Sentenza del 19/11/2021 n. 1426 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Avviso di accertamento. Termine decadenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TQY xxx/2013 emesso ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 per l'anno 2008; il contribuente eccepiva la nullità dell'atto perché notificato il 03.01.2014 prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni decorrenti dalla notifica del processo verbale di chiusura (PVC notificato il 16.12.2013), violando l'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). L'Amministrazione ha invocato motivi di urgenza collegati all'imminente decorrenza del termine di decadenza dell'azione accertativa e ha richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La decisione
La Commissione Regionale delle Marche ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. È stato ritenuto violato il termine dilatorio di 60 giorni tra rilascio del PVC e notifica dell'avviso, con richiamo alle pronunce della Corte di Cassazione (tra cui n. 2243/2021 e n. 26794/2020) che qualificano la mancata osservanza del termine come causa di nullità dell'atto impositivo (anche delle sanzioni correlate). Le spese di giudizio di entrambi i gradi sono compensate per l'incertezza giurisprudenziale.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7
termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del PVC
Il termine dilatorio di 60 giorni è necessario per integrare il contraddittorio preventivo; la sua violazione, salvo urgenze eccezionali e provate che esulino dalla responsabilità dell'Ufficio, determina la nullità dell'avviso di accertamento.
DPR 600/1973, art. 39
Norma procedurale che autorizza l'emissione dell'avviso di accertamento; nel caso di specie l'atto è stato impugnato per nullità derivante dalla violazione del contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente.
Cassazione, sent. n. 2243/2021 e n. 26794/2020; Sezioni Unite n. 24823/2015
il mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra l'accesso e l'avviso comporta, di per sé, la radicale nullità dell'atto impositivo
La giurisprudenza di legittimità conferma che l'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'atto e che l'imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non costituisce di per sé motivo di urgenza giustificante l'anticipata emissione dell'avviso.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento emesso dopo un accesso/controllo non può essere notificato prima dei 60 giorni dal rilascio del PVC, salvo urgenti e motivate circostanze esterne all'Amministrazione; l'imminente scadenza del termine di decadenza non costituisce di per sé urgenza.
- La violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente determina la nullità dell'atto impositivo e delle sanzioni ad esse correlate, se non siano fornite e provate ragioni di urgenza al di fuori della sfera dell'Ufficio.
- Quando l'accertamento deriva da accesso fisico (es. Guardia di Finanza) e non da attività 'a tavolino', è particolarmente difficile per l'Amministrazione giustificare l'anticipata notifica invocando l'urgenza collegata alla propria organizzazione interna o all'imminente decadenza.
- Dal punto di vista difensivo, il contribuente deve contestare tempestivamente la violazione del termine dilatorio e chiedere l'annullamento dell'atto per nullità formale; dal punto di vista dell'Amministrazione, occorre documentare circostanze esterne e straordinarie per superare la presunzione di nullità.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contraddittori la compensazione delle spese processuali può essere giustificata; tuttavia, le pronunce di legittimità citate tendono a favorire la tutela procedurale del contribuente.
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