Cassazione Penale, Ordinanza n. 12897/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per il primo, la mancanza della necessaria sottoscrizione del difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione; per il secondo, ha ritenuto il primo motivo aspecifico e il secondo manifestamente infondato. In conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 2 ottobre 2024. Il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente. Il secondo ricorso, proposto da altro imputato, conteneva due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità concorsuale nella rapina; con il secondo si contestava il riconoscimento dell'aggravante del travisamento ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo di doglianze di merito già esaminate in appello, quindi estraneo ai limiti del giudizio di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui anche un'alterazione lieve e rudimentale dell'aspetto esteriore dell'autore della rapina è sufficiente a integrare l'aggravante, se idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento, indipendentemente dall'effettivo riconoscimento da parte del testimone.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 110 c.p.
Invocato dal ricorrente per contestare la responsabilità concorsuale nella rapina; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto aspecifico e meramente fattuale.
art. 628 c.p.
Norma richiamata per l'aggravante del travisamento nella rapina; la Corte ribadisce che è sufficiente qualsiasi alterazione dell'aspetto esteriore idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale; non è consentita la proposizione personale da parte dell'imputato.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure di fatto già affrontate in appello, poiché la Corte di cassazione non può procedere a una nuova lettura del compendio probatorio.
- La deduzione di vizi motivazionali sulla responsabilità concorsuale è inammissibile quando mira soltanto a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.
- L'aggravante del travisamento nella rapina sussiste anche in presenza di alterazioni lievi o rudimentali dell'aspetto esteriore, se idonee a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore; non è necessario che il travisamento riesca effettivamente a impedire il riconoscimento.
- L'effettivo riconoscimento del soggetto da parte del testimone oculare non esclude di per sé l'aggravante del travisamento, se l'idoneità obiettiva dell'alterazione a ostacolare il riconoscimento risulta comunque apprezzabile.
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