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Sentenza

Sentenza del 27/04/2018 n. 10226 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Henkel ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio resa in sede di rinvio, relativa all'accertamento IRPEG e ILOR per l'anno 1994. La società contestava, con tre motivi, che il giudice di rinvio avesse erroneamente ritenuto precluso ogni nuovo esame delle questioni già trattate, omettendo di verificare la contestualità o prossimità temporale tra l'acquisto delle partecipazioni e la successiva incorporazione, elemento rilevante per dimostrare l'onerosità dell'avviamento e la deducibilità delle relative quote di ammortamento. Contestava inoltre l'omessa pronuncia sulle domande e eccezioni formulate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato della CTR, che nel giudizio di rinvio era vincolata dai principi di diritto e dagli accertamenti di fatto già fissati dalla precedente sentenza di cassazione. Il giudice del rinvio non poteva quindi riesaminare le circostanze già definitivamente acquisite, ma doveva limitarsi ad applicare il principio secondo cui, in assenza di contestualità o prossimità temporale tra acquisto delle partecipazioni e fusione, la società deve dimostrare che una parte del prezzo pagato era riferibile all'avviamento successivamente incorporato. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati e, in parte, inammissibili; il terzo è stato dichiarato in parte assorbito e in parte inammissibile. Henkel è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 16.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto già definitivamente acquisiti, salvo i limiti propri del rinvio.

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti. Tuttavia, la censura deve essere formulata in modo coerente e riconducibile a uno specifico motivo di ricorso per cassazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 16, comma 2

    La contabilizzazione del maggior costo delle partecipazioni come avviamento, nell'ambito di una fusione per incorporazione, non determina di per sé un incremento del reddito imponibile, se ricorrono i presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 69, comma 3

    Le quote annuali di ammortamento dell'avviamento possono essere portate in deduzione quando sia provata l'onerosità dell'avviamento stesso, anche mediante la dimostrazione che parte del prezzo pagato per le partecipazioni era riferibile all'avviamento poi trasferito con la fusione.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha evidenziato che la violazione di una norma processuale e il vizio di motivazione sono doglianze logicamente differenti e non possono essere prospettati in modo promiscuo e indistinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto fissato dalla Cassazione e non può riesaminare fatti già coperti da giudicato interno o implicitamente acquisiti.
  • Per dedurre fiscalmente l'ammortamento dell'avviamento derivante da una fusione, la mera contabilizzazione del disavanzo non è sufficiente: occorre provare l'effettiva onerosità dell'avviamento.
  • Se tra l'acquisto delle partecipazioni e la fusione non vi è contestualità o prossimità temporale, il contribuente deve fornire una prova specifica che una parte del prezzo di acquisto fosse riferibile all'avviamento poi incorporato.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione quali prove siano state dedotte nei precedenti gradi e in che modo il giudice le abbia omesse o valutate erroneamente.
  • Le censure relative all'omessa pronuncia e quelle relative al vizio di motivazione devono essere formulate separatamente e ricondotte correttamente ai distinti numeri dell'art. 360 c.p.c.; una formulazione promiscua può determinare l'inammissibilità del motivo.

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