Cassazione Penale, Ordinanza n. 34826/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo era generico, non indicando il concreto risultato più favorevole conseguibile, e il secondo era privo di interesse poiché il calcolo della pena non aveva considerato la recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 16 gennaio 2026 del GIP del Tribunale di Forlì, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva accolto la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze e rideterminato la pena complessiva in tre anni e due mesi di reclusione e 650 euro di multa. Con il primo motivo ha contestato il calcolo della pena complessiva, lamentando la scarsa chiarezza del metodo seguito; la Corte ha rilevato che la censura non indicava quale diverso e più favorevole risultato sarebbe derivato dal metodo prospettato. Il giudice dell’esecuzione aveva assunto come pena base la pena finale, già ridotta per il rito, della seconda sentenza e aveva applicato un aumento per i fatti della prima sentenza, della medesima specie, ritenuto proporzionato alla pena base e alla gravità dei fatti. Con il secondo motivo è stata contestata la considerazione della recidiva, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse processuale perché la recidiva non era stata presa in considerazione nel calcolo.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di un’ipotesi di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sul calcolo della pena complessiva è generica quando si limita a contestare la scarsa chiarezza del metodo senza indicare quale concreto risultato più favorevole sarebbe derivato dal criterio alternativo prospettato.
- Manca l’interesse a contestare l’incidenza della recidiva nel calcolo della pena quando il provvedimento impugnato non l’ha in concreto considerata.
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