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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-480/25

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 6 May 2026. — Pharma Green Holding SpA SB v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition Proceedings – Application for EU figurative mark alma FARMACIE – International registration of the earlier word mark ALMA HYBRID – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-480/25

Giurisprudenza europea62025TJ0480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Pharma Green Holding contro la decisione dell'EUIPO che aveva accolto l'opposizione di Alma Lasers e negato la registrazione di "alma FARMACIE". Conferma che, per il pubblico spagnolo e portoghese dell'Unione, i segni sono altamente simili e i prodotti/servizi sono in parte identici e in parte simili, con conseguente rischio di confusione. Vengono invece dichiarate inammissibili le conclusioni volte a ottenere direttamente la registrazione del marchio.

Marchio dell'Unione europea - opposizione tra "alma FARMACIE" e "ALMA HYBRID": accertamento del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il marchio figurativo richiesto "alma FARMACIE" debba essere respinto per rischio di confusione con il marchio anteriore "ALMA HYBRID", in particolare per: individuazione del pubblico rilevante e del territorio pertinente; comparazione dei prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44; valutazione della somiglianza dei segni sul piano visivo, fonetico e concettuale; incidenza dell'uso del segno in ambito farmaceutico e dell'obbligo nazionale di esporre una croce verde.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando il segno richiesto riproduce, almeno nel suo elemento distintivo e principale, il nucleo del marchio anteriore e i prodotti/servizi sono identici o simili anche solo in parte del territorio dell'Unione. Nel caso di specie, "alma" è l'elemento distintivo comune; i prodotti di classe 3 sono simili ai servizi di "human hygiene and beauty care", i prodotti di classe 5 sono simili ai servizi medici della classe 44, e i servizi della classe 44 sono in parte identici a quelli anteriori; di conseguenza la domanda è respinta, restando irrilevanti le modalità concrete di attività del richiedente e l'obbligo di esporre una croce verde.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio dell'Unione europea - opposizione tra "alma FARMACIE" e "ALMA HYBRID"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. La controversia verte sull'esistenza di un rischio di confusione tra il segno richiesto "alma FARMACIE" e il marchio anteriore internazionale "ALMA HYBRID".

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è Pharma Green Holding SpA SB, con sede a Milano, che aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44. L'opponente nel procedimento amministrativo e interveniente dinanzi al Tribunale è Alma Lasers Ltd, titolare del marchio anteriore internazionale valido nell'Unione. L'EUIPO, convenuto, ha sostenuto la legittimità della decisione impugnata.

Fatti rilevanti e decisione impugnata

Il marchio richiesto copriva, tra l'altro, cosmetici, profumi, integratori, prodotti farmaceutici e vari servizi di consulenza e assistenza sanitaria e farmaceutica. Il marchio anteriore copriva lasers per uso medico, ultrasuoni medicali e servizi medici, nonché "human hygiene and beauty care". La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il pubblico di lingua spagnola e portoghese nell'Unione.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha esaminato:

  • l'ammissibilità delle conclusioni con cui la ricorrente chiedeva la registrazione del marchio;
  • la determinazione del pubblico rilevante e del territorio ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
  • la comparazione dei prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44;
  • la comparazione dei segni sotto i profili visivo, fonetico e concettuale;
  • la valutazione complessiva del rischio di confusione.

Inammissibilità delle conclusioni volte alla registrazione del marchio

Il Tribunale dichiara prive di competenza le conclusioni con cui la ricorrente chiedeva non solo l'annullamento ma anche la concessione della registrazione, in tutto o in parte. Richiama l'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e la propria giurisprudenza secondo cui né la commissione di ricorso né il Tribunale possono sostituirsi all'EUIPO ordinando la registrazione del marchio in sede di ricorso contro una decisione di opposizione.

Pubblico rilevante e territorio pertinente

Il Tribunale conferma che, poiché il marchio anteriore è protetto nell'intera Unione, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell'Unione. È quindi legittimo, per economia processuale, concentrare l'analisi sul pubblico di lingua spagnola e portoghese, senza che rilevi l'eventuale assenza di confusione per altri pubblici, come quello anglofono.

