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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-66/24

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2026. — Higreen Power Srl contro Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 3 – Direttiva (UE) 2018/2001 – Articolo 4 – Incentivi a livello nazionale per la produzione di energia da impianti eolici onshore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione – Regime di sostegno – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Competenza esclusiva della Commissione europea a pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di tale regime di sostegno con il mercato interno – Ricorso proposto dal beneficiario di un aiuto in base a detto regime, dinanzi ad un giudice nazionale, che contesta una modalità del medesimo regime indissolubilmente connessa al suo funzionamento – Irricevibilità, nell’ambito di tale ricorso, di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di dette disposizioni di tali direttive. — Causa C-66/24

Giurisprudenza europea62024CO0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte se il meccanismo italiano di incentivo "a due vie" per impianti rinnovabili di nuova costruzione sia compatibile con le direttive sulle energie rinnovabili. La Corte non entra nel merito e dichiara la domanda manifestamente irricevibile, perché la misura contestata è indissolubilmente legata a un regime di aiuti di Stato già autorizzato dalla Commissione nella decisione SA.53347. Ne consegue che un giudice nazionale non può rimettere in discussione, attraverso l’interpretazione delle direttive, la valutazione di compatibilità riservata alla Commissione. Resta salva la possibilità di un rinvio pregiudiziale sulla validità della decisione della Commissione.

Ricevibilità del rinvio pregiudiziale su un meccanismo incentivante nazionale per le rinnovabili indissolubilmente connesso a un regime di aiuti di Stato già dichiarato compatibile dalla Commissione

La questione giuridica

Se l’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE e l’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 ostino a una disciplina nazionale che, nell’ambito di un regime di sostegno alle energie rinnovabili autorizzato come aiuto di Stato dalla Commissione, prevede per impianti nuovi di potenza pari o superiore a 250 kW un meccanismo di incentivazione a due vie con eventuale obbligo di riversare al GSE la differenza positiva quando il prezzo di mercato supera la tariffa spettante; e, in via preliminare, se una domanda pregiudiziale del genere sia ricevibile quando la disposizione nazionale contestata è indissolubilmente legata al funzionamento del regime di aiuti approvato.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda: un giudice nazionale non può essere chiamato a valutare, alla luce della direttiva 2009/28 o della direttiva 2018/2001, una modalità di attuazione di un regime di sostegno alle rinnovabili che costituisce parte indissolubilmente connessa di un aiuto di Stato già dichiarato compatibile con il mercato interno dalla Commissione. La valutazione della compatibilità di tale regime, incluse le sue modalità essenziali, rientra nella competenza esclusiva della Commissione; una modifica del meccanismo contestato costituirebbe, peraltro, un nuovo aiuto soggetto a notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La decisione di irricevibilità non esclude il controllo giurisdizionale dell’atto della Commissione, eventualmente tramite rinvio pregiudiziale di validità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 794/2004
  • Direttiva 2009/28/CE
  • Direttiva (UE) 2018/2001
  • Decisione della Commissione (2019) 4498 final, SA.53347
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte

Meccanismo incentivante per le rinnovabili e ricevibilità del rinvio pregiudiziale

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Nona Sezione, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia). La controversia riguarda un regime italiano di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare un meccanismo di incentivo a due vie applicato agli impianti nuovi di potenza pari o superiore a 250 kW.

Fatti e procedimento principale

La società Higreen Power Srl, titolare di un impianto fotovoltaico, era stata ammessa al sistema di incentivi previsto dal decreto ministeriale 4 luglio 2019 e aveva stipulato un contratto con il GSE. La società ha contestato dinanzi al giudice amministrativo la clausola che impone, quando la differenza tra tariffa spettante e prezzo zonale orario risulta negativa, la restituzione o compensazione a favore del GSE. Dopo il rigetto in primo grado, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte se tale meccanismo fosse compatibile con l’articolo 3 della direttiva 2009/28/CE e con l’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama gli articoli 107 e 108 TFUE, il regolamento (UE) 2015/1589 e il regolamento (CE) n. 794/2004, oltre alle direttive 2009/28/CE e 2018/2001. È centrale la decisione della Commissione SA.53347, con la quale la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, il regime italiano di sostegno alle rinnovabili.

Ragionamento della Corte sulla competenza

La Corte ribadisce che, nel sistema degli aiuti di Stato, i giudici nazionali e la Commissione hanno ruoli complementari ma distinti. I giudici nazionali vigilano sul rispetto del divieto di esecuzione degli aiuti non notificati o illegali, ma non possono pronunciarsi sulla compatibilità con il mercato interno di un aiuto o di un regime di aiuti: tale valutazione appartiene in via esclusiva alla Commissione.

La Corte osserva che il meccanismo di incentivo negativo contestato non è una modalità accessoria, ma una componente essenziale del funzionamento del regime di sostegno, determinante per l’importo dell’aiuto individuale e per la valutazione di proporzionalità svolta dalla Commissione. Di conseguenza, essendo indissolubilmente legato al regime autorizzato, non può essere esaminato isolatamente alla luce delle direttive sulle rinnovabili senza invadere la competenza esclusiva della Commissione.

Rapporto con la direttiva 2009/28/CE e con la direttiva (UE) 2018/2001

Quanto alla direttiva 2009/28/CE, la Corte rileva che la Commissione, nel valutare il regime SA.53347, ha necessariamente tenuto conto del quadro dell’Unione sulla promozione delle energie rinnovabili, anche se la direttiva non è menzionata espressamente nella decisione.

Per la direttiva (UE) 2018/2001, applicabile successivamente alla decisione SA.53347, la Corte aggiunge che un’eventuale modifica del meccanismo contestato inciderebbe sulla valutazione di compatibilità del regime e costituirebbe una modifica di un aiuto esistente ai sensi del regolamento 2015/1589 e del regolamento n. 794/2004, dunque un nuovo aiuto soggetto a notifica e a valutazione della Commissione.

Dispositivo e precisazione finale

La domanda pregiudiziale è dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. La Corte precisa, tuttavia, che ciò non significa che le decisioni della Commissione o le modalità indissolubilmente connesse al regime siano sottratte a qualsiasi controllo giurisdizionale: resta possibile un rinvio pregiudiziale di validità sulla decisione della Commissione, se ne ricorrono i presupposti.

Principio affermato

Un giudice nazionale non può, in sede di rinvio pregiudiziale sull’interpretazione delle direttive sulle energie rinnovabili, rimettere in discussione una modalità di attuazione di un regime di aiuti di Stato che è indissolubilmente legata al suo funzionamento e che è già stata valutata come compatibile con il mercato interno dalla Commissione; la relativa domanda è quindi irricevibile, ferma restando la possibilità di contestare la validità della decisione della Commissione dinanzi al giudice dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieenergia da fonti rinnovabiliaiuti di Statoricevibilità del rinvio pregiudizialeprocedimento pregiudizialediritto dell’energia

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