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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11643/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia traeva origine dal rigetto, in primo grado e in appello, della domanda con cui un privato chiedeva l'accertamento della sussistenza di contratti di piccola colonia, disconosciuti dall'INPS. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse dovuto valutare sostanzialmente l'illegittimità della determinazione amministrativa e verificare tutti i requisiti del contratto di piccola colonia, inclusa la legittimità del conferimento del terreno e della conduzione in associazione dell'allevamento di bovini. Con il secondo motivo lamentava violazione delle regole sull'onere della prova e deduceva di aver documentalmente provato la propria qualità di parte concedente, mentre l'INPS non aveva contestato gli elementi caratterizzanti il rapporto. Con il terzo motivo denunciava omessa pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori e sulla mancata ammissione delle prove già in primo grado, prospettando violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, pur formalmente dedotti come violazioni di legge, miravano in realtà a sollecitare una diversa valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito sulla insussistenza dei requisiti della piccola colonia; inoltre, non era proponibile un vizio motivazionale sia perché non era stato allegato un fatto storico specifico ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la sentenza impugnata era una "doppia conforme". Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché le doglianze sulle prove non erano supportate dal puntuale richiamo degli atti processuali rilevanti, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 L. n. 203 del 1982

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina del contratto di piccola colonia, ma la Corte non vi ravvisa una violazione specificamente dedotta rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 31 L. n. 590 del 1965

    Richiamato dal ricorrente, senza che il motivo individui una statuizione della sentenza in contrasto con tale norma.

  • art. 5 L. n. 2248 del 1865, all. E

    Invocato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte rileva che la censura non colpisce una vera violazione di legge ma l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il richiamo al vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare l'accertamento di fatto della Corte territoriale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per denunciare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta generica e priva della necessaria specificità.

  • art. 461, comma 3, c.p.c.

    Cited in relazione al secondo motivo; non è stata ravvisata una concreta violazione della norma.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la doglianza sull'onere della prova non può tradursi in una mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 8 L. n. 334 del 1968

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che sia stata individuata una statuizione contraria della sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è possibile solo mediante la deduzione di uno specifico fatto storico decisivo non esaminato; nel caso di specie tale deduzione mancava.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente i fatti processuali e trascrivere gli atti rilevanti; la Corte non è tenuta a ricercarli autonomamente, neppure nei casi di errores in procedendo.

  • art. 380 bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per mascherare una critica all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito: quando la censura mira a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del rapporto sostanziale, il motivo è inammissibile se non individua una vera statuizione di diritto contrastante con la norma invocata.
  • Il vizio motivazionale è proponibile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, non esaminato dalla sentenza; in presenza di doppia conforme tale censura è ulteriormente preclusa.
  • Anche per gli errores in procedendo, il ricorrente deve rispettare l'onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, indicando e trascrivendo gli atti processuali rilevanti: la Cassazione giudica il fatto processuale, ma non è tenuta a ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo.
  • La denuncia di omessa pronuncia sulle richieste istruttorie è inammissibile se formulata in modo generico, senza il puntuale riferimento ai passaggi processuali e agli atti che consentano di verificare la fondatezza della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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