Quanto al livello di attenzione, il Tribunale distingue tra:

  • prodotti della classe 3 e servizi di "human hygiene and beauty care", destinati al grande pubblico con attenzione media;
  • prodotti della classe 5, servizi medici e servizi della classe 44 connessi alla salute, destinati al grande pubblico e a professionisti con attenzione elevata.

Comparazione dei prodotti e servizi: classe 3

Il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti della classe 3 e i servizi di "human hygiene and beauty care" sono simili in misura media. Pur essendo diversi per natura, condividono la stessa finalità generale di igiene, pulizia e cura estetica del corpo umano; inoltre possono essere complementari, poiché i servizi di beauty care impiegano normalmente cosmetici, profumi e prodotti affini e possono essere prestati o venduti negli stessi canali distributivi.

Comparazione dei prodotti e servizi: classe 5

Per i prodotti della classe 5, in particolare integratori e preparati farmaceutici, il Tribunale conferma che essi sono collegati ai servizi medici della classe 44 fino a risultare simili. Richiama la giurisprudenza secondo cui prodotti farmaceutici e servizi medici perseguono la medesima finalità, possono rivolgersi allo stesso pubblico, condividere i canali distributivi ed essere complementari, nel senso che i servizi medici sono importanti o persino indispensabili per l'uso di tali prodotti.

Comparazione dei servizi di classe 44

Il Tribunale conferma che i servizi di classe 44 della domanda, come consulenza farmaceutica, servizi farmaceutici, informazioni e assistenza relative a prodotti farmaceutici, sono identici ai servizi medici coperti dal marchio anteriore o inclusi in essi come categoria più ampia. La comparazione deve avvenire sulla base delle descrizioni registrate, non sulle concrete attività svolte dalle imprese. È quindi irrilevante che la ricorrente operi come catena di farmacie o che il titolare anteriore svolga attività diverse, perché tali elementi attengono alle strategie commerciali soggettive e non alla tutela del marchio.

Comparazione dei segni

Sul piano della comparazione dei segni, il Tribunale riconosce che entrambi i segni condividono l'elemento "alma", che per il pubblico spagnolo e portoghese significa "anima" e non è descrittivo dei prodotti e servizi in questione. L'elemento "farmacie" è ritenuto privo di distintività o molto debole, perché richiama la farmacia e il luogo di dispensazione dei prodotti e dei servizi; l'elemento "hybrid" è anch'esso debolmente distintivo, perché viene percepito come indicativo di una combinazione o duplicità di modalità.

Il Tribunale conclude che:

  • visivamente i segni sono simili in misura superiore alla media, perché coincidono nell'elemento distintivo principale e hanno struttura analoga;
  • foneticamente sono almeno simili in misura superiore alla media, e possono persino risultare identici se gli elementi secondari non vengono pronunciati;
  • concettualmente sono simili in misura elevata, ma non identici, poiché gli elementi aggiuntivi non sono trascurabili pur avendo scarso peso distintivo.

Il Tribunale corregge solo un punto della decisione impugnata: nell'ambito del marchio anteriore, "alma" non può essere considerato dominante in senso proprio, perché trattandosi di marchio denominativo la tutela riguarda la parola nel suo insieme; resta però il fatto che "alma" è l'elemento distintivo comune decisivo.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto dell'identità o della somiglianza dei prodotti e servizi, dell'elevata somiglianza dei segni e del carattere distintivo medio del marchio anteriore, il Tribunale conferma la conclusione dell'EUIPO: il pubblico interessato può ritenere che i prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il livello di attenzione elevato per taluni prodotti/servizi non esclude il rischio di confusione, poiché il consumatore conserva un ricordo imperfetto dei marchi.

Irrilevanza dell'attività concreta e dell'obbligo della croce verde

Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui le attività delle parti sarebbero in settori differenti e quello relativo all'obbligo di apporre una croce verde secondo il diritto italiano. La verifica ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si compie sui segni così come registrati o richiesti, indipendentemente dall'uso effettivo con altri elementi distintivi o obblighi normativi nazionali.

Dispositivo e spese

Il ricorso è integralmente respinto. La ricorrente è condannata alle spese dell'interveniente; l'EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo chiesto la condanna della ricorrente se non nell'ipotesi di svolgimento dell'udienza, che non vi è stata.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionecomparazione di prodotti e servizifarmaceutico e servizi sanitari

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