Cassazione Penale, Sentenza n. 7622/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 relativo al reato di omesso versamento dell'IVA ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) errore di diritto perché l'ammontare dell'omesso versamento non avrebbe superato la soglia di punibilità indicata; (2) erronea qualificazione delle operazioni come indebite compensazioni e illegittima disapplicazione del contratto di accollo stipulato anteriormente all'entrata in vigore della normativa richiamata (d.l. 126/19).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Torino per nuovo esame. La Corte ha rilevato un vizio di diritto nella motivazione del Tribunale, perché quest'ultimo aveva fondato la sussistenza del fumus commissi delicti su elementi tratti da periodi d'imposta diversi e da determinazioni dell'Agenzia delle Entrate, anziché sull'esame della dichiarazione annuale dell'imposta (rigo VL38) come prescritto dalla giurisprudenza consolidata; ne è conseguito che la valutazione del sequestro e della confisca doveva essere riesaminata alla luce della corretta regola di riferimento.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 74/2000
La Corte interpreta che, ai fini del reato di omesso versamento dell'IVA, l'imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale (rigo VL38); solo incongruenze riscontrabili nella mera analisi della dichiarazione possono giustificare una rettifica in sede penale, mentre accertamenti sostanziali sulla contabilità fanno ricadere la fattispecie in reati più gravi relativi alla dichiarazione.
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente collegata al reato fiscale; l'adozione di misure cautelari (sequestro preventivo) finalizzate alla confisca deve essere sorretta da un fumus commissi delicti valutato correttamente.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza in caso di annullamento con rinvio e stabilisce le modalità del nuovo giudizio cui è rimandata la causa.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamata proceduralmente per le memorie depositate dalle parti; non oggetto di interpretazione sostanziale nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Per il reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, il riferimento principale per determinare l'imposta dovuta è la dichiarazione annuale del contribuente (rigo VL38); il giudice non può fondare la condotta sulla diversa imposta desumibile solo dalla contabilità senza aver valutato formalmente la dichiarazione.
- Discrepanze tra debito dichiarato e debito 'effettivo' ricadono principalmente nell'ambito dei reati di falsa dichiarazione o dichiarazione infedele (artt. 2-4 d.lgs. 74/2000); la qualificazione del reato deve rispettare la scelta legislativa che valorizza l'importo dichiarato per la fattispecie di cui all'art. 10-ter.
- Nei procedimenti cautelari finalizzati alla confisca, il fumus commissi delicti deve essere valutato su basi giuridiche corrette: l'uso di determinazioni fiscali relative ad anni diversi o l'interpretazione di atti come indebite compensazioni senza adeguata analisi della dichiarazione può costituire vizio di motivazione.
- Se si contesta la legittimità di operazioni (es. contratti di accollo) concluse anteriormente a modifiche normative successive, occorre valutare la rilevanza temporale della norma e non applicare retroattivamente la disciplina nuova senza fondamento.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare preliminarmente la corrispondenza tra l'importo contestato e quello risultante dalla dichiarazione annuale; se il giudice ha basato la misura su elementi difformi, è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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