Sentenza n. 2165/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale che ha modificato la modalità di copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, sostituendo il concorso con la stabilizzazione, nonché gli atti conseguenti della procedura e il contratto di lavoro del vincitore
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la scelta del Comune di procedere alla stabilizzazione di un istruttore direttivo tecnico ai sensi dell’art. 3, comma 5, d.l. 44/2023, anziché mediante concorso pubblico, deducendo: violazione dei requisiti legislativi per la stabilizzazione e delle norme sul reclutamento pubblico, poiché il controinteressato non sarebbe stato assunto a tempo determinato mediante procedura concorsuale conforme all’art. 35 d.lgs. 165/2001; violazione dell’art. 20, comma 7, d.lgs. 75/2017, per l’asserita rilevanza indebita di precedenti incarichi fiduciari ex art. 110 d.lgs. 267/2000 e di esperto del sindaco; incompetenza o inidoneità professionale dei componenti della commissione; eccesso di potere e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento per la mancata valutazione di comportamenti dilatori nello svolgimento delle funzioni tecniche; violazione delle norme sull’astensione per il rapporto di colleganza tra i componenti della commissione e il soggetto stabilizzato; violazione delle indicazioni dell’organo di revisione relative al fabbisogno di personale, all’organizzazione e ai controlli sui fondi PNRR. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione, di legittimazione e di interesse a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha distinto la delibera di Giunta n. 95/2025 dagli atti successivi. La delibera, in quanto scelta generale della modalità di copertura del posto e quindi atto di macro-organizzazione, rientra nella giurisdizione amministrativa. Gli atti successivi, dall’avviso di stabilizzazione fino al contratto di lavoro, riguardano invece una procedura di stabilizzazione priva di natura realmente concorsuale: non erano previste prove selettive comparative né una graduatoria, ma soltanto un colloquio e la valutazione dell’attività lavorativa pregressa. Tali controversie concernono pertanto l’assunzione e la verifica di requisiti predeterminati e spettano al giudice ordinario; il TAR ha indicato quest’ultimo quale giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., per gli atti successivi alla delibera. Quanto alla domanda devoluta alla giurisdizione amministrativa, il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione o interesse. L’associazione non ha dimostrato rappresentatività effettiva, consistenza organizzativa, radicamento territoriale e attività stabile e protratta; lo statuto aveva finalità eccessivamente generiche ed eterogenee. Il consigliere comunale non ha dimostrato una lesione diretta dello ius ad officium, poiché le censure non riguardavano convocazione, ordine del giorno, disponibilità della documentazione o concreto impedimento delle funzioni consiliari. Il dipendente comunale non ha prospettato una lesione concreta e attuale né un’utilità diretta derivante dall’annullamento, essendo titolare soltanto di un interesse semplice all’eventuale conferimento dell’incarico. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto agli atti della procedura di stabilizzazione e, per il resto, per difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per gli eventuali danni erariali.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023
Le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che [...] abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio [...] sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
La disposizione consente una stabilizzazione previa verifica dei requisiti legali, del servizio prestato, del reclutamento concorsuale a tempo determinato, del colloquio selettivo e della valutazione positiva dell’attività lavorativa; la procedura esaminata, non comparativa e priva di graduatoria, è stata ricondotta alle procedure non concorsuali.
art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 75/2017
La stabilizzazione diretta prevista dal comma 1, basata sulla verifica di requisiti oggettivi e soggettivi senza procedura concorsuale, rientra nella giurisdizione ordinaria; la stabilizzazione mediata dal superamento di una procedura concorsuale prevista dal comma 2 rientra nella giurisdizione amministrativa.
art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001
Le controversie relative all’assunzione e alle procedure non concorsuali di stabilizzazione spettano al giudice ordinario; le controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione spettano al giudice amministrativo.
art. 35, d.lgs. 165/2001
Il reclutamento a tempo determinato rilevante ai fini della stabilizzazione deve derivare da una procedura concorsuale conforme ai principi legislativi.
art. 11 c.p.a.
Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, indica il giudice munito di giurisdizione davanti al quale la causa può essere riassunta nei termini di legge.
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire richiede una lesione concreta e attuale e un’utilità effettiva derivante dalla pronuncia richiesta; non è sufficiente un interesse generico alla legalità dell’azione amministrativa.
art. 6-bis l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di astensione per conflitto di interessi, ma il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura per la definizione in rito.
art. 7 d.P.R. 62/2013
È stato invocato dai ricorrenti in relazione all’astensione dei componenti della commissione, senza scrutinio di merito da parte del TAR.
Massime di principio
- La scelta dell’amministrazione relativa alla modalità generale di copertura del fabbisogno di personale, tra concorso, stabilizzazione o altre forme di reclutamento, costituisce atto di macro-organizzazione ed è soggetta alla giurisdizione amministrativa.
- Gli atti successivi di una procedura di stabilizzazione non concorsuale, diretta alla mera verifica di requisiti predeterminati dalla legge e priva di valutazione comparativa e graduatoria, attengono all’assunzione e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Una procedura può essere qualificata come concorsuale, ai fini del riparto di giurisdizione, soltanto quando presenti elementi effettivamente selettivi e comparativi, quali bando, valutazione comparativa dei candidati e graduatoria finale di merito; il solo colloquio accompagnato dalla valutazione dell’attività pregressa non è sufficiente se non conduce a una comparazione formalizzata.
- La legittimazione di un’associazione rappresentativa di interessi collettivi richiede, oltre alla previsione statutaria dello scopo di tutela, adeguata rappresentatività, consistenza organizzativa, stabile collegamento territoriale e attività non occasionale; una clausola statutaria generale diretta alla tutela del corretto applicarsi delle leggi non è sufficiente.
- Il consigliere comunale è legittimato a impugnare atti dell’ente di appartenenza soltanto quando siano direttamente lesive del suo diritto all’ufficio o impediscano concretamente l’esercizio delle funzioni consiliari; la mera deduzione di illegittimità dell’atto non integra una lesione dello ius ad officium.
- L’interesse a ricorrere non può fondarsi sulla mera aspirazione alla legalità dell’azione amministrativa o sulla possibilità astratta di ottenere un incarico: occorrono una lesione concreta e attuale e un’utilità effettiva derivante dall’annullamento.
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