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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-87/25

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 maggio 2026. — Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato dell’abbigliamento e accessori per uomini, donne e bambini con licenza Pierre Cardin – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Ammenda – Errore di diritto – Proporzionalità – Competenza estesa al merito. — Causa T-87/25

Giurisprudenza europea62025TJ0087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG contro la decisione della Commissione nel caso Pierre Cardin. Ha ritenuto corretto il calcolo del massimale del 10% del fatturato sulla base del fatturato consolidato, comprensivo di quello della società figlia Ahlers AG fino alla sua cessione, perché tale dato rifletteva la situazione economica reale dell’impresa durante l’infrazione. È stata quindi confermata l’ammenda di 3.500.000 EUR e la condanna alle spese.

Impugnazione dell’ammenda antitrust: criterio di calcolo del massimale del 10% del fatturato quando, prima della decisione, la società figlia è stata ceduta e non fa più parte della stessa unità economica.

La questione giuridica

Se, ai fini del massimale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione debba prendere in considerazione soltanto il fatturato della società madre destinataria della sanzione oppure anche il fatturato consolidato comprensivo di quello della società figlia ceduta prima dell’adozione della decisione; e se tale metodo determini una violazione del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, ai fini del massimale del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può tener conto del fatturato consolidato della società madre quando tale fatturato riflette la reale situazione economica dell’impresa nel periodo dell’infrazione, anche se la società figlia è stata ceduta prima dell’adozione della decisione e al momento della sanzione non vi è più una medesima unità economica. In tali circostanze, l’inclusione del fatturato della società figlia ceduta non viola il diritto dell’Unione né il principio di proporzionalità, purché la sanzione resti collegata alla capacità economica dell’impresa responsabile e mantenga adeguata efficacia deterrente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 261 TFUE
  • Direttiva 2013/34/UE
  • Articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2013/34/UE
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1

Impugnazione dell’ammenda nel caso Pierre Cardin

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers Stiftung & Co. KG contro una decisione della Commissione in materia di intese sul mercato dell’abbigliamento e degli accessori con licenza Pierre Cardin. Il punto centrale è il calcolo del massimale dell’ammenda ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, in un contesto in cui la società figlia Ahlers AG è stata ceduta a un terzo prima dell’adozione della decisione.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione, a seguito di una denuncia, ha accertato che nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 marzo 2021 la ricorrente e le società Pierre Cardin avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. La ricorrente era società madre del gruppo Ahlers e, durante il periodo rilevante, controllava indirettamente Ahlers AG, operante nella fabbricazione e distribuzione di capi di abbigliamento con il marchio Pierre Cardin.

Nel 2023 Ahlers AG ha avviato una procedura di insolvenza; il 15 luglio 2023 i curatori hanno venduto le attività commerciali a un investitore terzo indipendente. Prima della decisione finale, la ricorrente ha chiesto la riduzione dell’ammenda per incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006. La Commissione ha accolto parzialmente tale domanda e ha fissato l’ammenda a 3.500.000 EUR, autorizzandone anche il pagamento frazionato.

Oggetto del ricorso

La ricorrente non contestava l’accertamento dell’infrazione né la valutazione della propria capacità contributiva, ma impugnava solo l’importo dell’ammenda. Chiedeva in via principale l’annullamento dell’articolo 2, primo comma, lettera b), e dell’articolo 3 della decisione, sostenendo che la Commissione avesse erroneamente applicato il massimale del 10% del fatturato tenendo conto anche del fatturato di Ahlers AG, ormai uscita dal gruppo al momento della decisione.

Censure dedotte

La ricorrente articolava un motivo unico con cinque censure principali:

  • la Commissione avrebbe dovuto applicare il massimale del 10% individualmente a ciascuna unità economica;
  • al momento della decisione Ahlers AG non faceva più parte della stessa unità economica;
  • era errato includere il fatturato di Ahlers AG nel calcolo del massimale;
  • la giurisprudenza richiamata nella decisione non giustificava tale approccio;
  • l’ammenda risultava sproporzionata e non necessaria per garantire l’efficacia deterrente del diritto della concorrenza.

