Cassazione Civile, Sentenza n. 22922/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'interpretazione del requisito previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 22/2015 per l'accesso alla NASpI: se le 'trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione' debbano intendersi unicamente come giornate di effettiva presenza al lavoro oppure se comprendano anche periodi di sospensione retribuiti, in particolare le ferie. Nel caso concreto la lavoratrice aveva fruito di un lungo periodo di ferie nel corso dei 12 mesi precedenti il licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS confermando la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riconosciuto il diritto della resistente alla NASpI. La Corte ha ritenuto che il concetto di 'lavoro effettivo' debba interpretarsi in senso unitario e sistematico, includendo anche le giornate di ferie e i riposi retribuiti, in quanto pause connaturali e costituzionalmente tutelate del rapporto di lavoro. Ha richiamato l'art. 16 della legge n. 223/1991, la sentenza della Corte costituzionale n. 423/1995, l'art. 12 delle preleggi e la circolare INPS n. 197/2015 come elementi argomentativi. La Corte ha altresì osservato che il requisito in parola era operativo per i casi di disoccupazione tra il 6 marzo 2015 e il 22 marzo 2021, essendo poi stato escluso o abolito da successivi interventi legislativi. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 2015, art. 3, comma 1, lett. c)
La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente ... c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione
La Corte interpreta 'giornate di lavoro effettivo' in senso sistematico e unitario comprendendo anche ferie e riposi retribuiti, non limitandosi al solo dato letterale di presenza fisica al lavoro.
Legge n. 223 del 1991, art. 16
richiede che il lavoratore possa far valere un'anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di 'lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' e infortuni'
Usata come parametro ermeneutico: la norma espressamente equipara ferie e festivita' al lavoro effettivo, fornendo un criterio interpretativo per analogia rispetto all'art. 3 D.Lgs. 22/2015.
Legge n. 457 del 1972, art. 8, comma 3
Riferimento giurisprudenziale indicato in motivazione: viene citata giurisprudenza di legittimità riguardante integrazione salariale per operai agricoli come elemento di confronto a supporto dell'interpretazione estensiva.
Corte Costituzionale, sentenza n. 423 del 1995
Richiamata come precedente che considera le ferie e le festivita' come pause ordinarie della prestazione lavorativa, utili a sostenere l'inclusione delle ferie nel concetto di lavoro effettivo.
Art. 12 delle preleggi
Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore
Fondamento per un'interpretazione sistematica e teleologica che consente di andare oltre il senso puramente letterale quando la connessione e la finalita' normativa giustifichino una diversa lettura.
Circolare INPS n. 197 del 2015
La circolare, nell'ambito del riordino degli ammortizzatori sociali, aveva indicato che periodi quali ferie, festivita' e infortuni possono essere considerati ai fini dell'anzianita' di effettivo lavoro in analogia con l'art.16 della legge 223/1991; la Corte ne trae supporto interpretativo.
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (conv. L. 69/2021) e Legge 234/2021
Il requisito delle trenta giornate e' stato escluso per eventi di disoccupazione verificatisi dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (art.16, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n.41) e definitivamente eliminato dal 1 gennaio 2022 (art.1, comma 221, lett. b) L. 234/2021).
La Corte segnala l'efficacia temporale del requisito: la disciplina sulla inclusione delle ferie rileva per i casi compresi nel periodo in cui il requisito era operativo.
Massime di principio
- Ai fini di requisiti che richiedono 'giornate di lavoro effettivo', vanno considerate anche le giornate di ferie e i riposi retribuiti, in quanto pause connaturali del rapporto di lavoro e tutelate costituzionalmente, salvo diversa indicazione normativa espressa.
- Per interpretare termini non esplicitati nella norma, utilizzare il confronto sistematico con disposizioni affini (es. art. 16 l. 223/1991), la giurisprudenza e le circolari amministrative; l'interpretazione non deve limitarsi al dato puramente letterale quando la finalita' normativa suggerisce una lettura estensiva.
- Verificare sempre la decorrenza temporale dell'evento di disoccupazione rispetto a eventuali modifiche legislative: requisiti possono essere stati sospesi o aboliti per periodi successivi.
- La prova documentale della fruizione di ferie e della corrispondente retribuzione/contribuzione a carico del datore di lavoro e' essenziale per far valere tali periodi come 'giornate di lavoro effettivo'.
- Non includere, in assenza di disposizioni o prassi che lo prevedano, periodi non retribuiti o forme di sospensione non equiparate (es. aspettativa non retribuita, assenze ingiustificate); valutare caso per caso sulla base di normativa, contratto collettivo e prassi amministrativa.
- Controllare le circolari e la giurisprudenza aggiornate (Corte costituzionale, Cassazione, INPS) che possono fornire orientamenti vincolanti o fortemente persuasivi per l'applicazione pratica della norma.
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