Tribunale, Sentenza T-291/25
Judgment of the General Court (First Chamber) of 6 May 2026. — Ecuphar v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark proGlan – International registration of the earlier word mark PRO PLAN – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-291/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Ecuphar contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato l'opposizione di Nestlé alla registrazione del marchio proGlan. La Corte ritiene che i prodotti in questione siano simili in misura media e che i segni presentino somiglianze tali, nel loro insieme, da creare un rischio di confusione per il pubblico rilevante. Viene inoltre dichiarata inammissibile la domanda diretta a ottenere la registrazione del marchio e l'impugnazione della decisione della divisione di opposizione.
Marchio UE: conferma del diniego di registrazione del segno figurativo "proGlan" per rischio di confusione con il marchio anteriore "PRO PLAN"
La questione giuridica
Se il segno figurativo richiesto proGlan e il marchio anteriore PRO PLAN, entrambi per prodotti veterinari di classe 5, siano sufficientemente diversi sul piano visivo, fonetico e concettuale da escludere il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; nonché, in via preliminare, se fosse ammissibile la domanda di alterazione volta a ottenere direttamente la registrazione del marchio e l'impugnazione della decisione della divisione di opposizione.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che sussiste rischio di confusione quando il marchio richiesto proGlan, pur presentando elementi figurativi, riprende in posizione iniziale la sequenza "pro" e in finale la sequenza "lan" del marchio anteriore PRO PLAN, con somiglianze visive di grado medio, fonetiche di grado elevato e concettuali di grado basso; ciò basta, unitamente all'identità o forte vicinanza dei prodotti veterinari di classe 5 e al grado medio di somiglianza dei prodotti, per giustificare il diniego ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La domanda di registrazione diretta non è, inoltre, proponibile come oggetto di un'azione di annullamento/alterazione dinanzi al Tribunale, e il ricorso contro la decisione della divisione di opposizione è inammissibile perché solo la decisione della commissione di ricorso può essere impugnata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE: rischio di confusione tra "proGlan" e "PRO PLAN"
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Ecuphar avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO che, in un procedimento di opposizione, aveva negato la registrazione del marchio figurativo proGlan per prodotti veterinari di classe 5. Il conflitto opponeva il segno richiesto al marchio anteriore internazionale PRO PLAN, protetto nell'Unione europea per integratori nutrizionali per uso veterinario e per animali.
Fatti e procedimento amministrativo
Ecuphar aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per "medicines for anal gland function for veterinary use". Nestlé aveva presentato opposizione fondandola sul marchio anteriore PRO PLAN, coprente "nutritional supplements for veterinary use; nutritional supplements for animal consumption". La divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione; la commissione di ricorso aveva poi respinto l'impugnazione di Ecuphar, ravvisando un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Questioni preliminari di competenza e ricevibilità
Il Tribunale dichiara anzitutto che la domanda con cui la ricorrente chiedeva di "allow the application for registration" era inammissibile/lack of jurisdiction, perché né la commissione di ricorso né il Tribunale possono pronunciarsi su una registrazione formale del marchio come se si trattasse di un atto autonomo. Inoltre, la domanda volta ad annullare la decisione della divisione di opposizione è stata dichiarata inammissibile, poiché l'azione ex articolo 72 del regolamento 2017/1001 può essere proposta solo contro le decisioni delle commissioni di ricorso.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
- l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del medesimo regolamento, per la nozione di "marchi anteriori" comprendente le registrazioni internazionali con effetto nell'Unione;
- l'articolo 72, paragrafi 1 e 3, del regolamento 2017/1001, in tema di ricorso giurisdizionale contro le decisioni delle commissioni di ricorso;
- l'articolo 94, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2017/1001, sull'obbligo di motivazione delle decisioni dell'EUIPO;
- gli articoli 263 TFUE, 106, paragrafo 3, e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Pubblico di riferimento e confronto dei prodotti
Il Tribunale condivide l'impostazione della commissione di ricorso: i prodotti sono destinati sia al grande pubblico, come i proprietari di animali, sia ai professionisti, in particolare veterinari, con un livello di attenzione elevato in entrambi i casi, tenuto conto del possibile impatto sulla salute e sul benessere degli animali.
