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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33827/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia origina dalla domanda proposta da una condomina per ottenere l'accertamento della responsabilità del condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per fenomeni di umidità e infiltrazioni nell'unità immobiliare di cui era comproprietaria, che essa assumeva derivare dal sottosuolo e dalla mancata realizzazione dell'isolamento termico del solaio. Chiedeva la condanna del condominio all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino, o al pagamento dell'importo corrispondente, nonché al risarcimento del danno da deprezzamento e da mancato godimento dell'immobile. In appello la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità del condominio e liquidato il risarcimento, veniva confermata nel merito salvo la declaratoria di non ripetibilità delle spese relative a due procedimenti cautelari espletati nel corso del giudizio. Con il ricorso per cassazione la condomina ha articolato sei motivi: (1) violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi circa la riconducibilità dei fenomeni di umidità alla mancata coibentazione del solaio e alla necessità degli interventi tecnici; (2) ancora violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in tema di accertamento della responsabilità del custode; (3)-(5) violazione degli artt. 2051, 2043, 1226 e 1227 c.c. e omesso esame di fatti decisivi sulla quantificazione del danno da mancato utilizzo dell'immobile e sulla sua imputabilità esclusiva al condominio; (6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la ritenuta non ripetibilità delle spese dei due subprocedimenti cautelari, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto gravare sul condominio in base ai principi di soccombenza e causalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto ai motivi formulati ex art. 360, n. 5 c.p.c., che la ricorrente non avesse indicato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente omesso dal giudice di merito, ma si fosse limitata a contestare la valutazione delle prove e il convincimento del giudice. Ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale richiede l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto. Quanto ai motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., la Corte ha rilevato la mancanza di specifiche argomentazioni idonee a dimostrare in che modo le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata confliggessero con le norme invocate o con la giurisprudenza di legittimità, oltre alla carenza di autosufficienza e specificità. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    invocato quale titolo della responsabilità del custode per i danni derivanti dalle cose comuni; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2051 c.c.; la censura è reputata inammissibile per difetto di specificità e perché tende a rivalutare il fatto.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno da mancato godimento dell'immobile; la relativa doglianza è dichiarata inammissibile.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in materia di quantificazione del danno e concorso del danneggiato; la censura è ritenuta non specifica.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    la violazione di legge deve essere dedotta con specifiche argomentazioni che mostrino il contrasto tra la decisione impugnata e la norma o la sua interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni o elementi istruttori; occorre anche rispettare gli oneri di specificazione e, in caso di doppia conforme, indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    il ricorso deve indicare e localizzare in modo autosufficiente gli atti e i documenti su cui si fonda, ovvero riassumerne o trascriverne i passaggi essenziali.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale parametro dell'onere di deposito e di specifica individuazione degli atti e documenti.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    in caso di doppia conforme, per dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., occorre dimostrare che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare la mancata considerazione di singoli elementi di prova o sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile una censura che si limiti a richiamare genericamente gli atti di appello o a formulare doglianze apodittiche senza indicare puntualmente il capo della sentenza impugnato e la regola di diritto asseritamente violata.
  • La deduzione della violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. richiede l'indicazione della norma e una critica argomentata che mostri in che modo la decisione impugnata si ponga in contrasto con la disposizione o con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che denunci il vizio motivazionale deve evidenziare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio né la contestazione del merito delle valutazioni compiute dai giudici di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • L'onere di autosufficienza impone che gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano indicati in modo da renderli immediatamente individuabili nel fascicolo processuale, ovvero che ne siano riportati i passaggi essenziali rilevanti per la censura.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese di liteImpugnazioniParti comuni
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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