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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01126/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di compravendita di immobile con riserva di proprietà stipulato nel 1985, con prezzo pattuito di 150 milioni di lire da corrispondersi mediante cambiali a scadenza mensile fino al 2004. Il venditore aveva chiesto la risoluzione per inadempimento degli acquirenti, la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno. Gli acquirenti avevano contestato la pretesa, sostenendo di avere già corrisposto una somma superiore a quella indicata nel rogito e avevano proposto domanda riconvenzionale subordinata per la restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza e per il rimborso di migliorie e riparazioni straordinarie. Dopo un primo rigetto in appello, la sentenza era stata cassata perché la Corte territoriale aveva omesso di verificare se e in quale misura l’inadempimento riguardasse il prezzo pattuito e gli interessi legali, non essendo provata la pattuizione di interessi ultralegali. In sede di rinvio la Corte d’appello ha nuovamente dichiarato la risoluzione, ordinato la restituzione dell’immobile al venditore, disposto la restituzione agli acquirenti delle somme versate a titolo di prezzo, condannato gli acquirenti a un equo compenso per l’occupazione del bene e a un importo mensile per il ritardo nella restituzione. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti hanno dedotto: violazione delle norme sul giudizio di rinvio per asserita identità del collegio; violazione del giudicato rescindente e dei limiti del rinvio, per avere il giudice di merito rivalutato fatti già definiti; omessa motivazione e violazione delle norme sugli interessi e sulla determinazione del prezzo, in relazione alla verifica dell’inadempimento e alla sua gravità; ultrapetizione per avere accolto domande diverse da quella di risoluzione; mancato rispetto del dictum rescindente sulla sussistenza dell’inadempimento e sul prezzo pagato con cambiali; violazione delle regole sulle spese, assumendo che la precedente cassazione avesse già comportato piena soccombenza del venditore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che il rinvio ex art. 383 c.p.c. riguarda l’ufficio giudiziario e non la sezione o i magistrati persone fisiche, salvo il caso di identità del singolo giudice; che la precedente cassazione non aveva escluso l’inadempimento ma aveva solo imposto di verificare prezzo e interessi; che la Corte di rinvio aveva correttamente applicato il tasso legale, determinato il prezzo dovuto e valutato la non scarsa importanza dell’inadempimento; che non vi era ultrapetizione perché la risoluzione comportava anche le conseguenze restitutorie e compensative; e che la statuizione sulle spese del giudizio rescindente non comportava soccombenza piena e definitiva del venditore sul merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna degli acquirenti alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso degli acquirenti, ritenendo infondati tutti e sette i motivi. Ha confermato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato risolto il contratto di compravendita per inadempimento degli acquirenti, disposto la restituzione dell'immobile al venditore, ordinato la restituzione agli acquirenti delle somme versate a titolo di prezzo e regolato gli effetti economici dell'occupazione del bene. Gli acquirenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione individua l'ufficio giudiziario davanti al quale si svolgerà il giudizio rescissorio e impone l'alterità rispetto ai magistrati che hanno pronunciato il provvedimento cassato; non rilevano le competenze interne tra sezioni, salvo identità del singolo giudice.

  • artt. 156, 158 c.p.c.

    Richiamati per escludere che la partecipazione della stessa sezione integri di per sé un vizio di competenza o nullità, essendo decisiva solo l'eventuale mancanza di alterità del giudice persona fisica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ne esclude la violazione poiché il giudice di rinvio non ha invertito l'onere probatorio e ha correttamente applicato i criteri di accertamento dell'inadempimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice di rinvio abbia pronunciato oltre i limiti della domanda.

  • art. 384 c.p.c.

    La sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio nei limiti del decisum, ma non gli impedisce di accertare i fatti residui necessari per decidere; i ricorrenti avevano erroneamente letto la precedente cassazione come esclusiva dell'inadempimento.

