Sentenza del 19/11/2021 n. 1364 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata nel 2020 relativa a due cartelle esattoriali (IRPEF 1999 e IVA 2002), con le censure principali: omissione della preventiva comunicazione bonaria ex legge 212/2000, mancata validità delle notifiche delle cartelle originarie (sostenendo inesistenza della consegna e nullità per mancata CAN e per incapacità della ricevente), e richiesta di dichiarare la prescrizione quinquennale del credito (per analogia con tributi locali e sanzioni). Il ricorrente ha anche allegato che le cartelle non erano state impugnate e che una era stata oggetto di pagamento parziale nel 2012.
La decisione
La CTR ha respinto l'appello. Ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle effettuate tramite RAR consegnata nelle mani della coniuge del contribuente ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, con conseguente inefficacia della dedotta nullità per mancata CAN o per mancata verifica della capacità della ricevente (la nomina dell'amministratore di sostegno è successiva, 2009). Ha affermato che la mancata comunicazione del preavviso bonario poteva essere fatta valere solo con impugnazione tempestiva delle cartelle, non con l'intimazione del 2020. Quanto alla prescrizione, ha applicato il termine ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. (in linea con giurisprudenza di legittimità), escludendo l'applicazione del quinquennio; inoltre ha ritenuto che il pagamento parziale del 2012 interrompeva la prescrizione relativa alla prima cartella (rinnovando i termini) e che, per la seconda cartella, la notifica di una prima intimazione nel 2015 aveva nuovamente interrotto la prescrizione. Conclusione: intimazione del 2020 tempestiva; appello respinto; condanna del ricorrente al pagamento delle spese di grado (€3000 + oneri).
Norme richiamate
DPR 602/1973, art. 26
La notificazione mediante affidamento della raccomandata con avviso di ricevimento (RAR) al servizio postale e la successiva consegna nelle mani di terzi (coniuge) è valida ai fini della notifica della cartella; per questa forma non è necessaria la successiva spedizione della CAN né la relata di notifica.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente)
La mancata comunicazione del preavviso bonario prevista dallo Statuto del contribuente è un vizio che deve essere dedotto tempestivamente con impugnazione della cartella; non è sindacabile per la prima volta con una successiva intimazione di pagamento se la cartella stessa non è stata impugnata nei termini.
Codice Civile, art. 2946
Si applica il termine prescrizionale ordinario decennale ai crediti tributari erariali in assenza di specifiche deroghe legislative; pertanto il credito dell'erario si prescrive in dieci anni salvo interruzioni.
Codice Civile, art. 2948, n. 4
Non trova applicazione la prescrizione quinquennale per le prestazioni tributarie erariali, in quanto non si tratta di prestazioni periodiche nel senso richiesto dalla norma.
Sentenza Corte Costituzionale 23 luglio 2018, n. 175
Ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale relativi alle modalità di notifica previste dall'art. 26 DPR 602/73, confermando la legittimità della disciplina così come interpretata dalla Commissione.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. SU, citata nella motivazione)
riferimento indicativo alla pronuncia Cass. 33266/19
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in mancanza di specifiche deroghe per i tributi erariali, si applica il regime prescrizionale ordinario (decennale) e non il quinquennio invocato per altri settori.
Massime di principio
- La notificazione della cartella mediante RAR consegnata a persona diversa dal destinatario (es. coniuge) è valida ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 e non richiede la successiva CAN o relata, salvo prova contraria sulla non idoneità del ricevente al momento della consegna.
- La mancata comunicazione del 'preavviso bonario' ex legge 212/2000 è un vizio che deve essere fatto valere con tempestiva impugnazione della cartella; se la cartella non è stata impugnata nei termini, tale vizio diventa inattuabile come motivo di opposizione a una successiva intimazione.
- Per i crediti tributari erariali si applica, in genere, la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., a meno che non vi siano norme specifiche che stabiliscano diversamente (diverso trattamento può riguardare tributi locali o sanzioni quando la legge lo prevede).
- Un pagamento, anche se parziale, senza riserva, può essere considerato come riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione; per tutelarsi chi paga per evitare l'esecuzione dovrebbe accompagnare il versamento con riserva di ripetizione o, successivamente, presentare tempestiva istanza di rimborso.
- Se si contesta la validità della notifica per incapacità del ricevente, è necessario provare che l'incapacità sussisteva al momento della consegna; una nomina di amministratore di sostegno successiva alla notifica non invalida automaticamente la consegna precedente.
- Per preservare i diritti è opportuno impugnare tempestivamente la cartella quando sussistono vizi formali o sostanziali rilevabili alla notifica; non sempre tali vizi sono deducibili in un giudizio successivo avente ad oggetto una intimazione di pagamento.
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