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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15484/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite nasce dalla cessione, avvenuta in prossimità del fallimento, dell’intera quota di partecipazione in una società in accomandita semplice da parte di un soggetto poi dichiarato fallito in estensione, in favore della moglie e della figlia. Il tribunale aveva respinto la domanda della procedura volta a far dichiarare l’atto inefficace ex art. 64 l. fall. ovvero simulato o revocabile. La corte d’appello, invece, ha ritenuto che la cessione fosse a titolo gratuito perché non era stata provata l’effettiva corresponsione del prezzo: la quietanza inserita nel rogito non valeva come confessione opponibile alla curatela e gli assegni prodotti non dimostravano, da soli, il pagamento. Le cessionarie hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: nel primo hanno denunciato violazione delle norme sul contraddittorio, ultra/extrapetizione, valutazione delle prove e onere della prova, sostenendo che la corte territoriale avesse attribuito d’ufficio alla quietanza un valore non confessoriamente vincolante e avesse ignorato la prova del pagamento risultante dagli assegni; hanno inoltre censurato il diniego dell’interrogatorio formale del fallito e la mancata considerazione della prova testimoniale. Nel secondo motivo hanno contestato la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’approdo della corte d’appello secondo cui, nell’azione ex art. 64 l. fall., incombe sul curatore provare la gratuità dell’atto e il suo compimento nel periodo sospetto, mentre la parte interessata deve dimostrare i presupposti dell’esimente della proporzionalità. Ha chiarito che la quietanza contenuta nell’atto notarile non ha valore di confessione stragiudiziale opponibile alla curatela, perché il curatore è parte processuale distinta dal fallito; si tratta di una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, non di una questione rilevabile d’ufficio che imponga l’attivazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Ha inoltre escluso che la motivazione fosse viziata da contrasto irriducibile, osservando che la corte territoriale ha spiegato in modo chiaro perché il pagamento non risultasse provato. È stato poi ribadito che l’interrogatorio formale del fallito è inammissibile nelle controversie patrimoniali dopo l’apertura della procedura concorsuale, salvo l’eccezione prevista dalla legge. La doglianza sulle prove testimoniali è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza. Infine, il motivo sulle spese è stato ritenuto inammissibile perché non censurava la statuizione sulle spese in sé, ma pretendeva un effetto riflesso dell’ipotetico accoglimento del ricorso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l. fall.

    nell’azione per atti a titolo gratuito, la gratuità dell’atto e il suo compimento nel periodo sospetto devono essere provati dalla procedura; la mancanza di prova del pagamento consente di qualificare la cessione come gratuita e quindi inefficace

  • art. 66 l. fall.

    richiamato come base della domanda revocatoria/produttiva di inefficacia, ma la decisione si è concentrata sull’azione ex art. 64 l. fall.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato in via subordinata come azione revocatoria ordinaria

  • art. 2735 c.c.

    la quietanza resa dal fallito in bonis non ha efficacia di confessione stragiudiziale opponibile alla curatela, perché il curatore è parte processuale distinta dal fallito

  • art. 112 c.p.c.

    nessuna violazione per ultra/extrapetizione, perché il giudice ha solo valutato il materiale probatorio e il suo valore giuridico

  • art. 345 c.p.c.

    nessuna violazione del divieto di nuove eccezioni o nuove difese in appello, poiché non è stata introdotta una nuova questione, ma rivalutato il materiale probatorio

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    l’obbligo di rimettere la questione al contraddittorio riguarda le questioni di fatto o le eccezioni rilevabili d’ufficio, non la diversa valutazione di prove già acquisite

  • art. 115 c.p.c.

    è denunciabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere probatorio nella dimostrazione del pagamento e della gratuità dell’atto

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione non è affetta da nullità quando consente di percepire chiaramente il percorso logico decisorio

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per asserita nullità della sentenza, esclusa dalla Corte

  • art. 111 Cost.

    il requisito della motivazione è rispettato quando il ragionamento del giudice è intellegibile e non internamente inconciliabile

  • art. 43, comma 2, l. fall.

    richiamato come unica possibile ipotesi in cui il fallito possa assumere una diversa posizione processuale nelle controversie patrimoniali

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    chi deduce la mancata ammissione di prova testimoniale deve indicare specificamente i capitoli e la decisività delle circostanze da provare

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma è censurabile solo l’anomalia motivazionale del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è inammissibile se non attacca la statuizione sulle spese in sé ma mira soltanto a un effetto conseguenziale dell’ipotetico accoglimento del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nell’azione ex art. 64 l. fall. la procedura deve provare il compimento dell’atto nel periodo sospetto e la sua gratuità; se il pagamento del corrispettivo non risulta dimostrato con elementi ulteriori rispetto alla mera dichiarazione inserita nel contratto, l’atto può essere qualificato come gratuito e dichiarato inefficace.
  • La quietanza contenuta in un atto stipulato dal fallito in bonis non ha efficacia di confessione stragiudiziale vincolante nei confronti della curatela, perché il curatore è soggetto processuale distinto dal fallito.
  • Il giudice di merito può attribuire diverso peso alle prove già acquisite; tale valutazione non integra di per sé violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. né dell’art. 115 c.p.c., salvo che siano poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dei casi consentiti.
  • L’interrogatorio formale del fallito è inammissibile nelle controversie relative a rapporti patrimoniali dopo l’apertura della procedura concorsuale, salvo la specifica eccezione prevista dalla legge fallimentare.
  • La denuncia di omessa ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico i capitoli di prova, la loro riproposizione nei gradi di merito e la decisività dei fatti da provare.
  • In cassazione il vizio di motivazione è configurabile, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., solo quando la sentenza presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o un’anomalia motivazionale tale da impedire la comprensione del percorso logico decisorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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