Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09612/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel giudizio di merito era stata proposta opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso una cartella esattoriale. Il Tribunale di Roma, con ordinanza resa a scioglimento di riserva, aveva dichiarato il proprio difetto di competenza ritenendo la causa di valore pari a euro 3.060 e quindi devoluta al Giudice di pace per incompetenza per valore, rilevabile d'ufficio. La parte opponente ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che si trattasse, invece, di competenza funzionale del Tribunale a decidere sull'opposizione esecutiva e che il rilievo officioso dell'incompetenza era comunque tardivo, perché effettuato oltre il limite previsto dall'art. 38 c.p.c. come novellato dal d.lgs. 164/2024 per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento introdotto nel 2024, si applicasse l'art. 38, comma 3, c.p.c. nel testo modificato dal correttivo Cartabia, che consente il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore e territorio solo con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti in cui tale norma non si applica, non oltre la prima udienza. Poiché l'incompetenza era stata rilevata dal Tribunale a scioglimento di riserva successivo all'udienza del 21 luglio 2025, il rilievo è stato giudicato tardivo e quindi illegittimo. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e disposto la rimessione delle parti dinanzi a quel giudice, anche per la liquidazione delle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro la cartella esattoriale.

  • art. 617 c.p.c.

    È richiamato come ulteriore norma processuale a fondamento dell'opposizione esecutiva.

  • art. 38 c.p.c.

    L'incompetenza per materia, valore e territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio entro i limiti temporali stabiliti dalla norma, oggi con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti non soggetti a tale disposizione, non oltre la prima udienza.

  • d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164

    Il correttivo Cartabia è richiamato per la modifica dell'art. 38 c.p.c. e per l'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164

    Stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

  • art. 28 c.p.c.

    È richiamato quale ipotesi in cui l'incompetenza è rilevabile d'ufficio nei termini di cui all'art. 38 c.p.c.

  • art. 171-bis c.p.c.

    È il momento/processo entro cui, nei procedimenti a esso soggetti, l'incompetenza d'ufficio deve essere rilevata.

  • art. 171-ter c.p.c.

    È richiamato come riferimento temporale nel decreto che fissava i termini, ma non come autonoma regola decisiva.

Massime di principio

  • Nei procedimenti soggetti al testo novellato dell'art. 38 c.p.c., il rilievo officioso dell'incompetenza per materia, valore o territorio deve avvenire entro il termine processuale previsto dalla norma; se effettuato successivamente, è tardivo e non può fondare la declinatoria di competenza.
  • Quando l'incompetenza è rilevata d'ufficio oltre il momento consentito dall'art. 38 c.p.c., il giudice non può dichiararsi incompetente anche se ritiene errata la competenza per valore.
  • Nel regolamento necessario di competenza, la Corte verifica preliminarmente non solo la correttezza della soluzione sulla competenza, ma anche la tempestività del rilievo officioso dell'incompetenza compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.