Corte di giustizia, Ordinanza C-582/25
Order of the Court (Eighth Chamber) of 4 May 2026. — Alireza Malekzadeh Arasteh v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Representation of non-privileged parties in an action before the Courts of the European Union – Third and fourth paragraphs of Article 19 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Requirement to be represented by a lawyer – Appeal manifestly inadmissible. — Case C-582/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile l’appello del sig. Arasteh perché presentato e sottoscritto in proprio, senza assistenza di un avvocato. Ha ribadito che l’articolo 19 dello Statuto impone alle parti non privilegiate la rappresentanza tecnica obbligatoria e non prevede eccezioni. Le doglianze relative ai diritti fondamentali, all’accesso alla giustizia e alle misure provvisorie non incidono sul difetto originario di rappresentanza. Il ricorrente è stato condannato a sopportare le proprie spese.
Impugnazione dichiarata manifestamente irricevibile per mancata rappresentanza da avvocato di una parte non privilegiata ex articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia.
La questione giuridica
Se un appello proposto da una parte non privilegiata e sottoscritto dalla stessa senza il ministero di un avvocato soddisfi il requisito di rappresentanza obbligatoria previsto dall’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia; e se le censure relative al diritto di accesso alla giustizia, alla Carta dei diritti fondamentali e alla pretesa prevalenza dei diritti fondamentali sulle regole processuali possano incidere su tale requisito.
Principio di diritto
Le parti non privilegiate devono essere obbligatoriamente rappresentate da un avvocato abilitato davanti a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato EEE; non possono stare in giudizio da sole né sanare il difetto con la sola sottoscrizione personale del ricorso. In mancanza di tale rappresentanza, l’appello è manifestamente irricevibile, senza che le invocate garanzie della Carta o altri principi generali possano derogare a un requisito processuale espressamente previsto dallo Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 3, TUE
- Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Impugnazione per mancata rappresentanza da avvocato
Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, Eighth Chamber, resa in sede di appello ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e dell’articolo 181 del regolamento di procedura. La Corte ha esaminato un appello proposto dal sig. Alireza Malekzadeh Arasteh contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro la Commissione europea.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva agito dinanzi al Tribunale chiedendo il risarcimento del danno che assumeva derivargli dal mancato avvio, da parte della Commissione, di un procedimento di infrazione contro il Regno di Svezia, sulla base degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE. Aveva inoltre proposto un’istanza collegata di provvedimenti provvisori. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile perché presentato dal ricorrente in proprio, senza rappresentanza da avvocato, in contrasto con l’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che distingue tra soggetti privilegiati e "altre parti". Per queste ultime, la rappresentanza da avvocato è obbligatoria; l’avvocato deve essere autorizzato a patrocinare davanti a un giudice di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’Accordo SEE. Sono inoltre menzionati, per il contesto del ricorso, gli articoli 268, 340, secondo comma, e 258 TFUE, nonché gli articoli 278 e 279 TFUE evocati dal ricorrente in relazione alle misure provvisorie.
Motivi di appello dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha articolato nove motivi, tutti tesi a contestare la declaratoria di irricevibilità e, più in generale, la rigidità del requisito di rappresentanza. In sintesi, ha invocato:
- il diritto di essere ascoltato e il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo ex articoli 41 e 47 della Carta;
- la necessità di interpretare l’articolo 19 dello Statuto alla luce della Carta;
- la pretesa prevalenza dei diritti fondamentali sulle regole processuali;
- la possibilità di ottenere tutela cautelare nonostante l’irricevibilità del ricorso principale;
- un difetto di motivazione e una valutazione impropria del merito;
- il richiamo a precedenti giudicati non pertinenti;
- un asserito contrasto con legittimo affidamento, certezza del diritto, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e diritto di accesso personale al giudice;
- la violazione della libertà contrattuale per l’obbligo, di fatto, di conferire mandato a un avvocato.
Ragionamento della Corte
La Corte rileva preliminarmente che anche l’appello era stato proposto dal ricorrente senza assistenza di un avvocato. Richiama quindi la propria giurisprudenza costante secondo cui, per le parti non privilegiate, il termine "rappresentate" nell’articolo 19 dello Statuto implica che la parte non possa agire in nome proprio davanti ai giudici dell’Unione, ma debba avvalersi di un terzo qualificato.
La Corte sottolinea che:
- il requisito della rappresentanza non ammette deroghe o eccezioni né nello Statuto né nel regolamento di procedura;
- la semplice sottoscrizione personale del ricorso non è mai sufficiente a introdurre validamente un’azione o un appello, anche se il ricorrente fosse avvocato abilitato in uno Stato membro;
- gli argomenti del ricorrente fondati sul diritto di autodifesa o sui diritti fondamentali non possono incidere sulla valutazione dell’ammissibilità dell’appello davanti alla Corte, poiché il vizio riguarda la stessa forma di proposizione del gravame.
La Corte richiama, a sostegno, la giurisprudenza recente citata nell’ordinanza, in particolare la sentenza Studio Legale Ughi e Nunziante v EUIPO e l’ordinanza Ordo Iuris v Parlamento.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara l’appello manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto contro l’ordinanza del Tribunale del 21 agosto 2025. Quanto alle spese, decide che il ricorrente sopporta le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte e quindi prima che questa potesse sostenere costi.
Principio affermato
La pronuncia conferma in modo netto che la rappresentanza da avvocato costituisce un requisito essenziale e assoluto per le parti non privilegiate nei ricorsi dinanzi ai giudici dell’Unione. In assenza di tale rappresentanza, il ricorso o l’appello è irricevibile, indipendentemente dalle censure basate sulla Carta o su altri principi generali, e il giudice può dichiararlo con ordinanza motivata quando l’irricevibilità è manifesta.
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