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Sentenza

Sentenza del 19/11/2021 n. 5261 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ottemperanza - Prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'ottemperanza della sentenza favorevole che aveva disposto il pagamento delle spese di lite; l'Ente resistente non aveva eseguito spontaneamente la sentenza, rendendo necessario l'esperimento del giudizio di ottemperanza e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta per quantificare e disporre l'effettivo pagamento.

La decisione

Il giudice ha stabilito che le spese di lite disposte con la sentenza sono dovute dall'ente soccombente e che l'esecuzione della sentenza favorevole al contribuente deve avvenire tramite il giudizio di ottemperanza. In presenza di persistente inadempimento dell'ente pubblico, il giudice può nominare un commissario ad acta che effettuerà i calcoli necessari e determinerà l'importo complessivamente dovuto al ricorrente, consentendo così l'effettiva esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), artt. 68, 69, 70

    Le disposizioni disciplinano il giudizio di ottemperanza e le conseguenti misure per ottenere l'esecuzione delle sentenze tributarie. Dalla sentenza emerge che tali norme autorizzano il ricorso all'ottemperanza per ottenere il pagamento disposto e la nomina del commissario ad acta per la corretta quantificazione ed esecuzione in caso di inadempimento dell'ente pubblico.

Massime di principio

  • Quando una sentenza tributarie impone il pagamento di spese o somme a carico di un ente pubblico, l'esecuzione deve essere perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza se l'ente non adempie spontaneamente.
  • In caso di perdurante inadempimento dell'ente pubblico il giudice può nominare un commissario ad acta, il cui compito è calcolare l'ammontare dovuto e favorire l'effettiva esecuzione della sentenza.
  • Nel procedimento di ottemperanza è opportuno richiedere espressamente la liquidazione degli importi dovuti (spese, interessi e accessori) e indicare le prove della sentenza e dei termini non rispettati dall'ente.
  • È necessario verificare tempestivamente i termini di prescrizione applicabili all'azione esecutiva e adottare le iniziative processuali necessarie a non decadere dai diritti riconosciuti in sentenza.
  • Documentare i tentativi di esecuzione spontanea e le comunicazioni con l'ente soccombente facilita l'ottenimento di provvedimenti coercitivi nell'ottemperanza.
  • La procedura di ottemperanza è lo strumento principale per trasformare in esecuzione pratica una sentenza favorevole contro una pubblica amministrazione; prevedere la richiesta di commissario ad acta quando l'inerzia dell'ente sia evidente.

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