Sentenza del 11/10/2019 n. 3935 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva annullato un avviso di accertamento relativo al 2008, con il quale erano state riprese a tassazione Euro 5.157.009,50 per l'omessa effettuazione di ritenute alla fonte su somme corrisposte a V. E. Ltd, società inglese, e M. Inc., società statunitense. Secondo l'Ufficio, tali somme costituivano royalties per la concessione in uso di marchi, disegni, know-how e circuiti elettronici di pagamento e dovevano quindi essere assoggettate a ritenuta. L'Agenzia contestava inoltre la determinazione della base imponibile sull'intero ammontare dei compensi, sostenendo che la contribuente non avesse fornito elementi utili a distinguere le somme corrisposte per licenze da quelle relative ai servizi. La contribuente sosteneva invece che i pagamenti remunerassero prevalentemente servizi complessi di gestione dei circuiti e dei pagamenti elettronici, qualificabili come redditi d'impresa non soggetti a ritenuta.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto prevalente la sostanza economica delle operazioni rispetto alle denominazioni utilizzate nei contratti, riconoscendo che i corrispettivi remuneravano una complessa infrastruttura tecnologica e molteplici servizi specializzati: trasmissione delle richieste e autorizzazioni di spesa, contabilizzazione e pareggio dei conti, gestione dei POS e funzionamento dei circuiti di pagamento. L'uso dei marchi è stato considerato strumentale e residuale rispetto ai servizi complessivi, non sufficiente a qualificare i pagamenti come royalties. È stata inoltre ritenuta irrilevante una risalente istanza di rimborso del 1995, non essendo nota la natura degli accordi allora vigenti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 10.000, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente un pagamento transfrontaliero occorre guardare alla sostanza economica effettiva dell'operazione e alle prestazioni concretamente rese, non solo alle espressioni contrattuali come "fees" o "royalties".
- Quando il corrispettivo remunera un insieme complesso di servizi tecnologici e operativi, l'eventuale uso accessorio di marchi o altri beni immateriali può risultare strumentale e residuale, senza trasformare automaticamente l'intero pagamento in una royalty.
- La qualificazione come royalty richiede che il pagamento sia effettivamente collegato alla concessione del diritto di utilizzare o sfruttare beni immateriali; il semplice impiego di marchi nell'ambito di un servizio più ampio non è necessariamente sufficiente.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche nella determinazione della base imponibile, quali componenti del corrispettivo siano riferibili a licenze e quali a servizi. In assenza di una separazione adeguatamente provata, il criterio della prevalenza deve comunque poggiare su elementi concreti e coerenti.
- Dichiarazioni fiscali riferite a periodi molto risalenti non possono essere automaticamente estese a rapporti successivi se non è dimostrata l'identità o la continuità degli accordi e delle prestazioni.
- Nei rapporti con soggetti non residenti, la presenza di infrastrutture, reti, autorizzazioni, compensazioni, contabilizzazione e gestione operativa può sostenere la qualificazione dei corrispettivi come remunerazione di servizi o redditi d'impresa, anziché come royalties.
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