Sentenza del 11/10/2019 n. 52 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - Soci di società a ristretta base azionaria - Attribuzione del maggior reddito per trasparenza ai soci - Costi "non inerenti" - Legittimità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non inerenti alcuni costi sostenuti dalla società e aveva considerato tali importi come maggior reddito occulto, presumendo che fossero stati distribuiti ai soci in ragione della ristretta base azionaria. I ricorrenti hanno contestato questa ricostruzione, sostenendo che una spesa, anche se fiscalmente non inerente o non deducibile, costituisce comunque una somma effettivamente uscita dal patrimonio sociale e non può essere automaticamente qualificata come utile distribuito ai soci.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. La qualificazione di un costo come non inerente può comportare conseguenze sulla sua deducibilità fiscale, ma non dimostra di per sé l'esistenza di un utile extracontabile distribuito ai soci. Per configurare una distribuzione occorre provare che le somme siano rimaste nella disponibilità della società e siano state effettivamente attribuite ai soci; un costo non inerente rappresenta invece denaro comunque speso dalla società, sebbene eventualmente speso in modo improprio.
Norme richiamate
Principio dell'inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi
La non inerenza incide sulla deducibilità fiscale del costo, ma non consente automaticamente di trasformare il costo in un utile distribuito ai soci.
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base azionaria
La ristretta compagine sociale può giustificare una presunzione di conoscenza o distribuzione degli utili extracontabili, ma devono comunque risultare provati l'esistenza di maggiori utili e la loro effettiva disponibilità; la sola contestazione di costi non inerenti non è sufficiente.
Massime di principio
- La contestazione fiscale di un costo come non inerente riguarda normalmente la sua deducibilità e non prova, da sola, che l'importo sia diventato un utile distribuito ai soci.
- Per imputare maggior reddito ai soci di una società a ristretta base azionaria occorre distinguere tra costi indeducibili, che riducono il reddito fiscalmente riconosciuto, e somme effettivamente rimaste nella disponibilità della società e distribuite ai soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non può fondarsi esclusivamente sull'esistenza di costi ritenuti non inerenti: l'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva formazione di utili occulti e la loro disponibilità.
- Se la somma è stata realmente spesa dalla società, anche per un'operazione fiscalmente irregolare o non inerente, essa non può essere contemporaneamente considerata come somma distribuita ai soci senza ulteriori elementi probatori.
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