Sentenza del 27/10/2022 n. 4689 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Notifica via PEC - Mancata ricezione - Prova avvenuta spedizione - Allegazione agli atti del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La notifica via PEC non è andata a buon fine per "casella inibita alla ricezione"; l'Ufficio ha invocato l'invio di una raccomandata informativa come alternativa, ma non ha allegato agli atti la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la mancata allegazione della prova di spedizione determini una carenza di prova documentale relativa agli estremi ontologici dello strumento probatorio (cioè la stessa esistenza/avvenuta spedizione della raccomandata). Tale carenza non può essere superata dalla mera non contestazione della controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Di conseguenza la notifica non è stata considerata provata e il ricorso del contribuente è stato accolto (con annullamento dell'atto impugnato o con esito favorevole al contribuente, secondo quanto chiesto nel ricorso)
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il giudice valuta la prova secondo la regola della libera prova e della sana critica; tuttavia la norma non consente di colmare la mancanza di prova ontologica (esistenza o spedizione di un documento) mediante la semplice non contestazione della controparte. Se manca la prova documentale degli estremi necessari per ammettere lo strumento probatorio, il giudice non può presumere la sua esistenza solo per assenza di contestazione
Massime di principio
- La mancata ricezione di una PEC per "casella inibita alla ricezione" comporta che non si possa ritenere automaticamente perfezionata la notifica: l'amministrazione deve fornire prova alternativa della spedizione e/o della ricezione
- Se l'Ufficio intende fondare la validità della notifica su una raccomandata informativa inviata in alternativa alla PEC, è indispensabile allegare agli atti processuali la prova materiale della spedizione (ricevuta di invio, distinta postale, attestazione di spedizione etc.)
- La carenza di tale prova riguarda l'ontologia dello strumento probatorio (non la mera contestazione dei fatti) e quindi non può essere colmata dalla semplice non contestazione della controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
- In sede difensiva il contribuente può efficacemente ottenere l'annullamento dell'atto se l'amministrazione non dimostra l'effettiva notificazione con documenti probatori idonei
- Per l'amministrazione pubblica è buona prassi documentare sempre le alternative di notifica (es. ricevute di PEC, ricevute raccomandate, attestazioni di consegna) e depositare tali documenti nel fascicolo processuale per evitare decadenze probatorie
- Per il giudice, la valutazione della prova richiede che gli estremi ontologici del documento siano provati: in assenza di ciò, non è lecito fondare una decisione sulla mera assenza di contestazione
- Per i difensori: chiedere tempestivamente al giudice l'ammissione della produzione probatoria da parte dell'Ufficio o, se non prodotta, sollevare eccezione di inesistenza della notifica e richiedere le conseguenti forme di tutela (annullamento, rinnovazione della notificazione)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 79 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 836 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 837 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 1203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 4117 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 27 ott 2022Sentenza del 27/10/2022 n. 4653 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →