Cassazione Penale, Sentenza n. 22243/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cascino ha chiesto l'applicazione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale) per la pena residua di 2 anni e 6 mesi. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta e ha disposto la detenzione domiciliare ritenendo la gravità del reato (appropriazione di una ingente somma), l'esistenza di ulteriori condanne, la pendenza di un procedimento per un reato commesso mentre era sottoposto a misura alternativa (indicato nel provvedimento come del 2019), notizie di polizia non tranquillizzanti e la segnalazione dell'UEPE secondo cui il condannato continuava a esercitare la professione di commercialista, esercizio in cui sarebbero stati commessi i reati. In Cassazione il difensore ha denunciato violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non ha valutato il percorso rieducativo, ha errato sulla data e natura del procedimento pendente (sostenendo che risalga al 2014 e non al 2019), omettendo la prognosi richiesta dall'art. 47; ha poi rilevato che la prosecuzione della professione deriva dall'assenza di cause di incompatibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Ha censurato la motivazione come approssimativa e insufficiente: va verificata la reale data e natura del procedimento pendente (2019 vs 2014), va chiarito lo status e l'esito dell'eventuale precedente affidamento in prova con eventuale revoca o violazioni successive, e va valutato in modo approfondito il rilievo delle "ulteriori condanne" e della prosecuzione della professione. La Corte ha osservato che, trattandosi di reati commessi nel 2009-2010, le condotte successive del condannato sono particolarmente rilevanti ai fini della valutazione prognostica richiesta dall'art. 47; pertanto il Tribunale deve adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato rispetto agli scopi rieducativi e di prevenzione della recidiva.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
commi 3 e 3 bis (richiesta di valutazione prognostica e considerazione delle condotte posteriori alla commissione dei reati)
La norma richiede una valutazione prognostica della personalità e del percorso rieducativo del condannato, con attenzione alle condotte successive alla commissione dei reati e alla possibilità che la misura alternativa contribuisca alla rieducazione e alla prevenzione di ulteriori delitti; la decisione deve essere adeguatamente motivata sulle circostanze significative
Massime di principio
- La valutazione per l'ammissione a misure alternative deve considerare in modo specifico le condotte del richiedente successive alla commissione dei reati oggetto di esecuzione: comportamenti positivi nel tempo possono favorire l'accesso alla misura, mentre reati molto recenti nella stessa materia professionale possono comportare un rifiuto
- Il giudice deve motivare chiaramente la portata e la datazione di eventuali procedimenti o condanne successive: la differenza temporale (es. 2014 vs 2019) è rilevante per la prognosi e va verificata prima di assumere decisioni sfavorevoli
- La gravità del reato e l'entità del danno non sono, di per sé, ostative definitive all'affidamento: il giudice deve valutare complessivamente se le prescrizioni e la misura possano assicurare la rieducazione e la prevenzione del rischio di recidiva
- Segnalazioni di polizia o la prosecuzione dell'esercizio di una professione attinente al reato possono avere rilievo, ma non devono essere valutate come ostative assolute senza approfondire se esistono cause di incompatibilità o fatti nuovi che giustifichino la diffidenza
- Se in passato era stata concessa una misura alternativa, il giudice deve chiarire se quella decisione sia stata poi revocata o se siano sopravvenute violazioni: la sola esistenza di una precedente concessione richiede spiegazioni solo se vi sono elementi che ne smentiscono l'efficacia
- In caso di dubbi significativi o motivazione apparente il rimedio corretto consiste nella declaratoria di nullità/annullamento con rinvio per un nuovo esame motivato; le decisioni che incidono sulle misure alternative richiedono motivazioni puntuali e collegamento diretto alle finalità di rieducazione
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