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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 35393 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento Ici per gli anni 2003, 2005, 2006 e 2007 notificati il 23/07/2009 tramite la societa' di recapito privata Sicilia Post srl (priva del titolo abilitativo per notifiche), con censure sulla validita' della notifica; deduzione di difetto di motivazione degli avvisi (mancata indicazione del calcolo degli interessi) e contestazione della legittimita' della costituzione in giudizio del Comune effettuata per posta anziche' per deposito in segreteria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la notifica effettuata da operatore postale privato privo di titolo abilitativo nel periodo anteriore alla disciplina chiarita dalla L. 124/2017 e' invalida (nullita') ma non inesistente e, pertanto, e' sanabile: la proposizione dell'impugnazione dal destinatario dimostra la conoscenza e sana il vizio. Ha inoltre confermato l'ammissibilita' della costituzione in giudizio mediante invio postale nel processo tributario. Il motivo relativo alla carenza di motivazione e' stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza in cassazione. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e la ricorrente e' tenuta all'eventuale pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/6/CE

    Riconosce la possibilita' per operatori postali privati di notificare atti; nella fase di adeguamento interno (prima della L. 124/2017) la notificazione privata senza titolo abilitativo non e' da considerarsi inesistente ma costituisce una nullita' sanabile.

  • L. n. 124/2017

    Ha introdotto nel nostro ordinamento il regime che disciplina la notificazione postale da parte di operatori privati; prima della sua entrata in vigore la mancanza del titolo attesta una violazione formale che produce nullita' ma non inesistenza.

  • D.Lgs. n. 261/1999

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza della notifica; la Corte ha respinto tale tesi, ritenendo la normativa non idonea a trasformare la notificazione in inesistente e riconoscendo invece la nullita' sanabile.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    La previsione del deposito degli atti in segreteria non esclude la possibilita' di costituzione mediante invio postale nel processo tributario; la Corte ha ritenuto ammissibile la costituzione via raccomandata nei termini.

  • Codice di procedura civile

    Principio dell'utilita' delle forme rispetto allo scopo: le formalita' di notifica sono strumentali alla conoscibilita' dell'atto; se la conoscenza e' raggiunta (es. con proposizione del ricorso) la nullita' della notifica e' sanata.

  • L. n. 212/2000

    Norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte non ha esaminato nel merito il vizio dedotto per difetto di motivazione perche' il ricorso in cassazione era autosufficientemente carente (mancata riproduzione degli atti impugnati).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Prevede l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale pagamento.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite Cass.)

    sent. 10 gennaio 2020, n. 299; sent. 4 luglio 2018, n. 17533; altre citate

    I precedenti di legittimita' hanno stabilito che le notificazioni eseguite da operatori postali privati sprovvisti di titolo nel periodo transitorio determinano nullita' ma non inesistenza, e che l'attivita' privata rientra nell'ambito del sistema delle notificazioni pur essendo disciplinata in modo difforme dal diritto interno pre-2017.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata da un operatore postale privato privo del titolo abilitativo (nel periodo anteriore alla disciplina compiuta dalla L. 124/2017) e' invalida (nullita') ma non inesistente: se il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto e lo impugna, il vizio e' sanato.
  • Nel processo tributario la costituzione della parte mediante invio postale (es. plico raccomandato) e' generalmente ammessa; il deposito in segreteria non costituisce l'unica modalità esclusiva di costituzione.
  • Perche' una censura in cassazione venga esaminata sul merito e' necessario che il ricorrente riproduca e renda autosufficiente la critica (documenti, trascrizioni e motivazioni): la mancata autosufficienza conduce all'inammissibilita'.
  • Chi intende contestare la validita' di notifiche operate da privati senza titolo dovrebbe produrre prova del difetto di abilitazione e, se possibile, dimostrare la mancata conoscenza; se invece il destinatario ha impugnato l'atto, il rischio e' che il giudice ritenga il vizio sanato.
  • Le censure sulla motivazione degli atti tributari devono essere formulate con precisione e corredate da calcoli e documenti probatori nei gradi di merito per consentire ai giudici di valutare la fondatezza; in cassazione non basta una enunciazione generica.

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