Normativa e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, che fissa il limite del 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. Ricorda inoltre che tale limite va conciliato con l’esigenza di garantire un effetto dissuasivo sufficiente dell’ammenda, alla luce della dimensione e della potenza economica dell’impresa.

Sul piano giurisprudenziale, sono richiamate, tra le altre, le sentenze Akzo Nobel, Groupe Gascogne, Dansk Rørindustri, Kendrion, Commissione/GEA Group e Silver Plastics, nonché la disciplina contabile della direttiva 2013/34/UE sui bilanci consolidati.

Ragionamento del Tribunale sul calcolo del massimale

Il Tribunale distingue due piani: da un lato, la determinazione del soggetto responsabile dell’infrazione; dall’altro, il calcolo del massimale dell’ammenda.

Quanto alla responsabilità, osserva che la Commissione aveva imputato l’infrazione alla sola società madre ricorrente, sulla base dell’influenza determinante esercitata su Ahlers AG durante il periodo dell’infrazione. La successiva insolvenza e cessione delle attività non eliminavano tale responsabilità.

Quanto al massimale, il Tribunale afferma che l’"esercizio sociale precedente" va individuato in funzione della decisione impugnata: in questo caso, il periodo 1° dicembre 2022 - 30 novembre 2023. Poiché fino al 15 luglio 2023 Ahlers AG faceva parte del gruppo ed il suo fatturato confl uiva nel bilancio consolidato della ricorrente, la Commissione poteva legittimamente prendere in considerazione il fatturato consolidato.

Il Tribunale sottolinea che il criterio del fatturato consolidato è coerente con la finalità del limite del 10%, che è evitare ammende eccessive rispetto alle dimensioni dell’impresa, ma senza compromettere la deterrenza. Escludere il fatturato della società figlia, ceduta poco prima della decisione, avrebbe potuto portare a una sanzione irrisoria e privare l’ammenda del suo effetto dissuasivo.

Distinzione rispetto alle sentenze Kendrion e Commissione/GEA Group

Il Tribunale respinge il richiamo alla giurisprudenza invocata dalla ricorrente. Nelle cause Kendrion e Commissione/GEA Group la Corte aveva affrontato situazioni in cui, alla data della decisione, società madre e figlia non facevano più parte della stessa impresa, con conseguente applicazione individuale del massimale del 10% a ciascuna persona giuridica responsabile. Nel caso di specie, invece, solo la società madre ricorrente era destinataria della decisione sanzionatoria; Ahlers AG non era né destinataria né considerata responsabile in essa. Perciò la ricorrente non poteva pretendere che il suo massimale fosse calcolato come se dovesse riguardare solo la propria situazione patrimoniale post-cessione.

Proporzionalità dell’ammenda

Anche la censura sulla sproporzione viene respinta. Il Tribunale rileva che essa si fondava unicamente sull’assunto, già smentito, secondo cui il massimale sarebbe stato calcolato erroneamente. Una volta riconosciuto corretto il ricorso al fatturato consolidato, viene meno il presupposto del vizio di proporzionalità.

Competenza estesa al merito e domanda subordinata di riduzione

Quanto alla domanda subordinata di riduzione dell’ammenda, il Tribunale ricorda che, nell’esercizio della competenza estesa al merito ex articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e articolo 261 TFUE, il giudice dell’Unione non procede d’ufficio ma su motivi e prove addotti dalla parte ricorrente. Poiché la ricorrente non aveva sviluppato alcuna argomentazione autonoma ulteriore a sostegno della riduzione, il Tribunale ha respinto anche tale domanda.

Dispositivo

Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzainteseammende antitrustsocietà e gruppo di impreseproporzionalità

Testo integrale

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