Quanto ai prodotti, il Tribunale conferma che:
- i medicinali per la funzione della ghiandola anale per uso veterinario e gli integratori nutrizionali per uso veterinario hanno la stessa finalità generale di promuovere la salute degli animali;
- possono essere usati in modo combinato o complementare;
- si rivolgono allo stesso pubblico e possono avere canali distributivi sovrapposti, come farmacie, cliniche veterinarie e negozi per animali;
- sono quindi simili in misura media.
Sono respinti gli argomenti della ricorrente relativi alla diversa natura regolatoria dei medicinali rispetto agli integratori, alla maggiore attenzione del pubblico, alla diversa distribuzione e alla mancata sostituibilità: tali differenze non eliminano la significativa vicinanza funzionale e commerciale dei prodotti.
Analisi dei segni: elementi distintivi e dominanti
Sul piano della percezione dei segni, il Tribunale approva l'analisi della commissione di ricorso secondo cui:
- il marchio anteriore è un segno denominativo composto da due elementi, "pro" e "plan";
- il segno richiesto è un segno figurativo con l'elemento verbale "proglan", presentato in caratteri standard con una stilizzazione cromatica e grafica ritenuta essenzialmente decorativa.
Il termine "pro" è considerato poco distintivo, perché può essere inteso come abbreviazione di "professional" o come indicazione laudativa/positiva. Il termine "plan" è invece distintivo, poiché appartiene al vocabolario di base inglese e non è descrittivo dei prodotti in questione. Quanto a "glan", esso può essere percepito da una parte del pubblico come una grafia scorretta di "gland"; per un'altra parte, resta un elemento fantasioso, con distintività almeno media.
Il Tribunale respinge la tesi della ricorrente secondo cui la stilizzazione del marchio richiesto sarebbe dominante: la forma grafica, i colori e la rappresentazione della lettera "o" sono considerati elementi decorativi, non idonei a sovrastare l'elemento verbale.
Confronto visivo, fonetico e concettuale
Sul piano visivo, i segni coincidono nell'inizio "pro" e nella fine "lan" e differiscono solo nella lettera centrale ("G" in proGlan, "p" in PRO PLAN). Le differenze grafiche del segno richiesto non bastano a neutralizzare tale coincidenza, sicché la somiglianza visiva è di grado medio.
Sul piano fonetico, il Tribunale rileva che i segni condividono una struttura ritmica molto vicina: anche se il segno richiesto è percepito come parola unica, esso viene comunque segmentato in "pro" e "glan"; la pronuncia di "glan" e "plan" è molto simile. La somiglianza fonetica è quindi elevata.
Sul piano concettuale, la Corte osserva che il comune richiamo di "pro" ha scarsa capacità distintiva e che i segmenti finali "glan" e "plan" non sono identici: per una parte del pubblico evocano concetti diversi, per un'altra uno dei due è privo di significato. La somiglianza concettuale resta pertanto bassa.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale ritiene che la combinazione tra:
- somiglianza media dei prodotti,
- somiglianza visiva media,
- somiglianza fonetica elevata,
- somiglianza concettuale bassa,
- e livello di attenzione del pubblico anche se elevato, sia sufficiente a far ritenere sussistente un rischio di confusione, compreso il rischio che il pubblico creda che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Sono dichiarati irrilevanti i richiami della ricorrente a precedenti decisioni interne dell'EUIPO e a una decisione dell'autorità neozelandese: la legalità della decisione impugnata va valutata solo alla luce del diritto dell'Unione e della giurisprudenza dell'Unione.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge il ricorso in toto. Condanna Ecuphar a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Société des produits Nestlé SA; EUIPO sopporta le proprie spese.
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