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Sentenza

Sentenza del 11/10/2019 n. 7683 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 220/2019 IVA - Reverse charge - Autofatturazione - Regime applicabile - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia contestava la legittimità dell’autofatturazione IVA effettuata dalla società al momento dell’estrazione della merce da un deposito IVA utilizzato solo virtualmente, senza la materiale introduzione dei beni. Sosteneva che la doppia registrazione dell’autofattura nei registri degli acquisti e delle vendite costituisse una mera neutralizzazione contabile e che l’IVA fosse stata effettivamente assolta soltanto con la successiva cessione nazionale dei beni. Chiedeva quindi il pagamento dell’imposta mediante venti inviti relativi agli anni 2004-2006. La società, invece, sosteneva di aver assolto l’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, producendo autofatture, registri IVA, liquidazioni periodiche e modelli F24.

La decisione

La Commissione ha rigettato l’appello dell’Agenzia. Ha ritenuto che l’autofatturazione dell’IVA al momento dell’estrazione della merce, accompagnata dalla registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite, fosse idonea a dimostrare l’assolvimento, seppur tardivo, dell’imposta tramite inversione contabile. La mancata introduzione fisica dei beni nel deposito IVA integra una violazione formale delle regole sul deposito fiscale, ma non un’evasione, quando l’imposta sia stata comunque regolarizzata e non vi sia perdita di gettito. Pertanto non era dovuto il pagamento dell’IVA in misura raddoppiata; le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 50-bis, comma 4, lett. b), D.L. n. 331/1993, convertito dalla L. n. 427/1993

    La normativa richiede l’introduzione fisica della merce nel deposito fiscale IVA per beneficiare della sospensione dell’imposta.

    L’utilizzo meramente virtuale o cartolare del deposito IVA non è conforme alla disciplina e costituisce una violazione delle modalità di applicazione del regime sospensivo. Tuttavia, se l’IVA viene successivamente assolta mediante reverse charge, la violazione resta formale e non giustifica una nuova imposizione dell’imposta già regolarizzata.

  • Art. 16, paragrafo 1, della Sesta direttiva IVA

    La disposizione non impedisce a una normativa nazionale di subordinare l’esenzione dall’IVA all’importazione all’effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale.

    Gli Stati possono imporre condizioni formali e sostanziali per l’accesso al regime di sospensione, inclusa la presenza fisica dei beni nel deposito. Tali condizioni, però, non possono portare alla duplicazione dell’IVA quando l’imposta sia già stata assolta tramite inversione contabile.

  • Principio di neutralità dell’IVA

    La normativa nazionale non può richiedere il pagamento dell’IVA all’importazione quando la stessa sia già stata regolarizzata mediante autofatturazione e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite.

    Il diritto alla detrazione e la neutralità dell’imposta devono essere preservati quando risultano soddisfatti i requisiti sostanziali dell’operazione, anche se sono stati violati obblighi formali, purché non vi siano evasione, frode o perdita di gettito.

  • Sentenza CGUE 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland

    La violazione può essere punita con una sanzione per il ritardo, eventualmente comprendente interessi di mora, purché sia rispettato il principio di proporzionalità.

    L’omessa introduzione fisica della merce nel deposito può comportare una sanzione proporzionata alla violazione e al ritardo nell’assolvimento, ma non il pagamento una seconda volta dell’IVA già contabilizzata e regolarizzata.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 24 marzo 2015

    Non si deve procedere alla richiesta dell’imposta già assolta mediante reverse charge, a condizione che non sussista evasione o tentativo di evasione.

    L’Amministrazione deve verificare caso per caso l’effettivo assolvimento dell’imposta e l’assenza di frode prima di pretendere il pagamento dell’IVA all’importazione.

Massime di principio

  • La mancata osservanza di un requisito formale o procedurale del deposito IVA non comporta automaticamente evasione dell’imposta: occorre verificare se l’IVA sia stata comunque assolta e contabilizzata.
  • L’autofattura e la registrazione sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite possono dimostrare l’assolvimento dell’IVA tramite reverse charge, anche se effettuate tardivamente.
  • Quando non vi è perdita di gettito, l’Amministrazione non può richiedere nuovamente l’IVA già regolarizzata; può eventualmente applicare una sanzione proporzionata per l’irregolarità formale o il ritardo.
  • La prova dell’assolvimento richiede una documentazione contabile coerente e verificabile, come autofatture, registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazioni e pagamenti effettuati.
  • Il principio non tutela condotte fraudolente: se emergono evasione, tentativo di evasione o perdita di gettito, l’imposta e le relative sanzioni possono essere legittimamente pretese.

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