Tribunale, Ordinanza T-733/25
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 5 May 2026. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark TOTALLY HANDS FREE – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-733/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Skechers contro il diniego di registrazione del marchio UE verbale "TOTALLY HANDS FREE" per calzature. Ha ritenuto che il segno sia immediatamente percepito dal pubblico rilevante come descrittivo del modo di indossare le scarpe, cioè senza l’uso delle mani. Poiché opera il motivo assoluto di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non è stato necessario esaminare il difetto di carattere distintivo. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte.
Domanda di annullamento del diniego di registrazione del marchio UE verbale "TOTALLY HANDS FREE" per calzature, ritenuto descrittivo e privo di carattere distintivo.
La questione giuridica
Se la combinazione verbale "TOTALLY HANDS FREE" sia idonea a registrazione come marchio UE per "footwear" in classe 25, oppure sia esclusa dalla registrazione perché: i) descrittiva delle caratteristiche o del modo d’uso dei prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; ii) priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.
Principio di diritto
Un segno verbale come "TOTALLY HANDS FREE", riferito a calzature, è legittimamente rifiutato alla registrazione come marchio UE quando il pubblico rilevante, senza sforzo interpretativo, lo percepisce come indicazione del fatto che le scarpe possono essere indossate senza usare le mani: in tal caso il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001. Accertata tale causa di rifiuto assoluto, non occorre esaminare il motivo autonomo relativo alla mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di registrazione del marchio UE "TOTALLY HANDS FREE"
Il Tribunale, in composizione monocratica di sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Skechers USA, Inc. II avverso la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 agosto 2025. La controversia concerne la registrabilità del segno verbale "TOTALLY HANDS FREE" per prodotti di classe 25, ossia calzature.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 16 settembre 2024 la ricorrente aveva depositato domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea per il segno verbale indicato. L’esaminatore aveva respinto la domanda con decisione del 21 febbraio 2025, fondandosi sull’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con il paragrafo 2. La ricorrente aveva proposto ricorso interno, ma la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ravvisando nella denominazione un carattere descrittivo e la mancanza di distintività.
Questioni giuridiche esaminate
La ricorrente deduceva due motivi:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione del carattere descrittivo del segno;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, per erronea valutazione del carattere distintivo.
Il Tribunale ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, ritenendo la causa manifestamente infondata in diritto.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni costituiti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare, tra l’altro, specie, qualità, quantità, destinazione o altre caratteristiche dei prodotti. Richiama inoltre l’articolo 7, paragrafo 2, secondo cui il motivo di rifiuto opera anche se sussiste solo in parte dell’Unione.
Ragionamento sulla descrittività
Il Tribunale ricorda il criterio consolidato: esiste descrittività quando tra segno e prodotti vi è un nesso sufficientemente diretto e specifico, tale che il pubblico di riferimento percepisca immediatamente, senza ulteriori passaggi mentali, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica. La valutazione va compiuta in relazione ai prodotti e alla percezione del pubblico rilevante.
Quanto al pubblico, la Commissione di ricorso aveva individuato il pubblico generale con livello di attenzione non superiore alla media, e, trattandosi di parole inglesi, il pubblico anglofono dell’Unione, inclusi almeno Irlanda e Malta. Il Tribunale ha considerato irrilevante la contestazione della ricorrente sul perimetro territoriale, rilevando che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo assoluto sussista in una parte dell’Unione, anche in un solo Stato membro.
Sul significato del segno, il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza recente su espressioni analoghe contenenti "hands free", nelle quali era già stato affermato che il pubblico le intende come indicazione di calzature indossabili senza l’uso delle mani. Ha quindi escluso che l’espressione richieda un complesso processo interpretativo: il significato è colto immediatamente come riferimento al modo di calzare le scarpe.
Ha inoltre precisato che l’eventuale esistenza di più significati non esclude la descrittività quando almeno uno di essi richiama una caratteristica dei prodotti. Parimenti, le registrazioni anteriori di segni simili come marchi UE non vincolano EUIPO né il giudice dell’Unione, poiché la legittimità delle decisioni va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della sua interpretazione giurisprudenziale. Anche la registrazione nel Regno Unito di un segno identico è stata ritenuta irrilevante.
Esito del primo motivo e del secondo motivo
Il Tribunale ha concluso che la Commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto il segno descrittivo delle calzature, in quanto idoneo a trasmettere direttamente l’informazione che si tratta di scarpe indossabili senza l’uso delle mani. Ne è derivato il rigetto del primo motivo come manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha osservato che, essendo già accertata la sussistenza della causa di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non era necessario esaminare la doglianza sul difetto di carattere distintivo ai sensi della lettera b). Il secondo motivo è stato quindi respinto perché privo di rilevanza pratica.
Decisione e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, rilevando che l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non ha avuto luogo.
Principio affermato
Un segno verbale che, riferito a calzature, comunica immediatamente al pubblico che le scarpe possono essere indossate senza usare le mani è descrittivo e quindi escluso dalla registrazione come marchio UE; una volta accertato tale motivo assoluto di rifiuto, non è necessario esaminare anche la mancanza di carattere distintivo.
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