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Ordinanza

Ordinanza n. 5126/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di esclusione medici prima fascia – -OMISSIS- comunicato a mezzo PEC il 17.12.2025 nonché della Deliberazione del 30 dicembre 2025 n. -OMISSIS- assunta dal CDA dell’INPS di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito afferente al detto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, per mancata valutazione del titolo di cui risulta essere in possesso la ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202602289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale e graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia presso l’INPS, nella parte in cui non include la ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, comunicato tramite PEC il 17 dicembre 2025, nonché la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS del 30 dicembre 2025, n. 265, di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito e della graduatoria dei vincitori, deducendo la mancata valutazione di un titolo posseduto. Ha chiesto l’annullamento degli atti e di ogni altro atto presupposto, prodromico o conseguenziale. Considerato l’elevato numero dei controinteressati inclusi nella graduatoria, è stata inoltre richiesta l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., con richiamo all’art. 151 c.p.c. La notifica potrà avvenire, su istanza della ricorrente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’INPS, entro il 27 marzo 2026, di un avviso contenente la presente ordinanza e un sunto del ricorso, l’indicazione nominativa di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria, lo stato del giudizio e le indicazioni per reperire ulteriori informazioni sul sito della Giustizia amministrativa. L’avviso dovrà restare pubblicato per almeno trenta giorni consecutivi; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata dalla ricorrente e l’INPS dovrà provvedervi immediatamente dopo la richiesta. Quanto alla cautela, il TAR ha ritenuto che le censure richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito e ha fissato l’udienza pubblica del 15 luglio 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Nelle more, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha disposto il mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione della lite, accogliendo la domanda cautelare nei sensi indicati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito non è stato deciso.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”

    In presenza di un elevato numero di controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami con modalità ritenute idonee, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.

  • art. 151 c.p.c.

    notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”

    La disposizione, richiamata dall’art. 52, comma 2, c.p.a., consente di individuare modalità di notificazione adeguate alle specifiche esigenze del processo, tra cui la pubblicazione telematica.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando l’esame delle censure cautelari richiede un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito e, nelle more, adottare una misura provvisoria di conservazione della situazione esistente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide su una graduatoria concorsuale con un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo contenuti minimi dell’avviso, una durata minima della pubblicazione e il deposito della relativa prova.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., se le censure cautelari necessitano di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito e, nelle more, adottare una misura cautelare conservativa volta a mantenere integra la situazione controversa.
  • Nella fase cautelare il giudice può accogliere la domanda non mediante l’immediato riconoscimento della pretesa sostanziale, ma attraverso una misura provvisoria di conservazione della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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