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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33443/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Campicelli impugnava il rigetto della sua istanza di permesso premio mediante reclamo trasmesso via PEC. Il reclamo è stato dichiarato inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza perché inviato a un indirizzo PEC diverso da quello indicato nel provvedimento direttoriale contenente l'elenco delle caselle abilitate; il ricorrente ha denunciato violazione di legge (art. 24, comma 6-sexies, d.l. n.137/2020 conv. L. n.176/2020) sostenendo che l'invio ad indirizzo telematico nell'ambito del medesimo ufficio non poteva comportare l'inammissibilità, richiamando giurisprudenza che in diversi casi aveva ritenuto ammissibile la trasmissione a caselle diverse purché nel medesimo ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'inammissibilità del reclamo. Ha ritenuto che i requisiti tecnici elencati dall'art. 24, comma 6-sexies, d.l. n.137/2020 (firma digitale, intestazione della PEC, presenza nel registro degli indirizzi, invio alla PEC indicata dal Direttore generale) sono requisiti essenziali richiesti ad substantiam; la mancanza dell'invio alla casella PEC indicata nel provvedimento direttoriale determina la non esistenza giuridica dell'impugnazione. Ha inoltre precisato che, nel regime emergenziale, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è competente a dichiararne l'inammissibilità ai sensi del comma 6-septies. Il richiamo del ricorrente a una sentenza diversa (Sez. 5, n.24953/2021) è stato ritenuto inconferente perché concerneva fattispecie diversa (caso di PEC dell'ufficio diversa ma comunque ricompresa nell'elenco direttoriale o nell'organizzazione interna). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-sexies, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4»

    La Corte interpreta questi requisiti come condizioni tecniche essenziali 'ad substantiam' dell'impugnazione telematica: la loro mancanza determina l'inesistenza giuridica dell'atto e legittima la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 24, comma 6-septies, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    «nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato»

    Attribuisce al giudice che ha emesso l'atto impugnato la competenza a dichiarare l'inammissibilità (anche d'ufficio) quando mancano i requisiti tecnici previsti dal comma 6-sexies, perché quel giudice dispone dell'originale informatico per le necessarie verifiche.

  • art. 591 codice di procedura penale

    È richiamato come presidio delle ordinarie regole sulle impugnazioni; l'art. 24 del d.l. n.137 introduce cause aggiuntive di inammissibilità rispetto all'art. 591, nell'ambito della disciplina emergenziale.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (elenco PEC degli uffici giudiziari)

    Il provvedimento direttoriale individua le caselle PEC abilitate per la ricezione degli atti; l'invio a caselle non comprese in quell'elenco, anche se indicate in atti organizzativi interni, non è sufficiente e comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Le prescrizioni tecniche previste dall'art. 24, d.l. n.137/2020 (firma digitale, PEC intestata al difensore, presenza nel registro degli indirizzi, invio alla casella indicata dal provvedimento direttoriale) sono requisiti essenziali: la loro mancanza può determinare l'inesistenza giuridica dell'impugnazione e l'inammissibilità.
  • Nel regime emergenziale il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è competente a dichiarare, anche d'ufficio, l'inammissibilità quando mancano i requisiti tecnici previsti, perché è l'organo che può verificare l'originale informatico.
  • L'invio della PEC a un indirizzo diverso da quello elencato nel provvedimento direttoriale del Ministero non è sanabile con provvedimenti organizzativi interni: l'elenco direttoriale è vincolante.
  • Prima di trasmettere un atto telematico è essenziale verificare: a) l'indirizzo PEC indicato nel provvedimento direttoriale per l'ufficio destinatario; b) che la PEC sia intestata al difensore e presente nel registro degli indirizzi; c) la corretta apposizione della firma digitale sugli atti e sugli allegati.
  • Se si ritiene che l'impugnazione sia stata inviata alla PEC corretta per errore del sistema o del destinatario, è necessario raccogliere e conservare ogni prova documentale (ricevute di invio, attestazioni di cancelleria, corrispondenza con l'ufficio) per contestare l'inammissibilità; tuttavia, senza l'elenco direttoriale che includa la casella inviata, la tesi sarà difficilmente accolta.

Testo integrale

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