Sentenza n. 687/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Ancona, con ordine di lasciare il Comune entro dodici ore e divieto di ritorno per un anno
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dopo che egli aveva rovesciato letame davanti al Palazzo di Giustizia di Ancona, apponendovi volantini con espressioni diffamatorie nei confronti di magistrati locali e della Procura di Venezia. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria e sviamento. In particolare, ha sostenuto l’assenza di una concreta pericolosità sociale, di precedenti episodi analoghi e di una dedizione alla commissione di reati; ha evidenziato l’età avanzata, la riconducibilità della condotta a un reato di opinione e il carattere stereotipato della motivazione. Ha inoltre contestato l’idoneità della condotta a integrare i presupposti dell’art. 1, comma 1, lett. c), e dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, l’uso del foglio di via con finalità sostanzialmente sanzionatoria anziché preventiva, l’incongruenza territoriale della misura, la violazione dei principi di legalità, proporzionalità e buon andamento e l’eccessiva durata annuale del divieto di ritorno. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 per insussistenza dei relativi requisiti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’Amministrazione avesse documentato un effettivo rischio di reiterazione della condotta, poiché, in occasione della perquisizione domiciliare, erano stati rinvenuti oltre 400 volantini simili a quelli utilizzati davanti al Palazzo di Giustizia. Tale circostanza consentiva di ricondurre formalmente il ricorrente alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, relativa ai soggetti la cui condotta faccia ritenere possibile la commissione di reati lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il Collegio ha valorizzato anche i possibili effetti emulativi della condotta, ritenendo che essa eccedesse i limiti di una mera protesta vivace o colorita, in quanto realizzata mediante il rovesciamento di letame e la diffusione di espressioni offensive e delegittimanti nei confronti di magistrati e di un’Istituzione dello Stato. L’età del ricorrente è stata ritenuta irrilevante, poiché non aveva impedito la condotta contestata. È stata respinta anche la censura relativa all’estensione territoriale: benché gli insulti riguardassero anche magistrati di Venezia, la condotta era stata posta in essere ad Ancona e il Questore di Ancona non avrebbe comunque avuto competenza territoriale per imporre l’allontanamento da Venezia. Quanto alla durata annuale, il TAR ha rilevato che essa corrispondeva a un quarto del massimo edittale e non risultava sproporzionata; il relativo quantum non era quindi sindacabile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e la sinteticità degli scritti difensivi.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011
La disposizione consente di ricomprendere tra i destinatari delle misure di prevenzione personale anche coloro la cui condotta, sulla base di elementi di fatto, faccia ritenere possibile la dedizione alla commissione di reati lesivi dell’integrità fisica o morale dei minorenni, della sanità, della sicurezza o della tranquillità pubblica.
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Costituisce la base normativa del foglio di via obbligatorio, consistente nell’ordine di lasciare il territorio comunale e nel divieto di farvi ritorno per il periodo stabilito.
art. 595 c.p.
La condotta contestata al ricorrente era stata deferita all’autorità giudiziaria come possibile reato di diffamazione; il TAR ha ritenuto che tale qualificazione non escludesse, in presenza di ulteriori elementi concreti, la rilevanza preventiva della condotta.
art. 16 Cost.
La libertà di circolazione è incisa dal foglio di via, ma la limitazione è stata ritenuta legittima poiché fondata sui presupposti della misura preventiva e non sproporzionata.
Massime di principio
- Ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio, la pericolosità sociale e il rischio di reiterazione possono essere desunti non soltanto da precedenti penali o da una serie di condotte già realizzate, ma anche da elementi concreti emersi nell’istruttoria, quali la disponibilità di un numero elevato di materiali predisposti per ulteriori azioni analoghe.
- Una condotta astrattamente riconducibile a un reato di opinione può assumere rilievo ai fini della prevenzione amministrativa quando, per le modalità concrete di esecuzione, l’offesa a istituzioni pubbliche e il rischio di reiterazione o di emulazione, evidenzi una possibile minaccia alla sicurezza o alla tranquillità pubblica.
- La valutazione della pericolosità sociale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011 può fondarsi anche sul rischio di effetti emulativi di una condotta particolarmente plateale e offensiva, purché tale rischio sia collegato a circostanze concrete risultanti dall’istruttoria.
- Il Questore può imporre l’allontanamento e il divieto di ritorno esclusivamente con riferimento al territorio di propria competenza; pertanto, la circostanza che la condotta abbia destinatari o effetti riferibili anche ad altri territori non impone l’estensione della misura a quei territori.
- La durata del divieto di ritorno rientra nella valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza e non è sproporzionata quando, alla luce della gravità della condotta e dei limiti edittali applicabili, risulti contenuta e adeguatamente correlata ai fatti accertati.
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