Tribunale, Ordinanza T-732/25
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 5 May 2026. — Skechers USA, Inc. II v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark SLIP-INS – Absolute grounds for refusal – Descriptive character – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-732/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Skechers contro il diniego di registrazione del marchio UE verbale "SLIP-INS" per calzature. Ritiene che il segno sia percepito dal pubblico interessato come indicazione descrittiva del tipo di prodotto e del suo modo d’uso, ossia scarpe che si indossano facilmente. Di conseguenza, conferma il rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e considera assorbita la censura relativa al carattere distintivo. La causa si chiude con spese compensate, ciascuna parte sopportando le proprie.
Annullamento del diniego di registrazione del marchio UE verbale "SLIP-INS" per footwear: la Corte conferma la natura descrittiva e la conseguente mancanza di distintività.
La questione giuridica
Se il segno verbale "SLIP-INS", richiesto per calzature, fosse correttamente qualificato dall’EUIPO come descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001; inoltre, se le censure sul carattere distintivo dovessero essere esaminate separatamente una volta accertata la descrittività.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno verbale può essere rifiutato alla registrazione come marchio UE quando il pubblico di riferimento lo percepisce immediatamente, senza sforzo interpretativo, come indicazione della tipologia o di una caratteristica del prodotto; in tal caso basta la sussistenza di un motivo assoluto di nullità/rigetto per escludere la registrabilità. Poiché "SLIP-INS" è idoneo a evocare, per le calzature, l’idea di scarpe che si indossano facilmente, il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001. Accertata tale descrittività, la censura sul difetto di distintività ex lettera b) diviene inefficace.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Annullamento del diniego di registrazione del marchio UE "SLIP-INS"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Skechers USA, Inc. II avverso la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione del marchio verbale "SLIP-INS" per prodotti di classe 25, ossia footwear. Il Tribunale decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente infondato in diritto.
Fatti e procedimento amministrativo
La domanda di marchio UE è stata depositata il 31 maggio 2024 per il segno verbale "SLIP-INS". L’esaminatore ha rifiutato la registrazione con decisione del 18 febbraio 2025 sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con il paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/1001. Il ricorso interno proposto dalla richiedente è stato respinto dalla commissione di ricorso con decisione del 21 agosto 2025.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva due motivi:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per errata valutazione del carattere descrittivo del segno;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per erronea esclusione del carattere distintivo. Secondo la ricorrente, il termine sarebbe ambiguo, non presente nei dizionari e non immediatamente percepito come descrittivo di calzature.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama la disciplina del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare:
- articolo 7, paragrafo 1, lettera c), che vieta la registrazione dei segni esclusivamente descrittivi;
- articolo 7, paragrafo 2, che consente il rigetto se il motivo assoluto sussiste in una parte dell’Unione;
- articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sul difetto di carattere distintivo. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui un segno è descrittivo se esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepirvi immediatamente, senza ulteriori passaggi mentali, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica.
Valutazione del pubblico di riferimento e del territorio rilevante
La commissione di ricorso aveva identificato come pubblico di riferimento il grande pubblico con attenzione media e aveva ritenuto rilevante il pubblico anglofono dell’Unione, includendo non solo Irlanda e Malta ma anche altri Stati membri in cui l’inglese è ampiamente compreso. Il Tribunale non mette in discussione la definizione del pubblico, ma osserva che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, è sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione, anche limitata a un solo Stato membro. Perciò le censure volte a restringere il territorio rilevante a Irlanda e Malta sono dichiarate ininfluenti.
Carattere descrittivo del segno "SLIP-INS"
Il Tribunale rileva che, in precedenti ordinanze rese in cause analoghe promosse dalla stessa ricorrente, aveva già affermato che l’espressione "slip in" è compresa dal pubblico come messaggio relativo a calzature che si indossano infilandole facilmente. In coerenza con tale giurisprudenza, ritiene corretto l’apprezzamento della commissione di ricorso secondo cui "SLIP-INS" sarebbe percepito come variante dell’espressione "slip-on shoes" e quindi come indicazione del tipo di scarpa e del suo modo d’uso. Il Tribunale respinge anche gli argomenti relativi:
- alla presunta ambiguità semantica del segno;
- all’assenza del termine nei dizionari;
- alle precedenti registrazioni di segni simili nell’Unione o nel Regno Unito. Su quest’ultimo punto richiama il principio consolidato secondo cui le decisioni precedenti dell’EUIPO non vincolano il giudice dell’Unione, dovendo la legalità della decisione essere valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e della sua interpretazione giurisprudenziale. Parimenti, la registrazione nazionale o in un paese terzo non vincola EUIPO né il Tribunale.
Assorbimento del motivo sul carattere distintivo
Accertata la natura descrittiva del segno, il Tribunale dichiara superfluo esaminare nel merito il secondo motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Ricorda infatti che è sufficiente la sussistenza di un solo motivo assoluto di rifiuto per escludere la registrabilità del segno.
Dispositivo e spese
Il ricorso è integralmente respinto come manifestamente infondato in diritto. Quanto alle spese, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di svolgimento dell’udienza, che non si è tenuta.
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