardo/inadempimento temporaneo e non è cumulabile, per lo stesso pregiudizio, con un ulteriore risarcimento; inoltre ha osservato che, in caso di accoglimento solo parziale dell'appello, ricorre soccombenza reciproca e la compensazione delle spese di lite è quindi legittima. La Corte ha quindi condannato il ricorrente a rifondere alla società resistente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 condizioni generali di abbonamento Telecom

    La clausola contrattuale richiamata dal ricorrente è stata letta come previsione di un indennizzo/penale per la sospensione del servizio, con funzione di liquidazione forfettaria del danno da ritardo o temporaneo inadempimento.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale rafforza il vincolo contrattuale e limita il risarcimento alla prestazione pattuita, indipendentemente dal danno effettivo, salvo patto per il danno ulteriore.

  • art. 1383 c.c.

    Se la penale è pattuita per il ritardo, il creditore che la esiga non perde il diritto di pretendere la prestazione; la norma è richiamata per ribadire la distinzione tra penale per ritardo e ulteriore danno da diverso inadempimento.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo del ricorrente come norma sulla responsabilità contrattuale, ma la Corte esclude comunque il cumulo tra penale e risarcimento del medesimo pregiudizio.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento del danno conseguenza; la Corte ribadisce che il danno già forfettariamente coperto dalla penale non può essere risarcito di nuovo.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione equitativa; la Corte non ne fa applicazione autonoma, avendo ritenuto assorbente la clausola penale.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il danno non patrimoniale; la Corte osserva che, in ogni caso, il distacco temporaneo della linea telefonica non integra lesione di un diritto fondamentale tale da giustificare tale voce di danno.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di soccombenza reciproca conseguente all'accoglimento solo parziale dell'unica domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una questione o un punto della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella definizione del fatto storico principale o secondario rilevante ai fini dell'omesso esame.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sulla regolazione delle spese, ma la censura del ricorrente è stata ritenuta inammissibile sotto il profilo del vizio ex art. 360, n. 5.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola penale pattuita per il ritardo o la temporanea sospensione di una prestazione ha funzione di liquidazione forfettaria del danno e, per il medesimo pregiudizio, esclude il cumulo con un ulteriore risarcimento, salvo che il contratto preveda espressamente il danno ulteriore.
  • Quando la penale è riferita al ritardo, l'eventuale risarcimento successivo per un diverso e autonomo inadempimento deve essere liquidato tenendo conto di quanto già coperto dalla penale, per evitare duplicazioni e ingiusto sacrificio del debitore.
  • Il distacco o la temporanea sospensione del servizio telefonico, di per sé, non integra lesione di un diritto fondamentale della persona idonea a fondare il risarcimento del danno non patrimoniale.
  • La soccombenza reciproca sussiste anche quando venga accolta solo una parte dell'unica domanda proposta o solo una sua componente quantitativa; in tale ipotesi la compensazione delle spese processuali è legittima.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici, principali o secondari, decisivi e controversi, non questioni giuridiche, argomentazioni o punti motivazionali della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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