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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47427/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP del 07/02/2023 che, pronunciata de plano, aveva rigettato la richiesta di archiviazione del PM nei confronti di Fabiana Buonamico per il reato ex art. 590 c.p. e aveva ordinato la formulazione dell'imputazione coatta entro dieci giorni. Due i motivi: (1) violazione delle norme sul procedimento camerale e del contraddittorio (art. 409 commi 2 e 5 c.p.p., art. 178 c.p.p.), poichè il GIP non aveva fissato udienza in camera di consiglio e non aveva consentito alle parti di partecipare; si deduceva anche nullità e abnormità del provvedimento con conseguente stasi irreversibile del procedimento; (2) incompetenza del giudice: il reato sarebbe di competenza del Giudice di Pace (art. 22 c.p.p. e d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274), motivo per cui l'ordinanza sarebbe nulla per incompetenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento del GIP che rigetta la richiesta di archiviazione e ordina la formulazione dell'imputazione coatta non sia impugnabile in Cassazione (oggi: il rimedio è il reclamo al tribunale solo per specifici casi di archiviazione) e neppure ricorribile sotto il profilo dell'abnormità, salvo i ristrettissimi casi previsti dalla giurisprudenza di legittimità. Pur riconoscendo che l'ordinanza è affetta da nullità per violazione del contraddittorio (artt. 178 lett. b) e 179 c.p.p. e art. 111 Cost.), la Corte ha ritenuto che tale vizio non la renda abnorme: il GIP ha esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento ma con violazione procedurale, e l'ordine di formulare imputazione non determina una stasi irreversibile del processo, posto che il PM conserva il potere di reiterare la richiesta di archiviazione e il GIP quello di disporla. Analogamente la presunta incompetenza del giudice non ha reso il provvedimento impugnabile in Cassazione. Conseguenza: ricorso del Procuratore dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    reato oggetto del procedimento (lesioni o minacce, come contestato nei confronti di Fontana Giovanni)

  • art. 409 cod. proc. pen.

    disciplina della richiesta di archiviazione e della procedura camerale: il ricorrente contestava la violazione per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio

  • art. 410 bis cod. proc. pen.

    norma introdotta dalla legge n. 103/2017 che disciplina il reclamo avverso le decisioni di archiviazione in specifici casi a tutela della persona offesa; la sentenza richiama la riforma dell'assetto impugnatorio

  • art. 411 cod. proc. pen.

    riferimento alla disciplina dell'avviso in caso di archiviazione per particolare tenuità del fatto

  • art. 178 cod. proc. pen.

    prevede la nullità degli atti processuali, tra cui quelli emessi da giudice incompetente (lett. a) e quelli che ledono la partecipazione al procedimento (lett. b): il provvedimento è stato qualificato come affetto da nullità per violazione del contraddittorio

  • art. 179 cod. proc. pen.

    effetti della nullità: la Corte ha richiamato questa norma nell'ambito del vizio per violazione del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha rilevato la violazione di tali principi da parte del GIP, pur escludendo che ciò integrasse abnormità impugnabile

  • art. 22 cod. proc. pen.

    disciplina della competenza per materia e territoriale: il ricorrente deduceva la competenza del Giudice di Pace, ma la Corte ha ritenuto la questione di incompetenza non idonea a rendere il provvedimento impugnabile in Cassazione

  • d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    art. 17 e richiamo all'art. 4

    normativa che regola la competenza del Giudice di Pace: la sua violazione è stata rilevata ma non ritenuta idonea a consentire il ricorso in cassazione

Massime di principio

  • Il provvedimento del GIP che rigetta la richiesta di archiviazione e ordina la formulazione dell'imputazione coatta, anche se emesso de plano e in violazione del contraddittorio, è generalmente non impugnabile in Cassazione; il rimedio straordinario è molto limitato e l'interesse all'impugnazione è circoscritto alle sole ipotesi previste dalla legge.
  • La mancata fissazione dell'udienza camerale e la violazione del diritto al contraddittorio possono determinare una nullità dell'atto ex artt. 178 e 179 c.p.p. e del principio costituzionale del contraddittorio, ma tale nullità non sempre è ricondotta alla categoria dell'abnormità che giustifica la cassazione: l'abnormità è una categoria eccezionale e di stretta lettura.
  • L'abnormità impugnabile è quella che comporta uno sviamento funzionale o strutturale del potere giurisdizionale, ossia l'imposizione di atti 'contra legem' che determinano una regressione irreversibile o una stasi del procedimento; ordini che lasciano comunque al PM la possibilità di reiterare la richiesta di archiviazione non rientrano in questa fattispecie.
  • La questione di incompetenza del giudice (es. competenza al Giudice di Pace) costituisce una violazione di legge ma, di per sé, non consente automaticamente il ricorso in Cassazione contro un'ordinanza che rigetti l'archiviazione: la rimessione degli atti o le conseguenze processuali devono essere gestite mediante i rimedi previsti dall'ordinamento per la fase in esame.
  • In pratica, se si ritiene illegittimo un ordine del GIP di formulare imputazione coatta per violazione del contraddittorio, la strada praticabile è che il PM reiteri la richiesta di archiviazione e chieda al GIP la rinnovazione della decisione con udienza in camera di consiglio e regolare avviso alle parti; solo in circostanze eccezionali potrà prospettarsi un rimedio in sede di legittimità.

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