Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34909/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società fornitrice di gas ed energia elettrica otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi di somministrazione nei confronti di una società cliente. L'opposizione al decreto veniva rigettata dal tribunale e, in appello, la società ingiunta contestava soprattutto la prova dei consumi fatturati, deducendo che le bollette non potevano dimostrare il credito in presenza di contestazione sull'an e sul quantum, che gravava sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra dati di contatore e fatture, e che la corte territoriale avrebbe mal valutato le prove documentali o tratto conclusioni da prove non offerte. Con il secondo motivo la ricorrente lamentava omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per la ritenuta mancata specifica impugnazione della condanna ex art. 96 c.p.c., nonché violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, sostenendo che la condanna alle spese in favore delle terze chiamate fosse ingiustificata e che la liquidazione non fosse adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, perché la censura non confrontava in modo specifico la ratio della sentenza d'appello, fondata anche sul difetto di specifica contestazione del credito e quindi sul principio di contestazione specifica ex artt. 115 e 167 c.p.c.; ha inoltre rilevato che le doglianze sul travisamento della prova e sulla valutazione delle risultanze non superavano tale profilo decisivo. Il secondo motivo è stato in parte dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto dell'atto di appello richiamato, e in parte ritenuto manifestamente infondato, poiché la corte territoriale aveva esplicitato i criteri di liquidazione delle spese e la ragione della condanna alle spese anche delle terze chiamate, individuata nelle contestazioni vaghe e inconsistenti della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di tutte le controricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione richiama il principio per cui il materiale non specificamente contestato può rilevare ai fini della decisione; la censura sulla valutazione della prova non supera il difetto di specifica contestazione del credito.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato come parametro della valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, ma la doglianza è ritenuta inidonea a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 167 c.p.c.

    È richiamato con l'art. 115 c.p.c. per affermare che la mancata specifica contestazione determina una relevatio ab onere probandi a favore della parte che ha allegato il fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è respinta perché il motivo d'appello era stato ritenuto non specificamente proposto e, comunque, il ricorso difettava di autosufficienza.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è confermata in quanto la corte d'appello aveva motivato la liquidazione e la ripartizione delle spese secondo il principio di soccombenza e di causalità.

  • art. 96 c.p.c.

    È menzionato solo come oggetto della pretesa mancata impugnazione in appello, censura poi dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel quadro dell'onere della prova relativo ai consumi e alla fondatezza del credito per somministrazione, ma il motivo è comunque dichiarato inammissibile per difetto di specifica censura della ratio.

  • art. 2712 c.c.

    È citato dalla ricorrente in relazione alla valenza probatoria dei documenti informatici e delle riproduzioni meccaniche, ma senza incidere sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 2727 c.c.

    È invocato dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2729 c.c.

    È invocato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici, ma la Corte non lo ritiene decisivo ai fini del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

  • d.m. 55/2014

    È richiamato in relazione ai criteri di liquidazione delle spese, ritenuti dalla corte d'appello adeguatamente applicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta con la ratio decisiva della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione anche sulla mancata contestazione specifica dei fatti allegati.
  • Nel rapporto di somministrazione, la contestazione del credito da parte dell'utente non esonera la parte ricorrente dall'onere di allegare e specificare, con autosufficienza, gli atti processuali e le risultanze probatorie su cui fonda le proprie doglianze.
  • La deduzione di omesso esame o di travisamento della prova documentale non è sufficiente se la sentenza impugnata regge su una concorrente e autonoma ratio, come la rilevata genericità delle contestazioni della parte onerata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia deve riportare in modo specifico il contenuto dell'atto processuale asseritamente ignorato, altrimenti è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La condanna alle spese può essere pronunciata anche in favore di terzi chiamati in causa quando la loro partecipazione al giudizio sia stata resa necessaria dalle contestazioni della parte soccombente, secondo il principio di causalità.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.