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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19122/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio in cui la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello di due parti e revocato il decreto opposto, condannando le parti appellate al pagamento di una somma in favore di un’altra parte. Avverso tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione principale da una parte soccombente, mentre le controparti avevano resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Nelle more del giudizio di legittimità, una delle parti ha rinunciato al ricorso principale e un’altra parte, indicata come erede insieme ad altra soggetto, ha rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale; gli atti di rinuncia risultavano sottoscritti da tutte le parti e dai difensori per accettazione, con richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia intervenuta sia al ricorso principale sia al ricorso incidentale e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, in ragione dell’accordo intervenuto. È stato altresì dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in considerazione della ragione della decisione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto che, per la ragione della decisione (estinzione per rinuncia), non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, quando risulti validamente accettata dalle altre parti, determina l’estinzione del processo di cassazione.
  • In presenza di un accordo tra le parti sulla rinuncia e sulla regolazione delle spese, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, non ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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