Cassazione Penale, Ordinanza n. 15267/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che affermava la responsabilità dell'imputata per truffa e il relativo trattamento sanzionatorio, non essendo stati accolti i motivi dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la responsabilità per truffa. Con un unico motivo contestava la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che mancasse una prova certa della sua partecipazione al fatto; in via subordinata chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero delle attenuanti generiche e una rideterminazione più favorevole del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze riproducessero pedissequamente quelle già proposte in appello e già disattese, senza una critica argomentata della decisione impugnata; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato la titolarità della carta Postepay su cui era confluito il denaro proveniente dalla truffa, negato la particolare tenuità per i precedenti specifici e motivato in modo sufficiente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla pena.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Indica il reato di truffa per il quale era stata affermata la responsabilità; la Corte richiama la valorizzazione della titolarità della carta Postepay su cui è confluito il profitto del reato.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere negata in presenza di precedenti specifici dell'imputata.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi a sostegno; in loro assenza il diniego è legittimo.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590
Precedente richiamato per il principio secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone elementi di segno positivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'affermazione della responsabilità per truffa può essere valorizzata la titolarità dell'utenza o dello strumento di pagamento su cui confluisce il profitto del reato, se letta insieme agli altri elementi di causa.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando risultano precedenti specifici dell'imputato, che rendono non favorevole la valutazione complessiva della condotta.
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente: la loro concessione richiede elementi positivi idonei a giustificarle, mentre la loro mancanza legittima il diniego motivato.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la motivazione del giudice di merito è congrua, non illogica e dà conto delle deduzioni difensive.
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