Sentenza n. 429/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 4.6.2024, n. 177, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona che imponeva l’emissione della carta del docente e l’accredito di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 4 giugno 2024, n. 177, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere in favore della docente la carta del docente e ad accreditare l’importo complessivo di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/23, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al saldo. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha integralmente eseguito quanto dovuto. La ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per la rifusione delle spese di lite, invocando la soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta dall’Amministrazione nelle more del giudizio. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, ritenuto virtualmente soccombente in quanto l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate forfettariamente in € 500,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il giudizio di ottemperanza è stato considerato, ai fini della liquidazione delle spese, assimilabile alle procedure esecutive, tenuto conto della natura e del carattere seriale della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta dall’Amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto integrale adempimento dell’Amministrazione alla pronuncia da eseguire determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche se l’adempimento interviene dopo la proposizione del ricorso.
- Quando l’Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può porre le spese di lite a suo carico sulla base della soccombenza virtuale, nonostante la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il giudizio di ottemperanza può essere assimilato alle procedure esecutive, tenendo conto della natura seriale e della limitata complessità della controversia.
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