Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/10/2019 n. 52 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Accertamento - Soci di società a ristretta base azionaria - Attribuzione del maggior reddito per trasparenza ai soci - Costi "non inerenti" - Legittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non inerenti alcuni costi sostenuti dalla società e aveva considerato tali importi come maggior reddito occulto, presumendo che fossero stati distribuiti ai soci in ragione della ristretta base azionaria. I ricorrenti hanno contestato questa ricostruzione, sostenendo che una spesa, anche se fiscalmente non inerente o non deducibile, costituisce comunque una somma effettivamente uscita dal patrimonio sociale e non può essere automaticamente qualificata come utile distribuito ai soci.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. La qualificazione di un costo come non inerente può comportare conseguenze sulla sua deducibilità fiscale, ma non dimostra di per sé l'esistenza di un utile extracontabile distribuito ai soci. Per configurare una distribuzione occorre provare che le somme siano rimaste nella disponibilità della società e siano state effettivamente attribuite ai soci; un costo non inerente rappresenta invece denaro comunque speso dalla società, sebbene eventualmente speso in modo improprio.

Norme richiamate

  • Principio dell'inerenza dei costi ai fini delle imposte sui redditi

    La non inerenza incide sulla deducibilità fiscale del costo, ma non consente automaticamente di trasformare il costo in un utile distribuito ai soci.

  • Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base azionaria

    La ristretta compagine sociale può giustificare una presunzione di conoscenza o distribuzione degli utili extracontabili, ma devono comunque risultare provati l'esistenza di maggiori utili e la loro effettiva disponibilità; la sola contestazione di costi non inerenti non è sufficiente.

Massime di principio

  • La contestazione fiscale di un costo come non inerente riguarda normalmente la sua deducibilità e non prova, da sola, che l'importo sia diventato un utile distribuito ai soci.
  • Per imputare maggior reddito ai soci di una società a ristretta base azionaria occorre distinguere tra costi indeducibili, che riducono il reddito fiscalmente riconosciuto, e somme effettivamente rimaste nella disponibilità della società e distribuite ai soci.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non può fondarsi esclusivamente sull'esistenza di costi ritenuti non inerenti: l'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva formazione di utili occulti e la loro disponibilità.
  • Se la somma è stata realmente spesa dalla società, anche per un'operazione fiscalmente irregolare o non inerente, essa non può essere contemporaneamente considerata come somma distribuita ai soci senza ulteriori elementi probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.