Cassazione Civile, Ordinanza n. 09612/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso una cartella esattoriale. Il Tribunale di Roma, con ordinanza resa a scioglimento di riserva, aveva dichiarato il proprio difetto di competenza ritenendo la causa di valore pari a euro 3.060 e quindi devoluta al Giudice di pace per incompetenza per valore, rilevabile d'ufficio. La parte opponente ha proposto regolamento necessario di competenza sostenendo che si trattasse, invece, di competenza funzionale del Tribunale a decidere sull'opposizione esecutiva e che il rilievo officioso dell'incompetenza era comunque tardivo, perché effettuato oltre il limite previsto dall'art. 38 c.p.c. come novellato dal d.lgs. 164/2024 per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel procedimento introdotto nel 2024, si applicasse l'art. 38, comma 3, c.p.c. nel testo modificato dal correttivo Cartabia, che consente il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore e territorio solo con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti in cui tale norma non si applica, non oltre la prima udienza. Poiché l'incompetenza era stata rilevata dal Tribunale a scioglimento di riserva successivo all'udienza del 21 luglio 2025, il rilievo è stato giudicato tardivo e quindi illegittimo. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e disposto la rimessione delle parti dinanzi a quel giudice, anche per la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro la cartella esattoriale.
È richiamato come ulteriore norma processuale a fondamento dell'opposizione esecutiva.
L'incompetenza per materia, valore e territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio entro i limiti temporali stabiliti dalla norma, oggi con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti non soggetti a tale disposizione, non oltre la prima udienza.
Il correttivo Cartabia è richiamato per la modifica dell'art. 38 c.p.c. e per l'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164
Stabilisce l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
È richiamato quale ipotesi in cui l'incompetenza è rilevabile d'ufficio nei termini di cui all'art. 38 c.p.c.
È il momento/processo entro cui, nei procedimenti a esso soggetti, l'incompetenza d'ufficio deve essere rilevata.
È richiamato come riferimento temporale nel decreto che fissava i termini, ma non come autonoma regola decisiva.
Massime di principio
- Nei procedimenti soggetti al testo novellato dell'art. 38 c.p.c., il rilievo officioso dell'incompetenza per materia, valore o territorio deve avvenire entro il termine processuale previsto dalla norma; se effettuato successivamente, è tardivo e non può fondare la declinatoria di competenza.
- Quando l'incompetenza è rilevata d'ufficio oltre il momento consentito dall'art. 38 c.p.c., il giudice non può dichiararsi incompetente anche se ritiene errata la competenza per valore.
- Nel regolamento necessario di competenza, la Corte verifica preliminarmente non solo la correttezza della soluzione sulla competenza, ma anche la tempestività del rilievo officioso dell'incompetenza compiuto dal giudice di merito.
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