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato quale norma sul giudizio di rinvio; la Corte ribadisce che il giudice rescissorio deve attenersi al dictum rescindente senza però confondere i limiti del rinvio con un divieto di nuova valutazione delle questioni non definitivamente decise.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa sostituzione del giudice di rinvio alle parti nella precisazione delle domande; la Corte esclude la violazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia invece motivato in modo sufficiente sulla determinazione del prezzo e degli interessi.

  • art. 276, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel contesto del vizio motivazionale, ma non ravvisato come violato.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato in relazione agli interessi sul prezzo; la Corte conferma il principio della decorrenza di interessi sul credito di prezzo nei limiti di legge.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la decisione si fonda sul rilievo che gli interessi ultralegali richiedono specifica prova scritta della convenzione, non desumibile dalle cambiali.

  • art. 1284 c.c.

    La Corte ribadisce che la pattuizione di interessi a tasso superiore a quello legale deve risultare da convenzione scritta; l'inclusione del credito per interessi in titoli cambiari non è sufficiente a provare una deroga al tasso legale.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel ricorso per l'inadempimento contrattuale; la Corte conferma che la risoluzione è possibile solo previa verifica dell'inadempimento imputabile e non di scarsa importanza.

  • art. 1455 c.c.

    La Corte conferma che la gravità dell'inadempimento va valutata tenendo conto della differenza tra quanto dovuto e quanto pagato, applicando gli interessi legali sul prezzo.

  • art. 1525 c.c.

    Richiamato sia nella precedente sia nella presente decisione come parametro per valutare la gravità dell'inadempimento in una vendita con riserva di proprietà; la Corte di rinvio lo applica unitamente agli artt. 1453 e 1455 c.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese secondo soccombenza finale; la Corte precisa che l'accoglimento con rinvio non comporta di per sé soccombenza definitiva sul merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione nella regolazione delle spese.

  • art. 389 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul rispetto della pronuncia rescindente; la Corte esclude che vi sia stata violazione dell'obbligo di conformarsi alla sentenza di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo con riferimento al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il vincolo di alterità riguarda il giudice persona fisica o il collegio in cui nessun componente abbia partecipato alla decisione cassata; non integra di per sé nullità il fatto che la causa sia trattata dalla stessa sezione dell'ufficio giudiziario indicato nella sentenza rescindente.
  • La sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio nei limiti del decisum, ma non impedisce l'accertamento dei fatti e dei presupposti giuridici rimasti aperti; non è corretto attribuire alla cassazione un effetto di esclusione automatica dell'inadempimento se la precedente pronuncia si è limitata a censurare l'insufficienza dell'accertamento.
  • In materia di compravendita rateizzata con riserva di proprietà, la sussistenza e la gravità dell'inadempimento devono essere valutate tenendo conto del prezzo effettivamente dovuto, comprensivo degli interessi dovuti per legge; se non è provata per iscritto una pattuizione di interessi ultralegali, si applica il tasso legale.
  • L'inclusione del credito per interessi in cambiali o altri titoli cambiari non è sufficiente a provare una convenzione derogatoria dell'art. 1284 c.c., essendo necessaria la prova scritta della pattuizione di interessi superiori al tasso legale.
  • La risoluzione del contratto per inadempimento richiede una valutazione concreta della non scarsa importanza dell'inadempimento, da compiersi anche comparando quanto effettivamente pagato con quanto era dovuto secondo il contratto e la disciplina legale applicabile.
  • La soccombenza dichiarata nel giudizio di cassazione con rinvio è solo teorica con riferimento alle questioni decise in quella fase e non equivale a una soccombenza definitiva sul merito, che si consolida solo all'esito del giudizio di rinvio.
  • Le conseguenze restitutorie e compensative della risoluzione contrattuale non costituiscono ultrapetizione quando sono conseguenza necessaria della domanda principale di risoluzione o della pronuncia che la accoglie.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContratto preliminareImpugnazioni
RamiImmobiliareContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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