Cassazione Civile, Ordinanza n. 36042/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita di imbarcazione: la venditrice agiva per ottenere il saldo del prezzo, sostenendo che l'acquirente avesse pagato solo metà del corrispettivo. La convenuta si difendeva deducendo vizi della cosa venduta e proponeva domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla società acquirente e dal suo legale rappresentante in proprio, ritenendo che, essendo la società stata cancellata dal registro delle imprese, fosse cessata la sua capacità di stare in giudizio e che l'appello fosse stato notificato dopo l'estinzione sulla base di una procura anteriore; inoltre, riteneva che il socio non avesse chiaramente speso la qualità di successore della società estinta. Il ricorrente per cassazione deduceva, con il primo motivo, che la Corte d'appello non aveva considerato che egli aveva agito sia come amministratore della società estinta sia in proprio quale socio illimitatamente responsabile; con il secondo motivo, censurava l'affermazione secondo cui non avrebbe speso la qualità di socio, sostenendo che fosse sufficiente la proposizione del gravame in proprio; con il terzo motivo, sosteneva la corretta instaurazione del rapporto processuale e la propria qualità di unico socio illimitatamente responsabile e litisconsorte necessario. La Cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che, in una società in accomandita semplice estinta, il socio accomandatario illimitatamente responsabile che proponga l'impugnazione in proprio, e che risulti dagli atti quale soggetto che già rappresentava la società, abbia sufficientemente speso la qualità di successore della società estinta; ha dichiarato assorbito il terzo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai primi due motivi, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che l'impugnazione doveva ritenersi inammissibile solo nei confronti della società estinta, ma non anche rispetto al socio accomandatario che aveva agito in proprio come successore illimitatamente responsabile. È stata inoltre ritenuta irrilevante, nel giudizio di legittimità, la comunicazione del decesso del ricorrente, per l'assenza di interruzione del processo in cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato dal relatore per la proposta di inammissibilità, poi non condivisa dal Collegio
artt. 299 e segg. c.p.c.
in cassazione non si applica l'interruzione del processo per gli eventi che incidono sulla parte, perché il giudizio è dominato dall'impulso d'ufficio
art. 2697 c.c.
chi agisce o impugna quale successore della parte originaria deve fornire la prova della propria qualità successoria
Cass. Sez. U, sent. n. 6070/2013
la cancellazione della società dal registro imprese determina un fenomeno successorio, con trasferimento dei rapporti ai soci secondo la responsabilità propria del tipo sociale
Cass. Sez. U, sent. n. 6071/2013
conferma del principio di successione dei soci nei rapporti della società estinta
Cass. Sez. U, sent. n. 12065/2014
il successore che interviene, riassume o propone impugnazione deve provare il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede/successore
Cass. Sez. 6-3, ord. n. 11276/2018
richiamo conforme al principio probatorio sulla qualità di successore
Cass. Sez. 6-3, ord. n. 8973/2020
richiamo conforme al principio probatorio sulla qualità di successore
società in accomandita semplice
dal tipo sociale deriva che il legale rappresentante era necessariamente un socio accomandatario, quindi illimitatamente responsabile
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta necessariamente la sterilizzazione di ogni rapporto pendente: ove residuino rapporti non esauriti, si verifica una successione nei rapporti della società estinta in capo ai soci, secondo il regime di responsabilità proprio del tipo sociale.
- Chi propone un'impugnazione dopo l'estinzione della società deve dimostrare la propria qualità di successore della società e spendere tale qualità nel giudizio; tuttavia la spendita può risultare anche implicitamente dagli atti, se dal contesto processuale emerge senza equivoci la veste di socio illimitatamente responsabile.
- Nel giudizio di cassazione gli eventi interruttivi previsti per il processo di merito non operano, perché il procedimento è retto dall'impulso d'ufficio.
- Se l'impugnazione è proposta da un soggetto che agisce sia in rappresentanza della società estinta sia in proprio quale socio illimitatamente responsabile, l'inammissibilità può colpire la sola parte priva di capacità, ma non automaticamente il socio che abbia validamente speso la propria qualità successoria.
- L'accertamento della qualità di socio accomandatario o illimitatamente responsabile può desumersi anche dal tipo sociale e dalla precedente partecipazione processuale quale legale rappresentante della società estinta.
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